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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48346/2022 del 21/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Catania lamentando violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale rideterminato la pena pur avendo riconosciuto le circostanze attenuanti generiche. In sostanza, contestava l'omessa adeguazione della sanzione ai criteri di valutazione di cui all'art. 133 cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la deduzione sia manifestamente infondata: il bilanciamento delle circostanze è limitato quando interviene la recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., con divieto di prevalenza delle attenuanti; la Corte territoriale ha valutato in concreto la equivalenza fra circostanze attenuanti e aggravanti e ha adeguatamente motivato la conferma della pena di primo grado. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99, quarto comma, cod. pen.

    Rilevata la recidiva semplice: in presenza della recidiva disciplinata dall'art. 99, quarto comma, vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti nel bilanciamento complessivo.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma relativa al reato per cui l'imputato era stato condannato in primo grado (reato per il quale si è discusso dell'applicazione delle attenuanti e della recidiva).

  • art. 62, n. 6, cod. pen.

    Circostanza attenuante riconosciuta in sede di merito; la Corte d'appello ha comunque ritenuto equivalenza fra attenuanti e recidiva/aggravanti.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: il ricorrente invocava l'obbligo di rideterminazione della pena secondo i criteri di cui a tale norma; la Corte ha ritenuto che, una volta accertata l'equivalenza e motivata, la conferma della pena di primo grado è ammessa.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato nel ricorso ma non idoneo a mutare l'esito posto che la valutazione di equivalenza e la limitazione derivante dalla recidiva sono state ritenute adeguatamente motivate.

  • art. 69, quarto comma, cod. pen.

    La Corte ha applicato l'interpretazione per cui la disciplina sul bilanciamento delle circostanze è parzialmente paralizzata quando sia in questione la recidiva di cui all'art. 99, quarto comma: sussiste il divieto di prevalenza delle attenuanti su detta recidiva, salvo i casi oggetto di intervento costituzionale.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale; non incide sul merito della questione sostanziale qui decisa.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 29599 del 07/10/2020 (Esposito)

    Principio applicato: il giudice di appello, dopo aver escluso un'aggravante o riconosciuto un'ulteriore attenuante, può confermare la pena applicata in primo grado se ribadisce il giudizio di equivalenza tra le circostanze e fornisce adeguata motivazione, senza incorrere nel divieto di reformatio in peius.

Massime di principio

  • In presenza della recidiva ex art. 99, quarto comma, il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti è limitato: non è ammessa la prevalenza delle attenuanti sulla recidiva salvo specifici interventi costituzionali.
  • Il giudice d'appello può riconoscere nuove attenuanti e nondimeno confermare la pena di primo grado quando motivi che le circostanze nel loro complesso restano equivalenti; non è obbligato a rideterminare la pena se l'equivalenza è adeguatamente motivata.
  • La doglianza per presunta omessa rideterminazione della pena richiede che il ricorrente dimostri concretamente l'insufficienza della motivazione del giudice di appello: censure meramente generiche sono inadeguate.
  • La pronuncia di inammissibilità in Cassazione può comportare la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; un ricorso manifestamente infondato è sanzionato.
  • Ai fini dell'applicazione delle regole di bilanciamento della pena, è decisivo verificare se esistano preclusioni normative (es. recidiva) che impediscono la prevalenza delle attenuanti; in assenza di tali preclusioni il giudice deve motivare la nuova determinazione del trattamento sanzionatorio secondo i criteri dell'art. 133 cod. pen.

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