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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4421/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione denunciava la violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597, commi 3 e 4 c.p.p.) perché, in sede di rinvio, la Corte di appello di Napoli avrebbe aggravato singoli elementi del trattamento sanzionatorio rispetto a quanto stabilito dal Tribunale di Salerno e confermato in precedenza, senza che il pubblico ministero avesse impugnato tali profili. In particolare: aumento della pena base per il capo H) (art. 349 c.p.) da 2 a 8 mesi e incremento complessivo delle pene per i capi A, C, D, E, F da 2 a 5 mesi complessivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la doglianza relativa all'aumento delle pene per i reati satellite (capi A, C, D, E, F) in violazione del divieto di reformatio in peius, mentre ha respinto la censura sull'individuazione della pena base per il nuovo reato ritenuto più grave (capo H) dopo la riqualificazione e la prescrizione del reato originario. È stata annullata senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa al trattamento sanzionatorio e la pena è stata rideterminata in complessivi otto mesi di reclusione e euro 500 di multa (pena base mesi 8 e euro 750 per il capo H, aumentata di mesi 2 per il capo K e di mesi 2 complessivi per i capi A, C, D, E, F, poi ridotta per il rito abbreviato a mesi 8 ed euro 500).

Norme richiamate

  • art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42/2004

    Il reato era stato originariamente qualificato come più grave ai fini del calcolo in continuazione; tuttavia, a seguito di successiva pronuncia costituzionale la fattispecie è stata riqualificata nella forma contravvenzionale (comma 1) con conseguente impatto sulla determinazione della pena in continuazione

  • art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42/2004

    Fattispecie contravvenzionale nella quale è stata ricondotta la condotta originaria; la Corte d'appello ha dichiarato l'estinzione per prescrizione di tale reato, incidendo sulla composizione della pena residua

  • d.P.R. n. 380/2001

    Violazioni edilizie contestate come reati satellite rilevanti nel cumulo e nell'aumento per continuazione

  • art. 349 cod. pen.

    Reato individuato quale più grave tra i residui dopo la riqualificazione; la Corte di merito ha fissato una nuova pena base per tale reato nell'ambito delle previsioni edittali

  • art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen.

    Norma che tutela il divieto di reformatio in peius: il giudice del grado successivo non può aggravare, per specie o quantità, la pena fissata dal giudice di grado precedente quando l'appello è proposto dal solo imputato; la Corte interpreta che la tutela riguarda anche le singole componenti autonome della pena

  • art. 606, lett. b), cod. proc. pen.

    Motivo di ricorso per cassazione invocato (inosservanza o erronea applicazione di norme processuali), qui riferito al divieto di reformatio in peius in relazione agli artt. 597 e 597, commi 3 e 4

  • art. 620, lett. l), cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la competenza della Corte di cassazione a rideterminare la pena quando annulla senza rinvio il profilo sanzionatorio

  • Corte costituzionale, sentenza n. 56 del 23/03/2016

    Pronuncia che ha inciso sulla configurabilità dell'art. 181, comma 1-bis (modificando la portata della fattispecie), ragione per la quale la Corte di rinvio ha proceduto a riqualificazione e verifica della prescrizione

Massime di principio

  • Il divieto di reformatio in peius opera anche nel giudizio di rinvio quando il ricorso per cassazione è stato proposto dal solo imputato: il giudice del rinvio non può aggravare la posizione dell'imputato rispetto agli elementi autonomi della pena (non solo l'entità complessiva).
  • Quando la sentenza annullata elimina o riqualifica il reato precedentemente ritenuto più grave, il giudice di rinvio può individuare liberamente un nuovo reato più grave tra i residui e fissare la relativa pena base entro i limiti delle previsioni edittali; tale nuovo esercizio discrezionale non viola il divieto se non si traduce in un peggioramento delle componenti non impugnate dall'imputato.
  • È vietato aumentare, in sede di rinvio, la specie o la quantità della pena già irrogata per singole componenti che non erano oggetto di impugnazione del pubblico ministero: ogni aumento delle singole voci della pena che peggiori la posizione dell'imputato può essere annullato per violazione dell'art. 597 c.p.p.
  • Se la determinazione della pena complessiva viene alterata dall'annullamento parziale (es. proscioglimento o prescrizione del reato più grave), il giudice del rinvio deve rideterminare la pena tenendo conto che il vincolo giuridico del cumulo può venire meno: può fissare una nuova pena base per il reato residuo, ma senza violare il divieto di aggravamento delle componenti non impugnate.
  • In caso di dubbio sulla legittimità di aumenti operati in sede di rinvio, il rimedio efficace è il ricorso per cassazione per violazione dell'art. 597 c.p.p.; la Corte di cassazione può annullare senza rinvio la parte sanzionatoria e rideterminare la pena quando ricorrono i presupposti di legge.

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