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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48342/2022 del 21/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio e di tutti gli atti successivi: si eccepisce che l'imputata non aveva conoscenza del processo e non aveva eletto domicilio, pertanto il Giudice di pace avrebbe applicato erroneamente la procedura degli "irreperibili" ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza accertare la effettiva conoscenza del procedimento né disporre ulteriori ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen.; si sostiene la violazione delle norme processuali (art. 420-bis, artt. 177, lett. c) e 178 cod. proc. pen., art. 20 comma 4 d.lgs. 274/2000) e il conseguente pregiudizio del diritto di difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che la dichiarazione di assenza dell'imputata non era stata preceduta dall'accertamento della effettiva conoscenza del processo e che il Giudice di pace ha applicato impropriamente il rito degli irreperibili (art. 161, comma 4) anziché le regole previste dall'art. 420-bis, non avendo neppure disposto le ricerche praticabili previste dall'art. 159 (ad es. luogo di lavoro). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata al Giudice di pace di Udine per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 582 cod. pen.

    Norma sostanziale richiamata nella sentenza di primo grado per la fattispecie di reato contestata (lesioni); la Cassazione non si è pronunciata sul merito del reato, ma ha annullato per vizi processuali.

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Richiamato nella sentenza di primo grado insieme all'art. 582 per la determinazione della responsabilità/condanna; non oggetto della decisione di cassazione se non incidentalmente.

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Motivo di ricorso in Cassazione invocato per violazione di legge processuale: la Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di applicazione errata delle norme sul procedimento di notifica e dichiarazione di assenza.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Norma da applicare quando l'imputato non ha eletto domicilio: richiede, prima di dichiarare l'assenza, accertamenti che diano certezza della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato. La Corte ha affermato che tale norma doveva essere applicata e che non è stato verificato il requisito della conoscenza.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Procedura per gli "irreperibili" utilizzata dal Giudice di pace; la Corte ha ritenuto la sua applicazione errata nel caso in cui l'imputato non aveva eletto domicilio e non era stata accertata la conoscenza del procedimento.

  • art. 159, comma 1, cod. proc. pen.

    Elenca i luoghi in cui devono essere effettuate le ricerche per la notificazione (es. domicilio, lavoro, dimora). La Corte ricorda l'obbligo del giudice di verificare e, se praticabili, disporre ricerche anche nel luogo di lavoro prima di dichiarare l'irreperibilità.

  • art. 20, comma 4, d.lgs. 274/2000

    Norma richiamata in relazione alle regole di notificazione in materia amministrativa/peculiare (citata dal ricorso); nella vicenda è utilizzata per sostenere la nullità della notifica, e la Corte ha tenuto conto delle regole di notifica nell'analisi complessiva.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail)

    Principio richiamato dalla Corte secondo cui la dichiarazione di assenza non può essere pronunciata senza accertare la conoscenza effettiva del procedimento da parte dell'imputato; decisione di riferimento per la questione.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 12179 del 19/11/2018 (Bonaccorso)

    Richiamata in tema di obbligo di eseguire ricerche cumulative anche nel luogo di lavoro quando praticabili, ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità.

Massime di principio

  • Se l'imputato non ha eletto domicilio, prima di dichiararne l'assenza il giudice deve applicare le disposizioni dell'art. 420-bis e accertare la reale conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.
  • La procedura degli "irreperibili" ex art. 161, comma 4, non è immediatamente applicabile quando manca l'evidenza che l'imputato fosse a conoscenza del processo; l'uso di tale rito può rendere nulla la dichiarazione di assenza se non sono stati fatti gli accertamenti richiesti.
  • Il giudice deve disporre, se oggettivamente praticabili, le ricerche cumulative nei luoghi indicati dall'art. 159 (domicilio, dimora, luogo di lavoro ecc.) e non limitarle a un unico accertamento, per evitare di privare l'imputato della possibilità di difendersi.
  • L'assenza di adeguate ricerche o l'omessa verifica della conoscenza del procedimento costituiscono vizio procedurale rilevante e possono determinare l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
  • In ipotesi analoghe le difese dovrebbero eccepire tempestivamente la nullità delle notifiche e la mancata applicazione delle norme di tutela (art. 420-bis, art. 159) per preservare il diritto di difesa e ottenere la rinnovazione del giudizio.

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