Cassazione Civile, Ordinanza n. 33173/2021 del 10/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione proposta avverso una cartella esattoriale e due avvisi di addebito relativi a contributi previdenziali richiesti per l’iscrizione alla gestione commercianti. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto dell’opposizione, ritenendo legittima la doppia iscrizione alla gestione separata e alla gestione commercianti perché il soggetto, pur essendo amministratore unico della società, svolgeva in modo prevalente e abituale la funzione di responsabile dell’attività commerciale. In cassazione il ricorrente ha dedotto un unico motivo ex art. 360, n. 3 c.p.c., lamentando violazione e falsa applicazione della L. n. 613/1966, art. 1, come modificato dalla L. n. 662/1996, art. 1, commi 202 e seguenti, e dell’art. 2697 c.c. Ha sostenuto che la propria attività non integrasse partecipazione all’attività d’impresa e che, in ogni caso, l’onere della prova dei requisiti di abitualità e prevalenza gravasse sull’INPS, il quale si sarebbe limitato a produrre una visura camerale senza prova diretta dell’obbligo contributivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, anzitutto, che la censura mirava sostanzialmente a ottenere una rivalutazione del fatto, a fronte dell’accertamento compiuto nei gradi di merito circa il ruolo di responsabile dell’attività commerciale svolto dal ricorrente nella società. Ha inoltre affermato che il motivo non rendeva intelligibile la denunciata violazione di legge, poiché il ricorrente non aveva correttamente indicato le norme violate, né ne aveva confrontato il contenuto precettivo con la motivazione della sentenza impugnata, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 23745/2020. Per effetto dell’inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 1
richiamata dal ricorrente come base normativa dell’asserita illegittimità dell’iscrizione alla gestione commercianti, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è inammissibile
L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 202 e seguenti
norma evocata per contestare i requisiti dell’iscrizione alla gestione commercianti; la Corte non verifica il merito della doglianza perché la censura è formulata in modo non intelligibile e tende a una rivalutazione fattuale
richiamato in tema di riparto dell’onere della prova, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità e per inidoneità a superare gli accertamenti di fatto di merito
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il ricorrente lo invoca quale parametro del vizio di violazione di legge; la Corte ribadisce che, a pena d’inammissibilità, la doglianza deve indicare le norme violate, illustrarne il precetto e confrontarlo con la decisione impugnata
richiamato nel procedimento camerale per la proposta e la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto in aggiunta in caso di rigetto/inammissibilità nei presupposti di legge
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sezioni Unite n. 23745 del 2020
richiamata come precedente di legittimità sul contenuto necessario del motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c.: indicazione della norma violata, illustrazione del suo precetto e confronto con la motivazione della sentenza impugnata
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione denunciato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. è inammissibile se non indica in modo specifico la norma di legge asseritamente violata, non ne espone il contenuto precettivo e non lo confronta con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata.
- Non è consentito trasformare sotto la veste della violazione di legge una richiesta di nuova valutazione del merito o del fatto quando la decisione di merito abbia già accertato la sussistenza dei presupposti fattuali della pretesa contributiva.
- In tema di ricorso per cassazione, la censura deve essere autosufficiente e intelligibile; non può demandarsi alla Corte un’indagine esplorativa per individuare la norma violata o i passaggi della motivazione che si assumono contrastanti con essa.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente soccombente è condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti processuali, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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