Cassazione Civile, Ordinanza n. 17523/2023 del 19/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dall'ente previdenziale dei giornalisti per il pagamento di contributi riferiti a un collaboratore qualificato come giornalista e iscritto all'AGO. In primo grado era stata riconosciuta la natura giornalistica del rapporto di lavoro, con conseguente obbligo contributivo verso l'INPGI, oltre a sanzioni civili e somme aggiuntive, ed era stato anche riconosciuto il diritto della Federazione a ottenere dall'INPS la restituzione delle somme versate alla gestione separata. La Corte d'appello aveva confermato la qualificazione giornalistica del rapporto, escluso l'applicabilità dell'art. 1189 c.c. e ritenuto corretta la quantificazione dei contributi, riformando solo il capo del dispositivo che non aveva condannato l'INPS alla restituzione in favore dell'INPGI dei contributi non dovuti. Con il ricorso per cassazione la Federazione deduceva: violazione delle norme sul lavoro giornalistico e sul regime probatorio per contestare la sussistenza del rapporto di lavoro giornalistico; violazione delle norme sulla buona fede e sull'art. 1189 c.c. per contestare la mancata considerazione della propria buona fede nel versamento all'INPS anziché all'INPGI; omesso esame di un fatto decisivo relativo al quantum dovuto e alla specificità del credito, in relazione all'evoluzione professionale del lavoratore. Nel corso del giudizio la ricorrente ha però depositato rinuncia al ricorso, con accettazione espressa dell'INPS.
La decisione
La Corte ha dato atto della rinuncia al ricorso, notificata alle controparti e accettata dall'INPS, ritenendo integrati i presupposti per l'estinzione del processo di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di legittimità, compensando integralmente le spese tra le parti come richiesto e accettato dall'INPS. Ha inoltre escluso l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato, richiamando il carattere eccezionale della disciplina applicabile ai soli casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, se notificata alle parti costituite, determina l'estinzione del processo di cassazione.
La causa è stata trattenuta in adunanza camerale con riserva di deposito dell'ordinanza nel termine previsto.
artt. 1 e 2 c.c.n.l.g.
Richiamati nel primo motivo per contestare la qualificazione del rapporto come giornalistico.
Richiamata nel primo motivo quale disciplina della professione giornalistica e del relativo rapporto.
Richiamati nel primo motivo e in relazione alla valutazione delle prove sulla natura del rapporto.
Richiamato nel primo motivo in tema di riparto dell'onere della prova.
art. 116, commi 8 e 20, l. n. 388/2000
Richiamato nel secondo motivo in relazione alle sanzioni/conseguenze contributive.
Richiamato nel secondo motivo e ritenuto inapplicabile dalla Corte territoriale.
art. 1, comma 103, l. n. 234 del 2021
Indicato come base del subentro dell'INPS nei rapporti passivi dell'INPGI.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato, precisando che la norma si applica solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Richiamata quale fonte dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se notificata alle parti costituite secondo le formalità di legge, comporta l'estinzione del processo di legittimità, senza necessità di accettazione della controparte ai fini della sua efficacia processuale.
- Quando la rinuncia al ricorso è validamente effettuata, il giudizio di cassazione si definisce con declaratoria di estinzione e non con pronuncia sul merito dei motivi di ricorso.
- Il raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione soccombente non si estende in via analogica ai casi di estinzione del giudizio per rinuncia, trattandosi di disciplina eccezionale e lato sensu sanzionatoria.
- La rinuncia al ricorso può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite se vi è accordo tra le parti sul punto.
- In presenza di rinuncia notificata e rituale, la Corte può limitarsi a prendere atto del venir meno dell'interesse alla decisione e dichiarare l'estinzione del processo senza esaminare le censure dedotte.
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