Sentenza del 18/02/2025 n. 2214 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione del silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso IRPEF relativa ai compensi percepiti dall'istante in qualità di direttore generale di una società UK. Il ricorrente chiedeva il rimborso di € 710.578,00 per il 2020 sostenendo l'applicabilità dell'art. 51, comma 8-bis TUIR (retribuzione convenzionale per lavoro prestato all'estero) nonostante fosse rientrato in Italia nel marzo 2020 a causa della pandemia e avesse continuato a lavorare in smart working; in subordine chiedeva il rimborso di € 515.584,50 relativo a maggiori imposte su "Executive bonus" e somme del Long Term Incentive Plan riferite all'attività svolta nel 2019.
La decisione
Ricorso accolto parzialmente. Respinta la domanda principale: il beneficio di cui all'art. 51, comma 8-bis TUIR non è spettante per il periodo 2020 durante il quale il contribuente ha svolto l'attività in smart working dall'Italia, poiché la norma richiede effettiva prestazione continuativa ed esclusiva all'estero (superamento dei 183 giorni e esclusività), requisito venuto meno con la prestazione resa dall'Italia; inoltre non è riconosciuta la forza maggiore invocata. Accolta la domanda subordinata: le somme relative a bonus e LTI maturati per l'attività effettivamente svolta nel 2019 devono essere considerate assorbite nella retribuzione convenzionale dell'anno di maturazione, pertanto il rimborso parziale richiesto per € 515.584,50 è riconosciuto. Spese compensate.
Norme richiamate
La norma consente il calcolo forfettario della retribuzione percepita all'estero solo se il reddito di lavoro dipendente è prestato all'estero in via continuativa (oltre 183 giorni) e come oggetto esclusivo del rapporto; lo svolgimento in smart working dall'Italia interrompe l'esclusività e impedisce l'accesso al regime convenzionale.
Collega la territorialità del reddito di lavoro dipendente alla presenza fisica nel luogo in cui la prestazione è eseguita; la possibilità di erogare la prestazione da remoto implica che l'abitazione italiana possa sostituire la sede estera e dunque fa venir meno la territorialità estera necessaria per l'agevolazione.
Circolare del Ministero delle Finanze n. 207 del 2000
Richiamata dall'istante per equiparare periodi di rientro alle ferie ai fini del conteggio dei 183 giorni; il giudice osserva che la circolare concerne periodi di sospensione della prestazione (es. ferie) pagate senza prestazione, mentre lo smart working comporta la prosecuzione della prestazione e non è assimilabile alle ferie.
Cass. S.U. sent. n. 8094/2020
Richiamata in tema di causa di forza maggiore: la giurisprudenza richiede imprevedibilità e inevitabilità; nel caso concreto il ritorno era possibile prima delle restrizioni e la permanenza in Italia è stata ritenuta una scelta non inevitabile.
Massime di principio
- L'agevolazione prevista dall'art. 51, comma 8-bis TUIR richiede che la prestazione di lavoro sia materialmente svolta all'estero in modo continuativo (oltre 183 giorni) ed esclusivo: la mera residenza temporanea all'estero o l'assenza fisica non sufficiente se il lavoro è svolto in smart working dal territorio italiano.
- I periodi in cui il lavoratore si trova in Italia ma continua a erogare la prestazione per via telematica non sono assimilabili alle ferie o a periodi di sospensione della prestazione e, pertanto, non devono essere conteggiati automaticamente come giorni "all'estero" ai fini del raggiungimento del requisito dei 183 giorni.
- La causa di forza maggiore legata alle restrizioni da pandemia non si presume: per essere rilevante deve dimostrarsi l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'impossibilità di ritorno; la semplice scelta di rimanere in patria quando il rientro era ancora possibile non vale a mantenere i requisiti dell'esclusività.
- Compensi (bonus, LTI) maturati in anni precedenti durante i quali l'attività è stata effettivamente svolta all'estero possono essere ricondotti alla retrubizione convenzionale dell'anno di maturazione e, se provato, dare diritto al rimborso delle imposte versate in eccesso.
- Per godere delle agevolazioni fiscali connesse al lavoro prestato all'estero è fondamentale documentare la presenza fisica effettiva all'estero, le direttive del datore di lavoro e l'impossibilità oggettiva di rientrare, non limitandosi a dichiarazioni generiche sulla pandemia o su preferenze personali.
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