Cassazione Civile, Ordinanza n. 33267/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società agricola, di un avviso di accertamento IVA per l’anno d’imposta 2012 e di un atto di irrogazione sanzioni IRES, fondati sulla contestazione di indebite detrazioni e deduzioni per operazioni ritenute oggettivamente e/o soggettivamente inesistenti, in particolare tramite fatture di una società fornitrice e rapporti con un’altra società collegata alla stessa filiera. In primo grado i ricorsi della contribuente erano stati rigettati; in appello la decisione era stata riformata, ritenendo provata l’effettività delle operazioni e non dimostrata la consapevolezza della frode in capo alla contribuente. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 19 e 54 del D.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva errato nel pretendere una prova diretta della conoscenza della frode, invece di valutare la sufficienza di un quadro indiziario grave, preciso e concordante idoneo a dimostrare che la contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della partecipazione a un’evasione IVA. La ricorrente lamenta inoltre che il giudice d’appello abbia valutato in modo atomistico e parziale gli elementi presuntivi offerti dall’Ufficio, trascurando circostanze come la carenza di struttura operativa del fornitore, la coincidenza dei flussi finanziari, la fittizietà del contratto di sperimentazione e la totale evasione fiscale delle società coinvolte.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondato il motivo unico, osservando che il giudice di appello aveva mal applicato i principi in tema di operazioni soggettivamente inesistenti e di prova presuntiva, avendo richiesto una dimostrazione della consapevolezza della frode in termini non corretti e non avendo esaminato unitariamente il quadro indiziario dedotto dall’Amministrazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame dei fatti e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 19 D.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato quale norma sulla detrazione IVA, da applicarsi correttamente anche nelle ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti.
art. 54 D.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato come base normativa del ricorso a presunzioni in materia IVA da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova: in caso di operazioni soggettivamente inesistenti l’Amministrazione deve provare la frode e la conoscenza o conoscibilità della stessa da parte del cessionario; solo dopo passa al contribuente la prova contraria della buona fede.
Richiamato quale norma generale sulle presunzioni semplici, applicabili alla prova dell’inesistenza soggettiva delle operazioni.
La Corte ribadisce che le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti e che il loro vaglio richiede prima l’analisi di tutti gli indizi e poi la valutazione complessiva, evitando un esame atomistico.
art. 39, primo comma, lett. d, D.P.R. n. 600 del 1973
Cita la norma come ulteriore conferma della possibilità di fondare l’accertamento fiscale anche su presunzioni in materia di imposte dirette.
Massime di principio
- In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, il diniego della detrazione IVA presuppone che l’Amministrazione provi, anche per presunzioni e con elementi oggettivi specifici, sia l’alterità soggettiva dell’operazione sia che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della partecipazione a un’evasione d’imposta.
- La prova dell’Amministrazione non deve essere necessariamente diretta: è sufficiente un quadro indiziario grave, preciso e concordante, purché valutato complessivamente e non in modo atomistico, secondo il criterio della convergenza del molteplice.
- Una volta assolto tale onere probatorio da parte del Fisco, grava sul contribuente dimostrare la propria buona fede e di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto alle circostanze del caso concreto.
- La regolarità formale delle fatture, dei pagamenti o delle scritture contabili non è, da sola, sufficiente a dimostrare la buona fede del contribuente nelle operazioni soggettivamente inesistenti.
- Il giudice di merito deve esaminare gli indizi di frode nel loro insieme, verificando se elementi come la mancanza di struttura del fornitore, la coincidenza dei flussi finanziari, la fittizietà dei contratti e l’assenza di documentazione esecutiva siano reciprocamente corroboranti e idonei a fondare la presunzione di conoscibilità della frode.
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