Cassazione Penale, Sentenza n. 34955/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: 1) estinzione del reato per prescrizione (reato commesso il 26/02/2017) con censura del calcolo dei termini e dei rinvii (inclusi quelli dovuti all'emergenza sanitaria e all'astensione dei penalisti); 2) invalidità o dubbio sugli accertamenti del tasso alcolemico perché la misurazione è avvenuta circa un'ora dopo il sinistro, con possibile configurazione della fattispecie meno grave (art. 186, comma 2, lett. a)); 3) mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e della sospensione condizionale della pena, nonostante unico precedente anteriore e dedotta irrilevanza dell'incidente citato dalla Corte territoriale.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto corretta la determinazione del termine di prescrizione tenuto conto della sospensione prevista dall'art. 83 d.l. 18/3/2020 (comma 4) e della relativa giurisprudenza delle Sezioni Unite; ha respinto le censure sul tempo tra fermo e accertamenti ritenendo il lasso temporale "minimo" e non idoneo a mettere in dubbio il tasso alcolemico al momento della guida; ha ritenuto adeguatamente motivata la negazione dell'applicazione dell'art. 131-bis e della sospensione condizionale della pena per la gravità e la pericolosità della condotta unitamente al precedente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)
menzionati i commi 1 e 2 lett. c) e comma 2 sexies; richiamata anche la fattispecie più lieve di cui all'art. 186, comma 2, lett. a)
Il ricorso verteva sulla qualificazione e sulla rilevanza penale in base al valore del tasso alcolemico; la Corte ha ritenuto che gli accertamenti, effettuati in tempi ritenuti minimi, confermavano la misura della responsabilità contestata (lett. c) e comma 2 sexies) e non consentivano di ricollegare il caso alla fattispecie più lieve.
art. 83 d.l. 17/3/2020 n. 18, comma 4 (sospensione termini per emergenza COVID)
"la sospensione del processo, da cui consegue la sospensione della prescrizione, ai sensi della norma censurata, è nel caso di specie prevista 'da una norma che impone una stasi del giudizio basata su elementi certi ed oggettivi'"
La sospensione prevista dal comma 4 si applica e determina il computo dei 64 giorni di sospensione della prescrizione; la Corte ha seguito l'orientamento delle Sezioni Unite che riconosce l'applicazione dell'intero periodo di sospensione.
Corte Costituzionale, sentenza n. 140/2021
testo citato dalla Corte di cassazione: "da una norma che impone una stasi del giudizio basata su elementi certi ed oggettivi"
La Corte costituzionale ha ritenuto inammissibili le questioni relative al comma 4 dell'art. 83/2020 e ha confermato la legittimità dell'intervento legislativo che ha previsto la sospensione, giustificando la sospensione della prescrizione.
Sezioni Unite della Corte di cassazione, sentenza n. 5292 del 26/11/2020 (Sanna)
richiamata per affermare che "la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4... pari a sessantaquattro giorni si applica per intero"
Le Sezioni Unite hanno stabilito che la sospensione determinata dall'art. 83 comma 4 opera per l'intero periodo di 64 giorni e va computata nel calcolo della prescrizione anche se comprende periodi precedenti l'udienza.
Sezioni Unite, sentenza n. 1021 del 28/11/2001 (Rv. 220509)
citata la regola secondo cui i rinvii disposti per adesione del difensore all'astensione comportano la sospensione dei termini
Viene riaffermato il principio che i rinvii disposti per impedimento dell'imputato o del difensore (anche per adesione ad astensione) sospendono il corso della prescrizione e non ledono il principio di ragionevole durata se dipendono dalla volontà della parte.
La Corte territoriale ha valutato l'inapplicabilità della disposizione (misure alternative alla detenzione) in relazione alla gravità della condotta e al precedente, ritenendo negativo il giudizio prognostico per l'applicazione dell'istituto.
Applicata per condannare il ricorrente al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
art. 159 cod. pen. (richiamato nel ragionamento sulle norme penali nel tempo)
Richiamato nella discussione di compatibilità dell'intervento legislativo straordinario con i principi sull'irretroattività della legge penale sostanziale; la Corte ha ritenuto che la sospensione per emergenza si inquadra in una disciplina ammissibile.
Massime di principio
- Il periodo di sospensione dei termini introdotto dall'art. 83 d.l. 18/3/2020 (comma 4) va computato per intero (64 giorni) nel calcolo della prescrizione: chi contesta la prescrizione deve dimostrare che tale sospensione non si applica al caso concreto.
- I rinvii d'udienza disposti per adesione del difensore all'astensione o per impedimento dell'imputato sospendono il decorso della prescrizione; non costituiscono di per sé violazione del principio di ragionevole durata se dipendono dalla volontà della parte.
- Per contestare l'attendibilità del tasso alcolemico occorre dimostrare un intervallo temporale effettivamente significativo tra la guida e l'accertamento tale da rendere ragionevole il dubbio sul valore al momento della guida; un lasso di tempo "minimo" rende difficoltosa tale contestazione.
- La negazione di benefici come l'art. 131-bis o la sospensione condizionale della pena è giustificabile quando la condotta è particolarmente grave o pericolosa e quando il precedente ostacola un giudizio prognostico favorevole; chi richiede il beneficio deve fornire elementi concreti di risocializzazione e positivà prognostica.
- Nelle impugnazioni contro il calcolo dei termini processuali e della prescrizione è fondamentale confrontarsi con la giurisprudenza delle Sezioni Unite e con le pronunce costituzionali che hanno chiarito l'ambito di applicazione delle misure emergenziali.
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