Sentenza del 18/02/2025 n. 148 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento TARI n. 91/2021/00000322 relativo all'anno 2016; la ricorrente deduceva che gli immobili di sua proprietà erano inutilizzati, sfitti, privi di arredi e di allacciamenti ai pubblici servizi dalla risoluzione del contratto di locazione del 31/07/2015, dunque non sussisterebbe il presupposto impositivo. In subordine chiedeva disapplicazione della sanzione di €50 per mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. La Società eccepiva altresì che non era obbligata a fornire documentazione sulle utenze non intestate a lei e che il Comune avrebbe potuto verificare d'ufficio tramite banche dati o invio di questionario ex art.27 Regolamento TARI.
La decisione
Appello respinto. La Corte ha confermato la sentenza di prime cure: il contribuente era obbligato a presentare la dichiarazione di inizio/cessazione dell'utenza entro 60 giorni dall'evento; la mancata dichiarazione comporta la permanenza dell'obbligo contributivo fino alla comunicazione valida; le dichiarazioni presentate tardivamente o in anni successivi non hanno effetto retroattivo (salvo prova che l'ente avesse già avuto cognizione dell'inutilizzo per altri canali). La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza della Cassazione sul decorso degli effetti delle variazioni e ha ritenuto che l'art.7, comma 5-bis D.Lgs. 546/1992 non abolisca l'ordinaria ripartizione dell'onere della prova (art.2697 c.c.). Condanna dell'appellante al pagamento di €300 oltre accessori per spese.
Norme richiamate
Regolamento comunale TARI (art.27 richiamato)
Prevede l'obbligo di invio di questionario/denuncia per la situazione dell'utenza; la Corte osserva che mancata attivazione del Comune tramite questionario non esonera l'obbligo dichiarativo del contribuente.
D.Lgs. 546/1992 art.7, comma 5-bis
l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o e' contraddittoria o se e' comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati
La Corte interpreta la norma come conferma dell'onere probatorio dell'Amministrazione sul contenuto dell'atto impositivo, ma non come deroga ai principi generali sull'onere della prova (art.2697 c.c.) né come strumento per sanare decadenze/omissioni dichiarative o per riconoscere effetti retroattivi a dichiarazioni tardive.
D.Lgs. n.507/1993 (richiamo art.66, comma 5 nella giurisprudenza)
Richiamato dalla giurisprudenza per l'interpretazione secondo cui le variazioni che comportano tariffa inferiore hanno effetto dall'anno successivo a quello di presentazione, al fine di consentire verifiche dell'ente impositore.
Codice Civile art.2697 (onere della prova)
Conferma il principio che l'onere della prova resta ancorato ai criteri civilistici: il contribuente deve provare i fatti da cui deduce l'inesistenza del tributo, mentre l'Amministrazione deve dimostrare le ragioni oggettive dell'accertamento.
Giurisprudenza: Cass. civ. sez. trib. 28/02/2018 n.4602; Cass. civ. sez. trib. 30/03/2023 n.9051; Cass. civ. sez. III 31/10/2023 n.30289
Queste pronunce sono richiamate per il principio consolidato che le variazioni rilevanti per la TARI, se dichiarate entro i termini, hanno efficacia dall'anno successivo; se dichiarate tardivamente decorrono dalla data della dichiarazione e non retroagiscono.
Massime di principio
- Il contribuente che detiene/possiede immobili soggetti a TARI è obbligato a presentare la dichiarazione di inizio/variazione/cessazione entro 60 giorni dall'evento; la mancata comunicazione determina la permanenza dell'obbligo tributario fino a regolare comunicazione.
- Le variazioni che riducono l'imposta, se dichiarate entro i termini, producono effetto dall'anno successivo; se dichiarate tardivamente producono effetto dalla data di presentazione e non retroagiscono.
- L'Amministrazione ha l'onere di provare le ragioni oggettive dell'accertamento in giudizio, ma ciò non elimina l'ordinaria ripartizione dell'onere della prova: il contribuente deve dimostrare i fatti che giustificano l'esenzione o la disapplicazione.
- Una dichiarazione sostitutiva resa successivamente (anni dopo) non ha efficacia retroattiva per cancellare obbligazioni tributarie pregresse, salvo prova che l'ente avesse già conoscenza dell'inutilizzo per altri canali ufficiali (es. provvedimenti di inagibilità, comunicazioni da soggetti legittimati).
- Non grava sull'ente comunale un obbligo generale di attivarsi d'ufficio per verificare la cessazione dei presupposti della tassa: l'onere principale di segnalazione è del contribuente, salvo la presenza di elementi che dimostrino la conoscenza dell'ente.
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