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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48344/2022 del 21/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Curcio è stato condannato in primo grado per aver fornito un falso cognome (il capo d'imputazione riguardava la dichiarazione di generalità mendace nel corso di un controllo della P.G.). Ha impugnato la conferma della condanna in appello deducendo, con unico motivo, la violazione dell'art. 131-bis c.p., sostenendo che sussistessero la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento: a suo favore rilevava che era stato fornito solo il falso cognome, gli altri dati erano veri e che aveva poi recuperato la carta d'identità presso la propria abitazione.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato: ha constatato che la Corte d'appello non ha svolto la valutazione complessa e congiunta richiesta dall'art. 131-bis e dall'art. 133 c.p. e dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, limitandosi a formule stereotipate. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e la vicenda è stata rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità dell'offesa; la sua applicazione richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità della fattispecie (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo) e la non abitualità del comportamento; il giudice deve esplicitare i criteri ritenuti rilevanti

  • art. 133 c.p.

    Fornisce i criteri (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo) che devono essere considerati nella valutazione della gravità del fatto ai fini, tra l'altro, dell'art. 131-bis; la valutazione deve essere esplicitata dal giudice

  • art. 496 c.p.

    Norma sanzionante la dichiarazione mendace di generalità o l'uso di false generalità nei confronti della pubblica autorità; nel caso in esame il reato contestato era collegato alla dichiarazione di un falso cognome agli agenti di P.G.

  • Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)

    Sez. U. n. 13681 del 25/02/2016

    Precisa che il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, tenendo conto, in particolare, degli elementi indicati dall'art. 133 c.p.

  • Sez. U., n. 18891 del 27/01/2022 (Ubaldi)

    Sez. U. n. 18891 del 27/01/2022

    Riafferma che i parametri fondamentali per valutare l'applicabilità dell'art. 131-bis sono la particolare tenuità dell'offesa (desumibile da modalità della condotta e esiguità del danno o del pericolo) e la non abitualità del comportamento

  • Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018 (Milone)

    Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018

    Indica che non è necessaria la valutazione esauriente di tutti gli elementi previsti dalla norma, ma è richiesta l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti; tuttavia la motivazione non può limitarsi a formule stereotipate

Massime di principio

  • L'applicazione dell'art. 131-bis c.p. è discrezionale ma richiede una motivazione esplicita e articolata: il giudice deve effettuare una valutazione complessa e congiunta delle circostanze del caso concreto
  • Nella valutazione della tenuità vanno considerati, con riferimento all'art. 133 c.p., le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno o del pericolo; il giudice deve indicare quali di questi elementi ritiene rilevanti
  • La mera affermazione che la condotta "non è di minimale importanza" o che essa realizza la fattispecie tipica non è sufficiente a escludere l'art. 131-bis: occorre spiegare perché, alla luce dei parametri di cui all'art. 133, si ritiene incompatibile la causa di non punibilità
  • Fatti apparentemente lievi (es. comunicazione di un solo falso elemento di identità, recupero successivo del documento, assenza di conseguenze dannose) possono far propendere per la tenuità, se supportati da una motivazione che confronti esplicitamente tali elementi con i criteri di legge
  • La mancanza di una motivazione adeguata sul punto può comportare l'annullamento della sentenza e il rinvio per nuovo giudizio, come nel caso di specie
  • Il giudice non è tenuto ad analizzare tutti gli elementi possibili, ma deve indicare chiaramente quelli che ha ritenuto decisivi per la propria valutazione, evitando formule stereotipate

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