Cassazione Civile, Ordinanza n. 26380/2024 del 10/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La lite nasce da un decreto ingiuntivo con cui era stato richiesto a quattro garanti il pagamento, in solido, del saldo debitore di un conto corrente intestato a una società. I garanti avevano proposto opposizione deducendo, in sintesi, che il rapporto di garanzia fosse in realtà una fideiussione e che, quindi, dovessero valere varie nullità delle clausole del rapporto bancario sottostante o della garanzia stessa, tra cui illegittimità dello ius variandi, mancanza di pattuizione scritta del tasso ultralegale, anatocismo e commissione di massimo scoperto; inoltre invocavano i principi elaborati dalle Sezioni Unite in tema di fideiussioni conformi allo schema censurato dall’Autorità antitrust e, nel terzo motivo, anche la disciplina consumeristica e il rilievo officioso dell’abusività delle clausole. La Corte d’appello aveva qualificato il rapporto come contratto autonomo di garanzia, valorizzando la clausola di pagamento a semplice richiesta scritta e affermando che, in tale schema, non erano deducibili le nullità richiamate dai garanti. Nel ricorso per cassazione furono denunciati: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle regole processuali e di interpretazione del contratto, assumendo che la Corte d’appello avesse illegittimamente ricostruito la natura della garanzia e avesse consentito una sorta di mutatio libelli; 2) violazione di varie norme codicistiche in tema di nullità contrattuali, anatocismo e restituzioni, sostenendo che anche nel contratto autonomo di garanzia sarebbero opponibili le nullità del rapporto base; 3) violazione delle norme UE e del Codice del consumo per non avere rilevato d’ufficio il carattere abusivo di clausole di una fideiussione omnibus. La Suprema Corte ha però ritenuto tutti i motivi inammissibili per difetto di specificità, di chiarezza espositiva e di autosufficienza, per commistione di censure eterogenee, e perché la qualificazione della garanzia come contratto autonomo era frutto di una motivata interpretazione del testo contrattuale, non sindacabile in cassazione se non per violazione dei canoni ermeneutici, qui non specificamente indicati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non consentissero di individuare con precisione le norme asseritamente violate né il concreto contenuto delle clausole contrattuali rilevanti, che si trattasse in sostanza di una diversa lettura delle pattuizioni di merito e che la motivazione della sentenza impugnata non fosse apparente. Ha inoltre escluso che i principi elaborati dalle Sezioni Unite sulle fideiussioni anticoncorrenziali potessero applicarsi automaticamente a un contratto autonomo di garanzia e ha osservato che la doglianza consumeristica presupponeva accertamenti di fatto non esperibili in sede di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione dell’intimata; è stata invece disposta la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento di euro 2.500 alla Cassa delle ammende e l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
La denuncia di motivazione apparente è infondata quando la sentenza espone, sia pure sinteticamente, le ragioni della qualificazione giuridica e della decisione.
art. 111 Cost.
Il vizio costituzionalmente rilevante della motivazione sussiste solo nei casi estremi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso deve indicare con precisione le norme violate, il loro contenuto precettivo e il punto di contrasto con la sentenza impugnata.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione è inammissibile se privo di specificità, chiarezza espositiva e autosufficienza, e deve consentire alla Corte di comprendere senza indagini esplorative la vicenda e le censure.
art. 113 c.p.c.
Il giudice può dare ai fatti una diversa qualificazione giuridica, purché non muti i fatti costitutivi della domanda.
art. 112 c.p.c.
È vietato pronunciare oltre i limiti della domanda o mutare i fatti costitutivi; non è invece vietata la diversa qualificazione giuridica dei fatti accertati.
art. 115 c.p.c.
La censura processuale non può essere formulata in modo generico e senza indicare i fatti e gli atti rilevanti.
art. 166 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti, ma senza una censura specifica e autosufficiente idonea a fondare l'errore denunciato.
art. 167 c.p.c.
La mancata contestazione tempestiva non può essere utilmente invocata in modo generico; il motivo era inidoneo a dimostrare la pretesa decadenza della controparte.
art. 183 c.p.c.
Richiamato nel quadro delle doglianze processuali, ma senza un'effettiva specificazione della violazione.
art. 345 c.p.c.
Nel giudizio di appello non possono essere introdotte domande o eccezioni nuove, ma nel caso concreto la Corte ha ritenuto che vi fosse solo una diversa qualificazione della garanzia.
art. 366, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.
Sono requisiti di ammissibilità che impongono una chiara esposizione dei fatti, dei motivi e degli atti/documenti su cui il ricorso si fonda.
art. 1283 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per contestare l'anatocismo, ma la censura è risultata inammissibile perché non specifica e non autosufficiente.
art. 1419 c.c.
Invocato per la nullità parziale, ma senza una chiara individuazione delle clausole e dell'incidenza sulla pretesa creditoria.
art. 1418 c.c.
Richiamato per la nullità di clausole del rapporto base, senza specificazione sufficiente.
art. 1421 c.c.
Richiamato per il rilievo officioso della nullità, ma il ricorso non indicava in modo intelligibile le nullità dedotte.
art. 1343 c.c.
Richiamato in relazione alla nullità, ma senza un adeguato collegamento con i fatti di causa.
art. 1939 c.c.
Invocato in tema di fideiussione, ma la Corte ha ritenuto che la garanzia fosse stata qualificata come autonoma.
art. 2033 c.c.
Richiamato per le restituzioni, ma la censura non era specifica sul contenuto e sull'effetto delle asserite nullità.
art. 380-bis c.p.c.
L'istanza di decisione deve limitarsi a chiedere la definizione della causa; non può contenere argomentazioni nuove o integrative del ricorso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La memoria è solo illustrativa delle censure già proposte e non può sanare l'inammissibilità del ricorso.
art. 96, comma 4, c.p.c.
In caso di definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis, la mancata costituzione dell'intimato non impedisce la condanna del ricorrente alla somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto, in conseguenza della declaratoria di inammissibilità.
art. 2504-bis c.c.
Richiamato per il subentro della banca creditrice a seguito di operazione societaria.
art. 6, par. 1, direttiva 93/13/CEE
Invocato dai ricorrenti per il rilievo delle clausole abusive, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto per la natura autonoma della garanzia e per la carenza di specificità del ricorso.
art. 7, par. 1, direttiva 93/13/CEE
Richiamato insieme alla disciplina sulle clausole abusive, ma senza che fossero adeguatamente allegati i presupposti fattuali.
art. 33 D.Lgs. n. 206 del 2005
Invocato in tema di clausole vessatorie/abusive nei rapporti con consumatori.
art. 36 D.Lgs. n. 206 del 2005
Richiamato per la nullità di protezione delle clausole abusive, ma senza adeguata allegazione e specificazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura di violazione di legge è inammissibile se non indica con precisione le norme asseritamente violate, il loro contenuto precettivo e il concreto punto di contrasto con la decisione impugnata.
- La motivazione della sentenza è solo apparente quando non consente di ricostruire l'iter logico seguito; non è invece sindacabile in cassazione la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione nei limiti del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c.
- Il giudice di merito può attribuire ai fatti una diversa qualificazione giuridica rispetto a quella prospettata dalle parti, in applicazione del principio iura novit curia, purché non muti i fatti costitutivi della domanda o della difesa.
- La qualificazione di una garanzia come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione dipende dal testo negoziale complessivamente interpretato; la scelta tra più letture plausibili è accertamento di fatto riservato al merito e non è sindacabile in cassazione se non per violazione dei canoni ermeneutici specificamente indicati.
- Nel contratto autonomo di garanzia possono in astratto farsi valere nullità del contratto base contrarie a norme imperative, ma chi lo deduce deve specificare quali clausole siano nulle, quale rapporto sia colpito e in che misura ciò incida sulla pretesa azionata.
- Le censure cumulative che sovrappongono vizi motivazionali e violazioni di legge sono inammissibili se non consentono di separare chiaramente i diversi profili di doglianza.
- L'istanza di decisione nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c. deve limitarsi alla richiesta di definizione del ricorso e non può essere utilizzata per introdurre nuove argomentazioni o sanare carenze del ricorso.
- Le questioni relative all'abusività delle clausole nei rapporti con i consumatori richiedono allegazioni fattuali specifiche e accertamenti non surrogabili in sede di legittimità.
- La giurisprudenza sulle fideiussioni conformi allo schema censurato dall'antitrust non si applica automaticamente ai contratti autonomi di garanzia né a fattispecie non adeguatamente descritte nel ricorso.
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