Cassazione Penale, Sentenza n. 48345/2022 del 21/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per furto sostenendo violazione dell'art. 81 c.p. e vizio di motivazione: chiedeva il riconoscimento della continuazione tra il furto oggetto della sentenza impugnata e un precedente furto del 29/06/2016, avvenuto undici mesi prima nello stesso ambito territoriale, per effetto di un presunto identico "disegno criminoso". Sosteneva che la stessa natura dei beni (generi alimentari) e la contiguità spazio-temporale dimostrassero l'unitarietà del progetto criminoso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo unico manifestamente infondato, generico e reiterativo: la difesa non ha fornito elementi tali da dimostrare l'esistenza di un programma criminoso unitario anteriore agli eventi. La Corte d'appello aveva correttamente escluso la continuazione, osservando che la mera reiterazione di furti o la contiguità spazio-temporale (undici mesi) e la similitudine dell'oggetto non sono di per sé sufficienti a provare un disegno criminoso unitario. Confermata quindi la condanna di merito (pena originaria: mesi quattro di reclusione e euro 300 di multa per i reati indicati) e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato; la sentenza lo usa per definire la partecipazione in concorso negli episodi di furto
Richiamato come norma sulla tentata consumazione del reato; nel caso l'imputata non era riuscita a consumare l'appropriazione per l'intervento della sicurezza
Norma che configura il reato di furto, applicata alla fattispecie oggetto della condanna
Codice penale, art. 625, primo comma, n.5
Aggravante prevista per il furto che la Corte ha preso in considerazione nella determinazione della responsabilità e della pena
Norma evocata dalla difesa relativamente al reato continuato; la Corte ha interpretato che l'art. 81 richiede la prova di un "disegno criminoso" unitario e non può essere applicato sulla base di mera reiterazione, contiguità spazio-temporale o similarità degli oggetti sottratti
D.L. 28/10/2020, n.137, art. 23 comma 8, conv. con L. 18/12/2020, n.176
Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; utilizzata per la regolarità dell'istruttoria in Cassazione
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione (art. 81 c.p.) è necessario provare l'esistenza di un "disegno criminoso" unitario previamente ideato; la semplice reiterazione di reati simili non è sufficiente
- La contiguità spazio-temporale, anche se ravvicinata, non prova di per sé la continuazione: occorrono elementi concreti che dimostrino la pianificazione unitaria delle condotte
- La similitudine dell'oggetto materiale del reato (es. generi alimentari) non è indice automatico di un progetto criminoso comune
- La qualificazione delle condotte come espressione di uno "stile di vita" incline al reato non equivale alla prova di un progetto criminoso unitario richiesto per la continuazione
- In sede di ricorso è indispensabile esporre elementi concreti e specifici a supporto dei motivi: argomentazioni generiche o reiterative rispetto all'appello sono destinate all'inammissibilità
- La parte soccombente in Cassazione può essere condannata alle spese e a somme a favore della cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile
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