Cassazione Civile, Ordinanza n. 20716/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un ente locale ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di giustizia tributaria di primo grado resa in sede di rinvio, che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente e aveva compensato le spese di lite. Il ricorso era articolato in due motivi, entrambi inerenti la regolazione delle spese: con il primo si denunciava la violazione delle norme sulle spese processuali per avere il giudice del rinvio compensato le spese del giudizio di legittimità ritenendo erroneamente che l'accoglimento solo parziale dei motivi di gravame integrasse soccombenza reciproca; con il secondo si censurava la compensazione delle spese del giudizio di riassunzione sul presupposto che la compensazione delle spese del giudizio di cassazione configurasse una soccombenza reciproca rispetto alle domande riproposte in riassunzione. Il controricorrente ha anche eccepito l'inammissibilità del ricorso per asserita genericità o invalidità della procura speciale e ha sollevato questione di legittimità costituzionale sulla notificazione via PEC, eccezioni disattese dalla Corte.
La decisione
La Corte ha preliminarmente respinto l'istanza di discussione in pubblica udienza e ha ritenuto infondate sia l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di specialità della procura sia la questione di legittimità costituzionale relativa alla notifica a mezzo PEC. Nel merito, ha rigettato entrambi i motivi del ricorso, affermando che il giudice del rinvio deve regolare le spese sulla base dell'esito globale della lite e non separando le singole fasi processuali; pertanto la compensazione totale o parziale delle spese può essere disposta anche quando una parte sia stata vittoriosa in una fase ma complessivamente soccombente. Conseguentemente, il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, distratte in favore del difensore antistatario del controricorrente, e con declaratoria dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La procura speciale per il ricorso per cassazione deve essere specifica, ma la sua specialità può risultare dalla congiunzione materiale con il ricorso; non è necessaria la contestualità con la redazione dell'atto.
La procura apposta su foglio separato e congiunta all'atto, anche telematicamente, è valida come procura speciale per il giudizio di cassazione se conferita dopo la pubblicazione del provvedimento impugnato e prima della notificazione del ricorso.
art. 15, comma 2, D.Lgs. 546/1992
Richiamato come norma sulle spese nel processo tributario; la sua applicazione va coordinata con i principi generali sulla soccombenza finale.
Le spese seguono la soccombenza, valutata in base all'esito complessivo del processo.
La compensazione delle spese può essere disposta quando ricorrono i presupposti valutati sull'esito globale della lite.
art. 3-bis, comma 3, L. 53/1994
"la notifica si perfeziona .... per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'art.6, comma 2, del decreto Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68 ..."
La disciplina della notifica via PEC è ritenuta costituzionalmente legittima perché assicura una conoscibilità sostanzialmente equipollente a quella delle notifiche ordinarie.
art. 6, comma 2, D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68
Richiamato come parametro tecnico della ricevuta di avvenuta consegna PEC, rilevante ai fini del perfezionamento della notifica per il destinatario.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
È il parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato richiamato dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, la regolazione delle spese deve essere effettuata considerando l'esito finale e globale della controversia, non la mera sorte delle singole fasi o dei singoli gradi.
- L'accoglimento solo parziale di alcuni motivi di impugnazione non implica automaticamente soccombenza reciproca ai fini della compensazione delle spese, se l'esito complessivo della lite conduce a una parte sostanzialmente soccombente.
- La procura speciale per il ricorso per cassazione è valida quando sia materialmente o telematicamente congiunta al ricorso e sia conferita dopo la pubblicazione della decisione impugnata e prima della notificazione del ricorso, anche senza espresso richiamo al provvedimento da impugnare.
- La notifica a mezzo PEC si perfeziona per il destinatario al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna, senza che sia richiesto un accertamento dell'effettiva lettura del messaggio.
- La condanna alle spese può essere disposta anche a carico della parte che abbia ottenuto un esito favorevole in una fase del processo, se essa risulta complessivamente soccombente all'esito finale della lite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20555/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_civile · 22 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20556/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_civile · 22 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20558/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_civile · 22 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20560/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_civile · 22 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20575/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_civile · 22 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20581/2025 del 22/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →