Cassazione Penale, Sentenza n. 25360/2026 del 06/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, respinta in sede amministrativa per la presunzione di superamento del limite reddituale collegata a una precedente condanna per un reato ostativo e per la mancata dimostrazione di condizioni economiche tali da superare la presunzione. L'interessato ha proposto opposizione, rigettata dal tribunale di sorveglianza. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) difetto assoluto di motivazione dell'ordinanza impugnata, per non avere il giudice disposto accertamenti e per non avere valorizzato la documentazione depositata, incluse decisioni di altri uffici giudiziari che avrebbero ammesso il beneficio e pronunce di merito sulla dissociazione dal contesto criminale; 2) violazione di legge per avere attribuito al regime detentivo ex art. 41-bis ord. pen. una sorta di efficacia preclusiva o escludente ai fini del beneficio. La Procura generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, contro l'ordinanza resa sull'opposizione al diniego di patrocinio a spese dello Stato, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, nozione che comprende il difetto assoluto di motivazione ma non la mera insufficienza, incongruità o illogicità della motivazione. Nel merito ha ribadito che la presunzione di superamento del reddito prevista dall'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115/2002 è relativa e può essere vinta solo con una specifica allegazione di concreti elementi di fatto idonei a dimostrare la non abbienza; in mancanza, il giudice non è tenuto a svolgere accertamenti. Ha ritenuto correttamente applicata la presunzione, non superata da autocertificazione, mera certificazione reddituale, assenza di intestazioni patrimoniali o stato di detenzione. Ha inoltre escluso che il giudice di merito abbia fondato la decisione sul solo regime 41-bis, valorizzando invece il ruolo apicale nel sodalizio e la sua persistenza operativa. Ha infine ritenuto non vincolanti, in altri procedimenti, i provvedimenti di ammissione al beneficio adottati da altre autorità giudiziarie. Ne sono seguite la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 99, comma 4, d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115
Contro l'ordinanza che decide sull'opposizione al rigetto o all'inammissibilità dell'istanza di patrocinio a spese dello Stato è proponibile ricorso per cassazione solo per violazione di legge.
art. 76, comma 4-bis, d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115
La precedente condanna per reati ostativi fonda una presunzione relativa di superamento del reddito, superabile con prova contraria mediante concreti elementi di fatto sulla reale situazione economica.
Il regime detentivo speciale non è stato ritenuto di per sé decisivo ai fini del diniego; la Corte ha escluso che il giudice di merito vi abbia attribuito un'efficacia automaticamente preclusiva.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Richiamato per l'enunciazione sintetica del motivo di ricorso nei limiti necessari alla motivazione.
art. 53 Cost.
Richiamato come fondamento del principio antielusivo correlato alla capacità contributiva nel patrocinio a spese dello Stato.
art. 3 Cost.
Richiamato in connessione con il principio di uguaglianza e con il principio antielusivo nella disciplina del patrocinio.
art. 24, comma 3, Cost.
Richiamato quale base costituzionale del diritto al patrocinio dei non abbienti.
Richiamato quale previsione che disciplina il patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato.
art. 95 d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115
Richiamato in via analogica/di sistema per il tema dell'accertamento del reddito imponibile e della sua autonomia rispetto ad altri procedimenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione al rigetto della domanda di patrocinio a spese dello Stato, il controllo è limitato alla violazione di legge; restano fuori dal sindacato di legittimità la mera insufficienza, incongruità o illogicità della motivazione, salvo il caso di motivazione del tutto mancante o radicalmente inidonea.
- La presunzione di superamento del reddito prevista per chi sia stato condannato per determinati reati ha natura relativa: il richiedente può vincerla, ma deve allegare e dimostrare concreti elementi di fatto, chiari e univoci, idonei a provare l'effettiva condizione di non abbienza.
- In assenza di una specifica e adeguata allegazione di fatti concreti sulla situazione economica del richiedente, il giudice non ha l'obbligo di compiere ulteriori accertamenti sulla sua capacità reddituale.
- Ai fini del patrocinio a spese dello Stato non sono di regola sufficienti l'autocertificazione, la mera documentazione reddituale o l'assenza di intestazioni patrimoniali, se non collegati a elementi fattuali concreti che dimostrino la reale impossidenza.
- Provvedimenti emessi in altri procedimenti e da altre autorità giudiziarie che abbiano ammesso il beneficio non hanno efficacia vincolante nel procedimento in corso, in cui il giudice deve svolgere una valutazione autonoma sulla situazione reddituale e sui presupposti di legge.
- La valutazione giudiziale può valorizzare il quadro complessivo emergente dagli atti, compreso il ruolo criminale del richiedente, senza che il mero stato di detenzione o l'assoggettamento a regime speciale equivalgano automaticamente a preclusione del beneficio.
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