Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20226/2025 del 19/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Alcuni ex dipendenti di un ente previdenziale, cessati dal servizio tra il 1 dicembre 2008 e il 1 agosto 2013, avevano agito per ottenere il pagamento dell'indennità sostitutiva dei riposi compensativi non goduti durante il rapporto. Deducevano di aver prestato attività in turni presso il Centro Elettronico dell'ente, di aver maturato numerosi giorni di riposo compensativo per lavoro svolto in assenza del riposo settimanale e di non aver potuto fruirne per inderogabili esigenze di servizio. Il Tribunale aveva rigettato le domande; la Corte d'appello, in parziale riforma, aveva condannato l'ente al pagamento dell'indennità sostitutiva sino all'entrata in vigore dell'art. 5, comma 7, d.l. 95/2012, ritenendo non necessaria una richiesta formale del lavoratore e qualificando la mancata fruizione del riposo compensativo come inadempimento contrattuale del datore di lavoro. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per violazione degli artt. 345 e 437 c.p.c., sostenendo la novità in appello della questione relativa alla non necessità della richiesta formale di fruizione del riposo; il secondo per violazione dell'art. 20 del CCNL 14 febbraio 2001 e dell'art. 2697 c.c., contestando la ripartizione dell'onere della prova e assumendo che la tempestiva richiesta del lavoratore fosse elemento costitutivo del diritto al compenso sostitutivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non rispettoso degli oneri di specificità e localizzazione degli atti processuali e, comunque, infondato nel merito, poiché dalle stesse risultanze della sentenza impugnata emergeva che la questione della necessità della richiesta formale era già stata prospettata in primo grado; ha inoltre ritenuto che l'appello dei lavoratori si limitasse a censurare l'interpretazione del CCNL data dal primo giudice. Ha poi rigettato il secondo motivo, affermando che l'art. 20 del CCNL disciplina il riposo compensativo e prevede, in caso di mancata fruizione per esigenze di servizio, un compenso sostitutivo/retribuzione; la Corte ha valorizzato anche il quadro eurounitario sui riposi e la giurisprudenza interna, precisando che il lavoratore deve provare il fatto costitutivo del diritto, cioè il mancato godimento del riposo, mentre grava sul datore l'onere di provare l'eventuale fatto estintivo o l'assenza di imputabilità. È stata quindi confermata la condanna alle spese e l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 345, comma 1, c.p.c.

    la censura di novità in appello è stata dichiarata inammissibile anche per difetto di specificità e di localizzazione degli atti rilevanti.

  • art. 437, comma 2, c.p.c.

    richiamato in relazione al divieto di nuove domande/eccezioni nel giudizio di appello del rito del lavoro.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    l'omessa integrale riproduzione e localizzazione del ricorso di primo grado determina inammissibilità del motivo.

  • art. 369, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale onere di deposito e specifica indicazione degli atti processuali rilevanti.

  • art. 20 CCNL 14 febbraio 2001

    "Al dipendente che per particolari esigenze di servizio (...) non usufruisce del riposo settimanale, deve essere corrisposta la retribuzione (...) maggiorata del 80% con diritto al riposo compensativo (...)" e "(...) dà titolo ad un compenso sostitutivo (...)"

    la norma colloca il mancato godimento del riposo nell'ambito dell'orario di lavoro e prevede un compenso sostitutivo in caso di mancata fruizione del riposo compensativo per esigenze di servizio.

  • art. 2697 c.c.

    il lavoratore deve provare il fatto costitutivo del diritto (mancato godimento del riposo), mentre il datore di lavoro deve provare il fatto estintivo o la non imputabilità dell'inadempimento.

  • art. 36 Cost.

    la disposizione collettiva e la disciplina richiamata non sono state ritenute in contrasto con il principio costituzionale di adeguatezza della retribuzione e tutela del riposo.

  • art. 5, comma 7, d.l. n. 95/2012

    ritenuto applicabile alla fattispecie e non ostativo, secondo la Corte, alla pretesa risarcitoria/indennitaria ove il mancato godimento del riposo dipenda da causa non imputabile al lavoratore.

  • L. n. 135/2012

    legge di conversione del d.l. n. 95/2012 richiamata per l'applicazione della disciplina sopravvenuta.

  • Direttive 93/104/CE e 2003/88/CE

    le deroghe in materia di riposi sono ammesse solo con previsione di riposi compensativi equivalenti o, in casi eccezionali, di protezione appropriata; tali direttive non ostano alla monetizzazione dei riposi compensativi non goduti.

  • art. 2 Direttive 93/104/CE e 2003/88/CE

    individua l'ambito di applicazione della disciplina europea ai periodi minimi di riposo giornaliero, settimanale e ferie annuali.

  • art. 5 Direttive 93/104/CE e 2003/88/CE

    impone ai lavoratori un periodo minimo di riposo settimanale ininterrotto.

  • art. 6 Direttive 93/104/CE e 2003/88/CE

    stabilisce limiti alla durata settimanale del lavoro e alla durata media dell'orario.

  • art. 17 Direttive 93/104/CE e 2003/88/CE

    consente deroghe al riposo settimanale solo a condizione della concessione di riposi compensativi equivalenti o di adeguata protezione.

  • art. 2086 c.c.

    richiamato quale base del potere datoriale di organizzazione dell'impresa.

  • art. 2104 c.c.

    richiamato in relazione al potere di direzione e alle norme interne di organizzazione del lavoro.

  • art. 2103 c.c.

    richiamato incidentalmente in tema di computo del periodo lavorativo ai fini dell'assegnazione a mansioni superiori.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto dell'impugnazione è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel sistema contrattuale e ordinamentale sui riposi, la mancata fruizione del riposo compensativo non richiede necessariamente che il lavoratore provi di aver formulato una specifica richiesta formale al datore di lavoro, quando la disciplina collettiva e l'organizzazione del servizio pongano l'obbligo di assicurare il recupero o, in difetto, di corrispondere il compenso sostitutivo.
  • Quando il riposo compensativo non sia goduto per esigenze di servizio imputabili all'organizzazione datoriale, il diritto al compenso sostitutivo si configura come conseguenza del mancato recupero del riposo e non come prestazione subordinata a una formale istanza del dipendente.
  • Sul piano probatorio, il lavoratore deve allegare e provare il fatto costitutivo del proprio diritto, cioè il mancato godimento del riposo; spetta invece al datore di lavoro dimostrare il fatto estintivo o l'eventuale non imputabilità dell'inadempimento.
  • Le disposizioni collettive che disciplinano riposi settimanali o compensativi vanno interpretate in coerenza con la tutela effettiva della salute e del recupero psico-fisico del lavoratore, evitando letture che rendano il meccanismo di recupero meramente teorico o penalizzante.
  • La disciplina europea sull'orario di lavoro ammette deroghe al riposo solo se accompagnate da riposi compensativi equivalenti o, in casi eccezionali, da misure di protezione adeguata; essa non esclude la monetizzazione del riposo compensativo non goduto quando il recupero non sia stato possibile per ragioni di servizio.

Come è indicizzato

MaterieOrario di lavoro e ferieImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.