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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24693/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente ha impugnato una cartella di pagamento emessa per il residuo 1/3 delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione a un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2005 fondato sulla presunta distribuzione di utili extracontabili derivanti da un precedente accertamento emesso nei confronti della società partecipata. La società, a sua volta, aveva ottenuto un parziale annullamento dell'accertamento societario in un giudizio divenuto irrevocabile. Davanti alla Cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 53 Cost. e dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la cartella recepiva errori di calcolo collegati all'accertamento societario e che il giudicato formatosi sull'annullamento parziale di quest'ultimo doveva riflettersi anche sull'accertamento a suo carico. Con il secondo motivo ha dedotto violazione delle norme sulla sospensione del processo, lamentando che la CTR non avesse sospeso il giudizio in attesa della definizione della controversia sull'accertamento societario presupposto.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato, e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che l'annullamento totale o parziale dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, quando riguardi utili extracontabili presuntivamente ripartiti tra i soci, si riflette sull'accertamento emesso nei confronti del socio e sulla conseguente cartella di pagamento, anche se l'impugnazione del socio sia stata rigettata o dichiarata inammissibile, poiché viene meno il presupposto dell'obbligazione tributaria e non può esservi pretesa in contrasto con la capacità contributiva.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel motivo di ricorso sulla impugnabilità degli atti, ma non è stato il fondamento della decisione di accoglimento

  • art. 53 Cost.

    la pretesa tributaria non può essere mantenuta quando sia venuto meno il presupposto sostanziale dell'imposizione, altrimenti si violerebbe il principio di capacità contributiva

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato formatosi sull'accertamento societario produce efficacia riflessa anche nei confronti del socio titolare di un diritto dipendente

  • art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato nel procedimento a proposito dell'inammissibilità originaria del ricorso per tardiva costituzione

  • art. 68 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    norma posta a base dell'iscrizione a ruolo, prima provvisoria e poi definitiva, delle somme conseguenti all'accertamento impugnato

  • art. 295 c.p.c.

    invocato per la sospensione del giudizio in attesa della definizione della causa presupposta, ma il motivo è rimasto assorbito

  • art. 39 d.lgs. n. 546/1992

    invocato per la sospensione del processo tributario, ma il motivo è rimasto assorbito

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 65, comma 1, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12

    richiamato per la funzione nomofilattica della Corte e per la conoscibilità dei propri precedenti

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale indicata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento dei maggiori ricavi o utili extracontabili in capo alla società costituisce il presupposto fattuale e giuridico dell'accertamento del maggior reddito di partecipazione in capo ai soci.
  • Se il giudice annulla in tutto o in parte l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, tale decisione si riflette anche sull'accertamento emesso nei confronti del socio, per effetto dell'efficacia riflessa del giudicato esterno, anche quando il socio non abbia ottenuto una pronuncia di merito favorevole nel proprio giudizio.
  • La definitività formale dell'accertamento emesso contro il socio non impedisce di far valere, in sede di impugnazione della cartella o della pretesa riscossiva, il venir meno del presupposto sostanziale derivante dal giudicato formatosi sull'accertamento societario.
  • L'amministrazione finanziaria non può pretendere somme in fase di riscossione quando la quantificazione derivi da un accertamento societario successivamente caducato, totale o parziale, perché in tal caso manca l'obbligazione presupposta e si avrebbe lesione del principio di capacità contributiva.
  • Nel giudizio di legittimità il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio, anche se formatosi dopo la sentenza impugnata, purché conoscibile attraverso gli atti o i precedenti della Corte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della provaNesso di causalità

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