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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23430/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione presentata dalla società contribuente per l’anno d’imposta 2010. In primo grado era stata ridotta al 10% la sanzione irrogata, ritenendo rilevante il mancato preventivo invio della comunicazione di irregolarità; la CTR aveva confermato tale riduzione e la legittimità della cartella nel resto. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997, 36-bis d.P.R. n. 600/1973, 6, comma 5, e 10 L. n. 212/2000, contestando la riduzione delle sanzioni al 10%; (2) nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione ex art. 132 c.p.c. e art. 36 d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR confermato la riduzione senza spiegare le ragioni e richiamando l’art. 7, comma 4, L. n. 212/2000; (3) violazione dell’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472/1997, perché non ricorrevano le eccezionali ragioni di sproporzione tra tributo e sanzione richieste dalla norma.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati, esaminandoli congiuntamente, i motivi di ricorso dell’Agenzia. Ha affermato che la riduzione delle sanzioni applicata dalla CTR non poteva essere riconosciuta: non risultava il pagamento dell’imposta entro 30 giorni dalla notifica della cartella, come richiesto dall’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997, e comunque la riduzione prevista da tale disposizione opera solo quando dal controllo emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione, ipotesi che nella fattispecie non ricorreva. Inoltre, la CTR aveva invocato l’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472/1997 senza indicare le circostanze eccezionali che avrebbero giustificato la manifesta sproporzione tra tributo e sanzione, con motivazione sul punto ritenuta mancante. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, per l’esame delle questioni eventualmente assorbite e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Il controllo automatizzato rileva gli esiti della dichiarazione e può condurre all’emissione della cartella, ma non fonda di per sé la riduzione sanzionatoria invocata in assenza dei presupposti previsti dalla legge.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997

    pagamento dell'imposta nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella

    La riduzione delle sanzioni è subordinata al pagamento entro 30 giorni dalla notifica della cartella; in difetto, non può essere riconosciuta.

  • art. 6, comma 5, L. n. 212/2000

    È richiamato dalla ricorrente come parametro violato, ma la decisione accoglie il ricorso per la mancata ricorrenza dei presupposti di riduzione delle sanzioni.

  • art. 10 L. n. 212/2000

    È richiamato dalla ricorrente come parametro violato, senza che la Corte vi fondi il decisum.

  • art. 132 c.p.c.

    La censura di nullità per difetto assoluto di motivazione è stata proposta, ma la Corte accoglie il ricorso principalmente per l’erronea applicazione delle norme sulle sanzioni e per la motivazione mancante sui presupposti della riduzione.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato in relazione all’obbligo di motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 7, comma 4, L. n. 212/2000

    È evocato nel ricorso, ma la Corte non lo utilizza come base della riduzione delle sanzioni; il riferimento utile è invece all’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472/1997.

  • art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472/1997

    eccezionali ragioni di sproporzione tra l'entità del tributo e la sanzione

    La riduzione è ammissibile solo in presenza di circostanze eccezionali che rendano manifesta la sproporzione tra tributo e sanzione; tali circostanze devono emergere dalla motivazione, altrimenti la riduzione è illegittima.

Massime di principio

  • Nel procedimento di controllo automatizzato, la riduzione delle sanzioni non è automatica ma richiede il puntuale ricorrere dei presupposti legali; in particolare, non è consentito applicarla in assenza del pagamento dell’imposta entro il termine di legge dalla notifica della cartella.
  • La disposizione che consente la riduzione della sanzione in sede di definizione agevolata del controllo automatizzato opera solo quando dal controllo emerga un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione; se tale ipotesi non sussiste, la riduzione non può essere riconosciuta.
  • La riduzione della sanzione per sproporzione richiede la dimostrazione e l’esplicitazione in motivazione di circostanze eccezionali che rendano manifesta la sproporzione tra tributo e sanzione; in difetto di tale motivazione, la decisione è censurabile in cassazione.
  • Il giudice tributario non può ridurre la sanzione in via meramente equitativa o discrezionale senza ancorare la decisione ai presupposti normativi e senza indicare gli elementi concreti che giustificano la deroga al regime ordinario.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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