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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30123/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina dal diniego tacito di rimborso dell'IRAP versata da un avvocato per gli anni d'imposta 2006-2010. Il contribuente aveva ottenuto l'accoglimento in primo grado e la CTR aveva confermato il diritto al rimborso, ritenendo in sostanza che il professionista che svolge solo la propria opera personale, senza lavoro dipendente e senza una organizzazione di capitali e beni strumentali idonea a produrre ricchezza aggiuntiva, non realizzi il presupposto impositivo dell'IRAP. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992; 2) violazione degli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 446/1997, per non avere la CTR considerato che i compensi corrisposti a terzi denotavano l'impiego non occasionale di lavoro altrui e quindi la sussistenza del presupposto IRAP; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto irrilevanti le spese sostenute per lavoro altrui.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la sentenza di merito nulla per motivazione solo apparente, in quanto la CTR aveva utilizzato affermazioni astratte e generiche, prive di un effettivo confronto con la fattispecie concreta e con le specifiche censure formulate dall'Agenzia in appello, concernenti le spese dichiarate nel quadro RE per i singoli anni d'imposta. I secondi e terzi motivi sono stati assorbiti. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per vizio di motivazione riconducibile a error in procedendo.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiede la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione; la mancanza di una motivazione effettiva comporta nullità.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    impone un contenuto motivazionale della sentenza tributaria la cui violazione, se la motivazione è solo apparente, determina nullità.

  • artt. 2 e 3 d.lgs. n. 446/1997

    richiamati come norme sul presupposto impositivo dell'IRAP, che l'Agenzia assumeva integrato dall'impiego non occasionale di lavoro altrui.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova circa l'esistenza del presupposto impositivo e la rilevanza delle spese per lavoro altrui.

Massime di principio

  • La sentenza è nulla per motivazione apparente quando il percorso argomentativo non consente di comprendere le ragioni effettive della decisione e non affronta in modo concreto le censure devolute al giudice di appello.
  • In cassazione, il vizio di motivazione apparente integra un error in procedendo ed è sindacabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
  • Nel processo tributario la decisione deve misurarsi con i motivi di gravame e con gli elementi fattuali specificamente dedotti; affermazioni meramente astratte o stereotipate non bastano a sorreggere la sentenza.
  • Quando sia dedotto il presupposto impositivo IRAP del professionista, il giudice di merito deve verificare in concreto l'eventuale impiego non occasionale di lavoro altrui e l'incidenza delle relative spese, senza arrestarsi a formule generali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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