Cassazione Penale, Sentenza n. 48340/2022 del 21/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Caraceni era stato condannato dal Tribunale di Ferrara per falsità (artt. 476 e 482 c.p.). In Cassazione impugnava la conferma operata dalla Corte d'appello di Bologna, deducendo che aveva soltanto inviato via WhatsApp alla propria assistita la fotografia di atti giudiziari inesistenti (decreto ingiuntivo e sentenza) privi di attestazione di conformità ex art. 23 d.lgs. n.82/2005; secondo la difesa tale copia fotografica, non essendo attestata come conforme e trattandosi di documento informatico non sottoscritto o indicato come originale, non sarebbe idonea a compromettere la pubblica fede e non integrerebbe il reato di falso materiale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la condanna di Caraceni. Il Collegio ha ritenuto che la giurisprudenza consolidata ammetta la configurabilità del reato di falso anche quando si tratti di copia o di fotografia di un atto inesistente, purché la riproduzione presenti l'apparenza di un documento originale e l'agente abbia finalità ingannevole diretta a sorprendere la fede pubblica o la fiducia del destinatario. La Corte ha inoltre osservato che i delitti contro la fede pubblica tutelano anche gli interessi dei privati nella sfera giuridica colpita dall'atto. Conseguentemente è stata confermata la pena (mes10 di reclusione) già irrogata in primo grado, il risarcimento alla parte civile Rosanna Rubin, le spese e l'obbligo di versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma sul falso materiale: la Corte interpreta che può trovare applicazione anche quando la falsità consista in copia o riproduzione (anche fotografica) di un atto inesistente, se assume l'apparenza di un originale e l'agente ha finalità ingannevole
Norma sul falso in atto pubblico: applicata unitamente all'art. 476 quando la copia apparentemente corrisponda a un atto giudiziario e sia idonea a ingannare i terzi
Richiamato nel ricorso (violazione di legge), ma la Corte non ha ritenuto fondata la censura; il principio di responsabilità soggettiva resta applicato alla condotta del ricorrente
art. 20 d.lgs. n.82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale)
Invocato dalla difesa in relazione alla natura del documento informatico, ma la Corte ha ritenuto irrilevante per escludere la fattispecie delittuosa la mancanza di attestazione di conformità
art. 23 d.lgs. n.82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale)
La mancanza dell'attestazione di conformità richiamata dalla difesa non è, secondo la Corte, condizione necessaria per escludere il falso quando la copia (o fotografia) venga presentata con l'apparenza di un originale e con la volontà ingannatoria
Massime di principio
- La formazione o la trasmissione di una copia, anche fotografica, di un atto inesistente può integrare il reato di falso se la riproduzione assume l'apparenza di un documento originale e l'agente intende ingannare il destinatario
- Non è decisiva la presenza dell'attestazione di conformità (es. art. 23 CAD): l'assenza di tale attestazione non esclude automaticamente la configurabilità del falso quando la copia si presenti come corrispondente a un originale
- I reati contro la fede pubblica tutelano anche l'interesse dei privati che possono essere influenzati dall'atto falsificato; dunque il danno alla 'fede pubblica' può concretizzarsi anche nella sfera privata
- Per valutare la sussistenza del falso rilevano le circostanze concrete: la forma del documento, la qualità del mittente (es. un avvocato che invia l'atto), il contesto e l'orientamento finalistico dell'agente (volontà di trarre in inganno)
- In casi analoghi, l'assenza dell'originale reale non esclude la rilevanza penale: conta l'apparenza e l'idoneità della copia a documentare, davanti a terzi, l'esistenza di un originale
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