Parere n. 808/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalle signore Italina Derru', Olga Marongiu e Sonia Marongiu contro il Comune di Cagliari e nei confronti di Regione Sardegna e dei signori Enzo Vacca e Maria Gianna Pirastu per l’annullamento dell’ordinanza n. 2266 del 16 sett. 2025, concernente l’ingiunzione di demolizione e rimessa in pristino di opere abusive realizzate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha ritenuto che l’annullamento in autotutela dell’ordinanza impugnata abbia attribuito alle ricorrenti il bene della vita perseguito, determinando la piena soddisfazione del loro interesse sostanziale. Ha pertanto dichiarato venuta meno la materia del contendere e ha espresso il parere per l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, senza esaminare nel merito i motivi dedotti.
Impugnazione dell’ordinanza n. 2266 del 16 settembre 2025, recante ingiunzione di demolizione e rimessione in pristino di opere abusive
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Le ricorrenti, proprietarie di un immobile sito in Cagliari, hanno impugnato l’ingiunzione di demolizione deducendo: la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e seguenti della legge n. 47/1985 e della legge n. 326/2003, con difetto assoluto di istruttoria e carenza di motivazione; la violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e legittimo affidamento, nonché travisamento dei fatti e carenza di motivazione; la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e l’assenza di motivazione sull’interesse pubblico attuale e concreto alla demolizione. Nel corso del procedimento il Comune di Cagliari ha comunicato di avere annullato in autotutela l’ordinanza impugnata con determina dirigenziale n. 1136 del 19 febbraio 2026. Si è posto quindi il problema della persistenza dell’interesse alla decisione del ricorso straordinario, a fronte dell’integrale soddisfazione della pretesa sostanziale delle ricorrenti.
Osservazioni
Sopravvenuto annullamento in autotutela
L’annullamento dell’ordinanza di demolizione disposto dal Comune successivamente alla proposizione del ricorso ha soddisfatto integralmente l’interesse sostanziale delle ricorrenti.
Cessazione della materia del contendere
Quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.; nel caso concreto ciò comporta l’improcedibilità del ricorso straordinario.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
Richiamati dalle ricorrenti a fondamento della censura relativa alla disciplina della sanatoria edilizia e dei condoni.
Richiamata dalle ricorrenti insieme alla legge n. 47/1985 a sostegno delle censure contro l’ingiunzione di demolizione.
Richiamato dalle ricorrenti in relazione alla legittimità dell’ingiunzione di demolizione e rimessione in pristino.
Richiamato per contestare la carenza di motivazione dell’ordinanza, in particolare quanto all’interesse pubblico alla demolizione.
Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
La piena soddisfazione della pretesa sostanziale durante il giudizio determina la cessazione della materia del contendere e, nel caso del ricorso straordinario, l’improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, intervenuto nel corso del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere quando attribuisce integralmente al ricorrente il bene della vita perseguito.
- La piena soddisfazione dell’interesse sostanziale azionato rende improcedibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, senza necessità di esaminare i motivi di illegittimità dedotti.
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la sopravvenuta eliminazione dell’atto lesivo da parte dell’amministrazione resistente può determinare l’improcedibilità del ricorso quando non residui un interesse concreto alla decisione.
Impugnazione di un’ordinanza di demolizione edilizia
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da proprietarie di un immobile sito in Cagliari contro l’ordinanza comunale n. 2266 del 16 settembre 2025, con la quale era stata ingiunta la demolizione e la rimessione in pristino di opere abusive. Il ricorso è stato notificato il 23 gennaio 2026 e depositato direttamente presso il Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 1199/1971.
Motivi dedotti
Le ricorrenti hanno censurato l’ordinanza sotto tre profili principali:
- violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e seguenti della legge n. 47/1985 e della legge n. 326/2003, nonché difetto assoluto di istruttoria e carenza di motivazione;
- violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e del legittimo affidamento, oltre a travisamento dei fatti e carenza di motivazione;
- violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e carenza assoluta di motivazione sull’interesse pubblico attuale e concreto alla demolizione.
Le ricorrenti hanno inoltre formulato un’istanza cautelare di sospensione dell’atto impugnato.
Sopravvenuto annullamento dell’atto
Nel corso del procedimento il Comune di Cagliari ha comunicato di avere riesaminato la posizione delle interessate e di avere annullato in autotutela l’ordinanza impugnata mediante determina dirigenziale n. 1136 del 19 febbraio 2026.
Secondo il Comune, l’annullamento avrebbe fatto venir meno l’interesse delle ricorrenti alla prosecuzione del giudizio. La Sezione ha verificato la portata sostanziale della sopravvenienza, rilevando che l’eliminazione dell’ingiunzione di demolizione ha realizzato integralmente il risultato perseguito con il ricorso.
Valutazione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le ricorrenti abbiano conseguito il bene della vita cui aspiravano. L’annullamento in autotutela dell’atto lesivo ha infatti determinato la piena soddisfazione dell’interesse sostanziale azionato, rendendo inutile una decisione sui motivi di illegittimità originariamente dedotti.
La Sezione ha applicato l’art. 34, comma 5, del codice del processo amministrativo, secondo cui, quando nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
Esito
Il parere non esamina nel merito le censure relative alla disciplina edilizia, alla demolizione, alla motivazione dell’ordinanza o alla tutela dell’affidamento. In ragione dell’annullamento comunale intervenuto in autotutela e della conseguente integrale soddisfazione dell’interesse delle ricorrenti, la Sezione ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.
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