Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31453/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite trae origine da un avviso di accertamento IVA con cui l'Ufficio ha recuperato l'imposta relativa ad acquisti ritenuti soggettivamente inesistenti perché fatturati da tre società considerate "cartiere" nell'ambito di una frode fiscale. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, e la CTR della Campania aveva confermato il primo grado, ritenendo non provata la consapevole partecipazione della cessionaria alla frode e valorizzando, tra l'altro, la regolarità della contabilità, i pagamenti tramite bonifico, la corrispondenza tra prezzi di acquisto e rivendita e l'assoluzione penale dei rappresentanti legali delle società fornitrici. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 19 e 21 d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2700 c.c., sostenendo che l'avviso richiamava PVC e segnalazioni dalle quali emergeva l'inserimento dei fornitori in un sistema fraudolento e che, trattandosi di cartiere, il cessionario avrebbe dovuto accorgersene con l'ordinaria diligenza; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., per non avere la CTR considerato specifici elementi indiziari di inesistenza dei fornitori; 3) violazione degli artt. 19 e 21 d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, per avere valorizzato elementi ritenuti inconferenti o insufficienti (pagamenti, prezzi di mercato, numero limitato di operazioni, assoluzione penale).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti o frodi carosello, l'Amministrazione deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del cessionario, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti; la mera prova che il fornitore sia una cartiera non basta. Ha inoltre rilevato che l'art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000, richiamato dalla ricorrente, non era applicabile al caso, perché la sentenza penale prodotta era di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, formula diversa da quelle previste dalla norma. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile quando entrambe le decisioni di merito sono favorevoli al contribuente. Il terzo motivo è stato ritenuto assorbito dal rigetto del primo. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato dall'Ufficio per sostenere il recupero dell'IVA; la Corte conferma che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione è escluso se l'Ufficio prova anche la consapevolezza del cessionario nella frode.

  • art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato dall'Ufficio nel medesimo contesto; la Corte lo tratta insieme all'art. 19 come norma rilevante per la detraibilità dell'IVA, subordinata alla prova della partecipazione consapevole alla frode.

  • art. 2700 c.c.

    invocato per valorizzare gli atti richiamati nell'avviso; la Corte non ne fa un uso autonomo decisivo, limitandosi a valutare la sufficienza probatoria degli elementi allegati dall'Amministrazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    costituisce il parametro dei motivi di violazione di legge proposti dall'Agenzia.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il motivo è stato dichiarato inammissibile perché il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile quando la sentenza di primo e secondo grado sono entrambe favorevoli al contribuente.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato nel terzo motivo come norma sulla motivazione della sentenza tributaria, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 21-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    ritenuto inapplicabile perché la sentenza penale prodotta era di assoluzione per 'il fatto non costituisce reato', formula diversa da quella richiesta dalla norma per l'efficacia di giudicato nel processo tributario.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    menzionato per la memoria depositata dalla controricorrente nel giudizio di legittimità.

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato in relazione alla memoria depositata dalla controricorrente con allegata sentenza penale.

  • artt. 288 c.p.c. e 196-quinquies disp. att. c.p.c.

    richiamati nella successiva ordinanza di correzione di errore materiale per l'adempimento della cancelleria.

  • Cass. Sez. U. 16037/2010

    richiamata per qualificare come errore materiale correggibile l'omessa distrazione delle spese nel dispositivo.

  • Cass. Sez. U. 29432/2024

    richiamata nell'ordinanza di correzione per escludere la regolazione delle spese del procedimento di correzione, qualificato come sostanzialmente amministrativo.

Massime di principio

  • Nelle controversie su fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare non solo che il fornitore sia fittizio o inserito in una frode, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, secondo l'ordinaria diligenza rapportata alla propria qualità professionale, che l'operazione si inseriva in un'evasione IVA.
  • La prova della consapevolezza del cessionario può essere fornita anche per presunzioni, ma gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti e non possono ridursi alla sola dimostrazione della fittizietà del fornitore.
  • In tale materia, la regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, così come l'assenza di un vantaggio economico dalla rivendita o il numero limitato delle operazioni, non sono di per sé elementi decisivi idonei a escludere o a dimostrare la consapevolezza della frode.
  • Il vizio di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c. non è deducibile quando entrambe le decisioni di merito sono state favorevoli alla parte ricorrente in cassazione, poiché manca un concreto pregiudizio derivante dall'omissione denunciata.
  • L'efficacia di giudicato della sentenza penale nel processo tributario opera solo nei limiti espressamente previsti dalla norma richiamata e non può essere estesa a formule assolutorie diverse da quelle indicate dal legislatore.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.