Cassazione Penale, Sentenza n. 48347/2022 del 21/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Messina che l'aveva ritenuta penalmente responsabile per il reato di furto di energia elettrica (art. 624 e 625, primo comma, n. 2, cod. pen.), aggravato dall'uso di mezzo fraudolento. Dal capo d'imputazione risultava che il furto era stato realizzato mediante un allaccio abusivo alla rete ENEL tramite due cavi di rame. In Cassazione la difesa ha sollevato due motivi: (1) vizio di motivazione, sostenendo che l'imputata si era limitata ad occupare un immobile già fornito di energia e che la Corte d'appello non aveva adeguatamente motivato l'inattendibilità delle sue dichiarazioni; (2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dello stato di necessità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il rilievo della difesa, osservando che la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la sussistenza della frode collegandola all'allaccio abusivo e alla consapevolezza dell'imputata dell'assenza di regolare contratto di fornitura; inoltre ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui chi si avvale consapevolmente di un allaccio realizzato da terzi risponde del reato. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura generica e non sufficientemente specifica: lo stato di necessità non era documentato né provato, e la sola indigenza non è idonea a integrare la scriminante. Conseguentemente il ricorso è stato respinto (inammissibile) e l'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice penale, art. 624 (furto)
Applicato al caso di furto di energia elettrica tramite allaccio abusivo; la sentenza conferma che appropriazione dell'energia mediante allaccio integra il reato di furto.
Codice penale, art. 625 primo comma, n. 2 (circostanza aggravante: violenza sulle cose)
La Corte d'appello ha escluso l'aggravante della violenza sulle cose; la Cassazione si è limitata a valutare l'impugnazione senza ribaltare la decisione su tale punto.
Disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
Richiamato in relazione ai limiti dell'impugnazione, ossia ai motivi che possono essere esaminati in sede di ricorso per cassazione.
Decreto-legge 28/10/2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)
Richiamato in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale.
Massime di principio
- L'uso consapevole di un allaccio abusivo alla rete di distribuzione integra il reato di furto di energia elettrica anche se l'allaccio è stato realizzato da terzi: la responsabilità sussiste quando l'agente si avvale consapevolmente dell'installazione.
- La mera condizione di indigenza, senza elementi specifici che dimostrino l'attualità e l'inevitabilità del pericolo, non vale a configurare lo stato di necessità come scriminante: occorrono prove concrete che escludano la possibilità di ricorrere agli strumenti di assistenza sociale.
- In Cassazione i motivi devono confrontarsi criticamente con la motivazione dei giudici del merito: riproporre argomentazioni già discusse in appello senza affrontare i rilievi motivazionali espressi dalla Corte territoriale rende il ricorso inammissibile o infondato.
- La valutazione della credibilità e dell'attendibilità delle dichiarazioni processuali richiede riscontri probatori; affermazioni generiche e non corredate da documenti probanti (es. referti medici) sono generalmente ritenute insufficienti dai giudici.
- Il rinvio per relationem a motivazioni di grado precedente è ammissibile quando quelle ragioni hanno contenuto descrittivo e ricostruttivo condivisibile; non è invece sufficiente quando si rinvia a documenti complessi o valutazioni non esplicitate.
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