Cassazione Civile, Ordinanza n. 33343/2025 del 20/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
L'ente locale ha impugnato davanti alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 362 c.p.c., 110 c.p.a. e 111, comma 8, Cost., la sentenza del Consiglio di Stato che aveva respinto il ricorso proposto contro il diniego dell'autorità d'ambito al riconoscimento dei requisiti previsti dall'art. 147, comma 2-bis, lett. b), del d.lgs. n. 152/2006 per la salvaguardia della gestione autonoma del servizio idrico integrato. Il ricorso per cassazione era articolato su due motivi di eccesso di potere giurisdizionale: con il primo si denunciava un rifiuto di giurisdizione, sostenendo che il Consiglio di Stato avesse negato in astratto tutela alla posizione soggettiva del Comune, omettendo di verificare i presupposti tecnico-qualitativi della salvaguardia; con il secondo si lamentava lo sconfinamento nella sfera legislativa, perché il giudice amministrativo avrebbe introdotto una regola nuova, interpretando la norma nel senso che solo le gestioni autonomamente esistenti in via di diritto, e non di mero fatto, potessero beneficiare della salvaguardia, con conseguente pretesa di un previo riconoscimento legittimante non espressamente previsto dalla disposizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure investissero non già un difetto assoluto o relativo di giurisdizione, ma la sola interpretazione della disciplina sostanziale compiuta dal Consiglio di Stato, attività che rientra nei limiti interni della giurisdizione speciale e non è sindacabile ex art. 111, comma 8, Cost. Ha quindi escluso tanto il denunciato rifiuto di giurisdizione quanto lo sconfinamento nella funzione legislativa, osservando che il giudice amministrativo aveva svolto una scelta ermeneutica sistematica entro il perimetro della lettera della legge e della giurisprudenza richiamata, senza creare una norma nuova. Il Comune ricorrente è stato condannato alle spese in favore dell'ATERSIR.
Norme richiamate
richiamato come base del ricorso per cassazione avverso sentenze del giudice amministrativo per eccesso di potere giurisdizionale
richiamato insieme all'art. 362 c.p.c. e all'art. 111, comma 8, Cost. quale fondamento del rimedio esperito
art. 111, comma ottavo, Cost.
delimita il controllo della Corte di cassazione ai soli limiti esterni della giurisdizione, escludendo il sindacato sulle scelte interpretative del giudice speciale
art. 147, comma 2-bis, lett. b), d.lgs. n. 152/2006
norma interpretata nel senso che la salvaguardia opera solo per gestioni autonome esistenti in via di diritto e non per gestioni di fatto
art. 149-bis, comma 1, d.lgs. n. 152/2006
richiamato per ricavare il principio generale di unicità della gestione del servizio idrico integrato
richiamato a sostegno della regola della gestione unica e accentrata del servizio
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La negazione in concreto della tutela richiesta, derivante dall'interpretazione delle norme sostanziali compiuta dal giudice speciale, non integra di per sé eccesso di potere giurisdizionale: il sindacato della Cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. riguarda solo i limiti esterni della giurisdizione e non le scelte ermeneutiche o gli errores in iudicando.
- Si ha rifiuto di giurisdizione solo quando il giudice speciale affermi in astratto la non tutelabilità della situazione soggettiva azionata per difetto di giurisdizione; non quando, pur riconoscendo la possibilità di tutela in astratto, la neghi all'esito dell'interpretazione della disciplina applicabile.
- Lo sconfinamento nella sfera del legislatore è configurabile solo se il giudice speciale applichi una norma da lui creata, e non quando si limiti a interpretare sistematicamente la disciplina, anche in modo opinabile o persino errato.
- Quando una disposizione prevede una misura di salvaguardia o eccezione rispetto a una regola generale, l'interpretazione sistematica può legittimamente restringerne l'ambito ai soli casi che presentano un previo titolo giuridico o una gestione legittimamente assunta, se tale lettura è coerente con il testo e con l'assetto complessivo della normativa di settore.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria lettura interpretativa a quella del giudice amministrativo solo perché la parte ricorrente prospetti una diversa ricostruzione della norma come 'sanatoria' o eccezione più ampia, salvo che tale lettura alternativa sia l'unica plausibile e il giudice speciale abbia davvero creato diritto nuovo.
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