Cassazione Civile, Ordinanza n. 34486/2022 del 23/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica avverso il decreto con cui il Tribunale aveva liquidato i compensi spettanti a un difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale aveva dichiarato l’opposizione inammissibile per tardività, ritenendo che la comunicazione del decreto fosse comunque avvenuta, anche se non nelle forme ordinarie, e che non fosse stata dimostrata la proposizione dell’opposizione entro trenta giorni dalla conoscibilità dell’atto. Con il ricorso per cassazione la Procura ha dedotto, da un lato, l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non avere mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che le risultanze del sistema informatico SICID non dimostrassero l’effettiva comunicazione; dall’altro lato, ha denunciato la violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che il giudice non avesse considerato l’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio, secondo cui non vi era stata alcuna comunicazione telematica o cartacea, e che non potesse gravare sul Pubblico Ministero l’onere di provare la data di effettiva conoscibilità dell’atto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, in via preliminare, che il ricorso fosse carente della sommaria esposizione dei fatti di causa richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. Inoltre, anche a prescindere da tale vizio, ha escluso che il ricorso superasse il controllo di cui all’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., poiché la decisione del Tribunale era conforme all’orientamento della Corte di cassazione sulla disciplina delle opposizioni ai decreti di liquidazione delle spese di giustizia. La Corte ha ricordato che l’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, disciplinata dall’art. 15 d.lgs. n. 150/2011, è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; in mancanza di essa, opera il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. Poiché nel caso concreto l’opposizione risultava comunque tardiva rispetto a tale termine lungo, l’inammissibilità dichiarata dal Tribunale è stata confermata. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, per la natura pubblicistica del ricorrente e per la mancata costituzione dell’intimato.
Norme richiamate
Rimessione all’opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il decreto di pagamento deve essere comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero; avverso di esso è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 170.
art. 15 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
Le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario.
Richiamato per assimilare il decreto di liquidazione opponibile all’ordinanza del giudice monocratico appellabile nel rito sommario.
In assenza di comunicazione o notificazione del provvedimento, opera il termine lungo di impugnazione dalla pubblicazione del decreto.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile se manca la sommaria esposizione dei fatti di causa.
Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità.
Invocato dal ricorrente per contestare la ritualità della comunicazione del decreto.
Invocato dal ricorrente per contestare la distribuzione dell’onere probatorio in ordine alla conoscibilità e comunicazione del provvedimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude, nel caso concreto, i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; in mancanza, si applica il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione del provvedimento.
- La mancata dimostrazione di una comunicazione rituale non impedisce di verificare, ai fini dell’ammissibilità dell’opposizione, se il rimedio sia comunque stato proposto oltre il termine lungo di impugnazione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando manca la sommaria esposizione dei fatti di causa richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
- Il motivo di ricorso non supera il filtro dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. se la decisione impugnata è conforme all’interpretazione consolidata della Corte di cassazione, anche se la motivazione del giudice di merito è in parte correggibile.
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