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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37826/2021 del 01/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di accertamento dell'usucapione ventennale di una porzione di terreno. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo maturato l'acquisto per usucapione in favore dell'originario attore; la Corte d'appello di Roma, su impugnazione dei convenuti, ha invece rigettato la domanda, osservando che l'attore non aveva neppure allegato atti di interversione del possesso e che la disponibilità del bene derivava da un contratto preliminare stipulato con la madre degli appellanti, circostanza incompatibile con un possesso utile ai fini usucapivi in difetto di prova di una diversa autonomia del possesso. L'erede dell'attore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con i primi due, strettamente connessi, ha denunciato violazione degli artt. 1141 e 1158 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., sostenendo che il proprio dante causa avrebbe acquisito autonomamente il possesso del terreno, non in forza del preliminare, e che la sentenza d'appello non avrebbe considerato che il possesso era stato esercitato "nec vi nec clam" e non per effetto del compromesso; con il terzo motivo ha lamentato una sopravvenuta carenza di legittimazione attiva dei resistenti, per avere questi alienato il fondo oggetto di causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi, pur formalmente prospettati come violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e a contrapporre una ricostruzione fattuale alternativa a quella compiuta dalla Corte territoriale. Ha inoltre rilevato la mancanza di specificità della censura, poiché il ricorrente non indicava dove avrebbe già allegato in giudizio la versione dei fatti oggi proposta. Quanto al vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., la Corte ha ribadito che esso riguarda soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo, e non consente di sindacare il percorso motivazionale nei termini prospettati. Il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, perché la cessione del fondo da parte dei convenuti non fa venir meno la loro legittimazione processuale, dovendosi il processo proseguire tra le parti originarie ai sensi dell'art. 111, comma 1, c.p.c. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1141 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'assunto relativo all'acquisto e alla natura del possesso, ma la Corte non ne ravvisa una violazione scrutinabile perché la censura tende a una diversa ricostruzione del fatto.

  • art. 1158 c.c.

    Invocato dal ricorrente in relazione all'usucapione ventennale; la Corte osserva che la doglianza presuppone un diverso accertamento fattuale non consentito in sede di legittimità.

  • art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce che il vizio ex n. 5, come riformulato, consente solo di denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non il percorso motivazionale; la deduzione di violazione di legge non può mascherare una richiesta di rivalutazione del fatto.

  • art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    Richiamato come norma di riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., che ha ristretto il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale.

  • L. 7 agosto 2012, n. 134

    Norma di conversione del d.l. n. 83/2012, citata per la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 111, comma 1, c.p.c.

    La cessione del bene da parte dei convenuti non comporta difetto di legittimazione attiva/responsiva: il processo prosegue tra le parti originarie.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Richiamato nel passaggio sulle condizioni per la declaratoria di inammissibilità quando il ricorso si pone contro un orientamento consolidato.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    Citatо nel contesto degli effetti processuali della declaratoria di inammissibilità.

  • art. 348-bis c.p.c.

    Richiamato nel ragionamento sul filtro di inammissibilità e sulla rapida delibazione dei ricorsi inconsistenti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È disposto l'obbligo, ricorrendone i presupposti, di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Norma richiamata per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la doglianza formalmente qualificata come violazione di legge è inammissibile se, nella sostanza, mira a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., dopo la riforma del 2012, è limitato all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare in modo generico l'iter argomentativo della sentenza.
  • La critica in cassazione deve essere specifica e autosufficiente quanto alla deduzione dei fatti e delle allegazioni processuali su cui si fonda; non è sufficiente prospettare in sede di legittimità una ricostruzione alternativa se non si indica dove essa sia stata tempestivamente introdotta nel processo.
  • In tema di usucapione, quando la disponibilità del bene sia stata originata da un titolo che giustifica una relazione non possessoria, grava sulla parte che invoca l'acquisto per usucapione l'allegazione e la prova di un possesso utile, eventualmente tramite atti di interversione, secondo l'accertamento riservato al giudice di merito.
  • La cessione del bene controverso nel corso del processo non determina di per sé la perdita di legittimazione processuale della parte originaria, dovendo il giudizio proseguire tra le parti che lo hanno instaurato.

Come è indicizzato

MateriePossessoUsucapioneImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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