Cassazione Civile, Ordinanza n. 23430/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione presentata dalla società contribuente per l’anno d’imposta 2010. In primo grado era stata ridotta al 10% la sanzione irrogata, ritenendo rilevante il mancato preventivo invio della comunicazione di irregolarità; la CTR aveva confermato tale riduzione e la legittimità della cartella nel resto. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997, 36-bis d.P.R. n. 600/1973, 6, comma 5, e 10 L. n. 212/2000, contestando la riduzione delle sanzioni al 10%; (2) nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione ex art. 132 c.p.c. e art. 36 d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR confermato la riduzione senza spiegare le ragioni e richiamando l’art. 7, comma 4, L. n. 212/2000; (3) violazione dell’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472/1997, perché non ricorrevano le eccezionali ragioni di sproporzione tra tributo e sanzione richieste dalla norma.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati, esaminandoli congiuntamente, i motivi di ricorso dell’Agenzia. Ha affermato che la riduzione delle sanzioni applicata dalla CTR non poteva essere riconosciuta: non risultava il pagamento dell’imposta entro 30 giorni dalla notifica della cartella, come richiesto dall’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997, e comunque la riduzione prevista da tale disposizione opera solo quando dal controllo emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione, ipotesi che nella fattispecie non ricorreva. Inoltre, la CTR aveva invocato l’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472/1997 senza indicare le circostanze eccezionali che avrebbero giustificato la manifesta sproporzione tra tributo e sanzione, con motivazione sul punto ritenuta mancante. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, per l’esame delle questioni eventualmente assorbite e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Il controllo automatizzato rileva gli esiti della dichiarazione e può condurre all’emissione della cartella, ma non fonda di per sé la riduzione sanzionatoria invocata in assenza dei presupposti previsti dalla legge.
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997
pagamento dell'imposta nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella
La riduzione delle sanzioni è subordinata al pagamento entro 30 giorni dalla notifica della cartella; in difetto, non può essere riconosciuta.
art. 6, comma 5, L. n. 212/2000
È richiamato dalla ricorrente come parametro violato, ma la decisione accoglie il ricorso per la mancata ricorrenza dei presupposti di riduzione delle sanzioni.
È richiamato dalla ricorrente come parametro violato, senza che la Corte vi fondi il decisum.
La censura di nullità per difetto assoluto di motivazione è stata proposta, ma la Corte accoglie il ricorso principalmente per l’erronea applicazione delle norme sulle sanzioni e per la motivazione mancante sui presupposti della riduzione.
È richiamato in relazione all’obbligo di motivazione della sentenza tributaria.
art. 7, comma 4, L. n. 212/2000
È evocato nel ricorso, ma la Corte non lo utilizza come base della riduzione delle sanzioni; il riferimento utile è invece all’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472/1997.
art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472/1997
eccezionali ragioni di sproporzione tra l'entità del tributo e la sanzione
La riduzione è ammissibile solo in presenza di circostanze eccezionali che rendano manifesta la sproporzione tra tributo e sanzione; tali circostanze devono emergere dalla motivazione, altrimenti la riduzione è illegittima.
Massime di principio
- Nel procedimento di controllo automatizzato, la riduzione delle sanzioni non è automatica ma richiede il puntuale ricorrere dei presupposti legali; in particolare, non è consentito applicarla in assenza del pagamento dell’imposta entro il termine di legge dalla notifica della cartella.
- La disposizione che consente la riduzione della sanzione in sede di definizione agevolata del controllo automatizzato opera solo quando dal controllo emerga un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione; se tale ipotesi non sussiste, la riduzione non può essere riconosciuta.
- La riduzione della sanzione per sproporzione richiede la dimostrazione e l’esplicitazione in motivazione di circostanze eccezionali che rendano manifesta la sproporzione tra tributo e sanzione; in difetto di tale motivazione, la decisione è censurabile in cassazione.
- Il giudice tributario non può ridurre la sanzione in via meramente equitativa o discrezionale senza ancorare la decisione ai presupposti normativi e senza indicare gli elementi concreti che giustificano la deroga al regime ordinario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23399/2022 del 27/07/2022
- ordinanza_civile · 27 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23407/2022 del 27/07/2022
- ordinanza_civile · 27 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23410/2022 del 27/07/2022
- ordinanza_civile · 27 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23411/2022 del 27/07/2022
- ordinanza_civile · 27 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23412/2022 del 27/07/2022
- ordinanza_civile · 27 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23413/2022 del 27/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →