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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17523/2023 del 19/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dall'ente previdenziale dei giornalisti per il pagamento di contributi riferiti a un collaboratore qualificato come giornalista e iscritto all'AGO. In primo grado era stata riconosciuta la natura giornalistica del rapporto di lavoro, con conseguente obbligo contributivo verso l'INPGI, oltre a sanzioni civili e somme aggiuntive, ed era stato anche riconosciuto il diritto della Federazione a ottenere dall'INPS la restituzione delle somme versate alla gestione separata. La Corte d'appello aveva confermato la qualificazione giornalistica del rapporto, escluso l'applicabilità dell'art. 1189 c.c. e ritenuto corretta la quantificazione dei contributi, riformando solo il capo del dispositivo che non aveva condannato l'INPS alla restituzione in favore dell'INPGI dei contributi non dovuti. Con il ricorso per cassazione la Federazione deduceva: violazione delle norme sul lavoro giornalistico e sul regime probatorio per contestare la sussistenza del rapporto di lavoro giornalistico; violazione delle norme sulla buona fede e sull'art. 1189 c.c. per contestare la mancata considerazione della propria buona fede nel versamento all'INPS anziché all'INPGI; omesso esame di un fatto decisivo relativo al quantum dovuto e alla specificità del credito, in relazione all'evoluzione professionale del lavoratore. Nel corso del giudizio la ricorrente ha però depositato rinuncia al ricorso, con accettazione espressa dell'INPS.

La decisione

La Corte ha dato atto della rinuncia al ricorso, notificata alle controparti e accettata dall'INPS, ritenendo integrati i presupposti per l'estinzione del processo di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di legittimità, compensando integralmente le spese tra le parti come richiesto e accettato dall'INPS. Ha inoltre escluso l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato, richiamando il carattere eccezionale della disciplina applicabile ai soli casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se notificata alle parti costituite secondo le formalità di legge, comporta l'estinzione del processo di legittimità, senza necessità di accettazione della controparte ai fini della sua efficacia processuale.
  • Quando la rinuncia al ricorso è validamente effettuata, il giudizio di cassazione si definisce con declaratoria di estinzione e non con pronuncia sul merito dei motivi di ricorso.
  • Il raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione soccombente non si estende in via analogica ai casi di estinzione del giudizio per rinuncia, trattandosi di disciplina eccezionale e lato sensu sanzionatoria.
  • La rinuncia al ricorso può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite se vi è accordo tra le parti sul punto.
  • In presenza di rinuncia notificata e rituale, la Corte può limitarsi a prendere atto del venir meno dell'interesse alla decisione e dichiarare l'estinzione del processo senza esaminare le censure dedotte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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