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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34955/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in tre motivi: 1) estinzione del reato per prescrizione (reato commesso il 26/02/2017) con censura del calcolo dei termini e dei rinvii (inclusi quelli dovuti all'emergenza sanitaria e all'astensione dei penalisti); 2) invalidità o dubbio sugli accertamenti del tasso alcolemico perché la misurazione è avvenuta circa un'ora dopo il sinistro, con possibile configurazione della fattispecie meno grave (art. 186, comma 2, lett. a)); 3) mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e della sospensione condizionale della pena, nonostante unico precedente anteriore e dedotta irrilevanza dell'incidente citato dalla Corte territoriale.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto corretta la determinazione del termine di prescrizione tenuto conto della sospensione prevista dall'art. 83 d.l. 18/3/2020 (comma 4) e della relativa giurisprudenza delle Sezioni Unite; ha respinto le censure sul tempo tra fermo e accertamenti ritenendo il lasso temporale "minimo" e non idoneo a mettere in dubbio il tasso alcolemico al momento della guida; ha ritenuto adeguatamente motivata la negazione dell'applicazione dell'art. 131-bis e della sospensione condizionale della pena per la gravità e la pericolosità della condotta unitamente al precedente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)

    menzionati i commi 1 e 2 lett. c) e comma 2 sexies; richiamata anche la fattispecie più lieve di cui all'art. 186, comma 2, lett. a)

    Il ricorso verteva sulla qualificazione e sulla rilevanza penale in base al valore del tasso alcolemico; la Corte ha ritenuto che gli accertamenti, effettuati in tempi ritenuti minimi, confermavano la misura della responsabilità contestata (lett. c) e comma 2 sexies) e non consentivano di ricollegare il caso alla fattispecie più lieve.

  • art. 83 d.l. 17/3/2020 n. 18, comma 4 (sospensione termini per emergenza COVID)

    "la sospensione del processo, da cui consegue la sospensione della prescrizione, ai sensi della norma censurata, è nel caso di specie prevista 'da una norma che impone una stasi del giudizio basata su elementi certi ed oggettivi'"

    La sospensione prevista dal comma 4 si applica e determina il computo dei 64 giorni di sospensione della prescrizione; la Corte ha seguito l'orientamento delle Sezioni Unite che riconosce l'applicazione dell'intero periodo di sospensione.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 140/2021

    testo citato dalla Corte di cassazione: "da una norma che impone una stasi del giudizio basata su elementi certi ed oggettivi"

    La Corte costituzionale ha ritenuto inammissibili le questioni relative al comma 4 dell'art. 83/2020 e ha confermato la legittimità dell'intervento legislativo che ha previsto la sospensione, giustificando la sospensione della prescrizione.

  • Sezioni Unite della Corte di cassazione, sentenza n. 5292 del 26/11/2020 (Sanna)

    richiamata per affermare che "la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4... pari a sessantaquattro giorni si applica per intero"

    Le Sezioni Unite hanno stabilito che la sospensione determinata dall'art. 83 comma 4 opera per l'intero periodo di 64 giorni e va computata nel calcolo della prescrizione anche se comprende periodi precedenti l'udienza.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 1021 del 28/11/2001 (Rv. 220509)

    citata la regola secondo cui i rinvii disposti per adesione del difensore all'astensione comportano la sospensione dei termini

    Viene riaffermato il principio che i rinvii disposti per impedimento dell'imputato o del difensore (anche per adesione ad astensione) sospendono il corso della prescrizione e non ledono il principio di ragionevole durata se dipendono dalla volontà della parte.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La Corte territoriale ha valutato l'inapplicabilità della disposizione (misure alternative alla detenzione) in relazione alla gravità della condotta e al precedente, ritenendo negativo il giudizio prognostico per l'applicazione dell'istituto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per condannare il ricorrente al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 159 cod. pen. (richiamato nel ragionamento sulle norme penali nel tempo)

    Richiamato nella discussione di compatibilità dell'intervento legislativo straordinario con i principi sull'irretroattività della legge penale sostanziale; la Corte ha ritenuto che la sospensione per emergenza si inquadra in una disciplina ammissibile.

Massime di principio

  • Il periodo di sospensione dei termini introdotto dall'art. 83 d.l. 18/3/2020 (comma 4) va computato per intero (64 giorni) nel calcolo della prescrizione: chi contesta la prescrizione deve dimostrare che tale sospensione non si applica al caso concreto.
  • I rinvii d'udienza disposti per adesione del difensore all'astensione o per impedimento dell'imputato sospendono il decorso della prescrizione; non costituiscono di per sé violazione del principio di ragionevole durata se dipendono dalla volontà della parte.
  • Per contestare l'attendibilità del tasso alcolemico occorre dimostrare un intervallo temporale effettivamente significativo tra la guida e l'accertamento tale da rendere ragionevole il dubbio sul valore al momento della guida; un lasso di tempo "minimo" rende difficoltosa tale contestazione.
  • La negazione di benefici come l'art. 131-bis o la sospensione condizionale della pena è giustificabile quando la condotta è particolarmente grave o pericolosa e quando il precedente ostacola un giudizio prognostico favorevole; chi richiede il beneficio deve fornire elementi concreti di risocializzazione e positivà prognostica.
  • Nelle impugnazioni contro il calcolo dei termini processuali e della prescrizione è fondamentale confrontarsi con la giurisprudenza delle Sezioni Unite e con le pronunce costituzionali che hanno chiarito l'ambito di applicazione delle misure emergenziali.

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