Cassazione Penale, Sentenza n. 32957/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva due motivi: (1) vizio di violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento all'art. 9, comma 1, del D.lgs. 471/1997 (si sosteneva che l'illecito fosse meramente amministrativo per mancata tenuta delle scritture contabili e non penale per occultamento/distruzione); si censurava l'asserita motivazione illogica e contraddittoria della corte in ordine all'esistenza/occultamento delle scritture e alla valorizzazione di un'informativa della Guardia di Finanza; (2) vizio di difetto di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche con riferimento all'art. 62-bis c.p., sostenendo che la corte non avrebbe adeguatamente valutato il motivo di appello e la prima sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la corte territoriale avesse fornito una motivazione coerente: le indagini avevano documentato il rilascio di documenti (es. fatture) a clienti e l'assenza delle controparti presso l'imputato giustificava, secondo criteri logici e giurisprudenziali, l'inferenza di occultamento o distruzione delle scritture obbligatorie (art. 10 D.lgs. 74/2000 e disposizioni del DPR 600/1973). Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha confermato il legittimo diniego per mancanza di elementi positivi idonei al loro riconoscimento, anche alla luce della riforma dell'art. 62-bis. Per l'inammissibilità del ricorso è stata ordinata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
I documenti fiscalmente obbligatori (es. fatture) sono rilevanti ai fini penali tributari; il rinvenimento di una copia presso il terzo può far ritenere distrutta o occultata l'altra copia presso l'emittente, giustificando l'accusa di occultamento/distruzione delle scritture contabili
art. 9, comma 1, D.lgs. 471/1997
Norma che disciplina sanzioni amministrative per la mancata tenuta delle scritture; la corte ha ritenuto che la mera invocazione della natura amministrativa dell'illecito non fosse convincente alla luce delle risultanze probatorie che indicavano occultamento/distruzione, escludendo quindi la qualificazione meramente amministrativa
La concessione delle attenuanti generiche richiede elementi positivi di valutazione; dopo la riforma del 2008 non è più sufficiente lo stato di incensuratezza. La corte ha legittimamente negato le attenuanti per assenza di dati favorevoli
D.P.R. 29/09/1973, n. 600 (art. 13 e art. 22)
Richiamate come criterio per l'individuazione delle scritture e dei documenti da conservare ai fini fiscali; tali disposizioni rafforzano l'obbligo di conservazione delle scritture rilevanti fiscalmente
Norma invocata per l'assegnazione delle spese a carico del ricorrente in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; basis per condanna alle spese e per ordine di versamento alla Cassa delle Ammende
d.l. 23/05/2008, n. 92, conv. con L. 24/07/2008, n. 125 (riforma art. 62-bis)
Riforma che ha reso più rigorosi i criteri per il riconoscimento delle attenuanti generiche, eliminando la sufficienza della sola incensuratezza; citata per giustificare il corretto rigetto delle attenuanti
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella presentazione del ricorso; la Corte, ritenendo assente colpa grave, ha comunque disposto il versamento equitativo alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- La presenza di una copia di documenti fiscali presso terzi e l'assenza delle controparti presso l'imputato può legittimamente consentire al giudice di inferire l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili mancanti; questo può sostenere una qualificazione penale oltre la mera sanzione amministrativa
- La qualifica dell'illecito come meramente amministrativo (mancata tenuta delle scritture) richiede elementi probatori chiari che escludano l'ipotesi di occultamento o distruzione; affermazioni generiche sull'assenza di documentazione non sono sufficienti se le indagini documentano rilascio/uso di documenti
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis, il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede elementi positivi e specifici: la sola incensuratezza o la generica 'scarsa rilevanza delittuosa' non sono sufficienti
- In Cassazione sono inammissibili i motivi vaghi, apodittici o che si limitano a rinviare genericamente a censure di gravame senza esporre contenuti e ragioni precise; il ricorrente deve prospettare in modo dettagliato le ragioni di diritto e i fatti sottoposti a sindacato
- Il giudice di legittimità verifica principalmente la congruità logica e la coerenza della motivazione: una spiegazione motivata, che colleghi i fatti accertati alle inferenze giuridiche, è difficilmente sovvertita se non manifestamente illogica o contraddittoria
- In caso di ricorso dichiarato manifestamente infondato o inammissibile il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a somme verso la Cassa delle Ammende; presentare ricorsi poco fondati può avere conseguenze economiche
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