Cassazione Penale, Sentenza n. 48585/2022 del 21/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Scorza ha impugnato la conferma della sua condanna, deducendo: (1) carenza di prova circa la disponibilità/possesso della casa rurale in cui furono trovate armi e 374 kg di marijuana, in quanto l'immobile risultava di proprietà degli eredi del padre e non sarebbe stato accertato che l'imputato ne avesse la disponibilità; la condanna si sarebbe basata su affermazioni inutilizzabili del ricorrente e su indizi generici (soprannome "pistolero"); (2) manifesta illogicità e travisamento della prova da parte della Corte di appello, in particolare riguardo al rigetto della versione difensiva secondo cui il locale fosse affittato a terzi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità dei motivi e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il ricorso riproponesse censure già valutate e respinte in appello senza specificare in che modo la motivazione impugnata fosse contraddittoria o viziata da errori di diritto. La Suprema Corte ha confermato che la Corte di appello aveva motivato congruamente la disponibilità della casa e degli oggetti (Scorza fermato mentre accedeva alla casa con il suo furgone; dichiarazioni dell'imputato di essere unico conduttore dei terreni e della casa; chiavi dei cancelli e del deposito trovate addosso; massiccia presenza di sostanza stupefacente e attrezzature per il confezionamento). Il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b)
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi esposti fossero aspecifici e quindi inammissibili ai sensi di questa disposizione e della giurisprudenza costante.
artt. 533, 535, 192 cod. proc. pen.
artt. 533, 535, 192 cod. proc. pen.
Richiamati a sostegno della censura sulla valutazione della prova e del principio di giudizio oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ha ritenuto però che la valutazione della prova fosse coerente e congruamente motivata dal giudice di merito.
art. 23, legge 18 aprile 1975, n. 110, terzo comma
art. 23, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110
Norma relativa alla disciplina delle armi; la Corte di merito ha ritenuto provata la disponibilità delle armi rinvenute nella casa dell'imputato, giustificando l'applicazione delle norme sull'illiceità della detenzione.
Norma sul reato di ricettazione/indebita disponibilità di cose provenienti da reato; applicata alla detenzione di un fucile con matricola abrasa, ritenuta indice della provenienza delittuosa.
Norma relativa agli obblighi connessi alla detenzione o denuncia di armi; la Corte ha ritenuto sussistenti gli addebiti collegati alla mancata denuncia o alla illecita detenzione, in relazione alla condotta accertata.
artt. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
artt. 73, commi I e IV-bis, e 80, comma II, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norme in materia di stupefacenti (detenzione, quantità, circostanze aggravanti e commisurazione della pena); la Corte ha ritenuto provata la detenzione della grande quantità di marijuana e l'applicabilità delle relative disposizioni sanzionatorie.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 (conv. L. n. 176/2020)
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020
Norma sulla disciplina della trattazione scritta in Cassazione; applicata per lo svolgimento del giudizio in forma scritta.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e ben collegati alla motivazione impugnata: censure generiche o la mera riproposizione di una diversa lettura dei fatti sono inammissibili.
- Il giudice di legittimità non rivede la valutazione di fatto operata dai giudici di merito; per ottenere l'annullamento occorre dimostrare un errore di diritto o un palese travisamento della prova con riferimenti puntuali agli atti.
- Per contestare la disponibilità/possesso di locali o cose occorre colpire la ricostruzione probatoria nel suo nucleo (es. dimostrare l'assenza di elementi materiali che collegano l'imputato al luogo: chiavi, accessi, dichiarazioni, rinvenimento diretto), non limitarsi a dedurre la sola proprietà formale dell'immobile.
- Quando vengono contestati elementi indiziari (soprannomi, comportamenti), è necessario mostrarne l'irrilevanza o la loro utilizzazione illegittima e indicare con precisione dove la motivazione del giudice sarebbe contraddittoria o priva di logica.
- In ipotesi di detenzione di ingenti quantitativi di stupefacente, la motivazione del giudice che ricostruisce la disponibilità e l'organizzazione (attrezzature per essiccazione/confezionamento, odore, sacchi) costituisce riscontro probatorio significativo e difficilmente rivedibile in Cassazione senza argomentazioni specifiche.
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