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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26109/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Università aveva proposto opposizione alla cartella esattoriale con cui le veniva richiesto il pagamento di euro 100.648,45 in favore della Regione Lazio, a titolo di restituzione parziale di un finanziamento concesso per un progetto regionale informatico sull'orientamento educativo, formativo e al lavoro. In primo grado deduceva carenza di legittimazione passiva, mancanza di titolo per l'azione esecutiva e insussistenza del credito. Il Tribunale rigettava l'opposizione. In appello, la Corte dichiarava l'impugnazione tardiva perché proposta oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., ritenendo non applicabile la sospensione feriale ai giudizi di opposizione all'esecuzione. Con il ricorso per cassazione l'Università denunciava violazione dell'art. 3 l. 742/1969 e dell'art. 92 r.d. 12/1941, sostenendo che la deroga alla sospensione feriale, giustificata dalla celerità dell'esecuzione, non dovrebbe operare in appello quando vale il termine lungo semestrale, perché altrimenti il sistema sarebbe incoerente e irragionevole; in subordine chiedeva la rimessione alla Corte costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la decisione della Corte d'appello era conforme alla giurisprudenza consolidata: nelle opposizioni all'esecuzione la sospensione feriale non si applica all'intero procedimento, quindi anche ai termini per impugnare, compreso il ricorso per cassazione. Ha escluso la fondatezza della tesi costituzionalmente orientata prospettata dalla ricorrente e ha reputato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dell'Università alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 l. n. 742/1969

    La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni all'esecuzione, agli atti esecutivi e di terzo, e la deroga opera per l'intero corso del procedimento, anche nei gradi successivi e nei termini di impugnazione.

  • art. 92 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12

    La norma è richiamata come base della deroga alla sospensione feriale per talune controversie che richiedono sollecita trattazione; il riferimento è alla natura della controversia, non all'ufficio giudiziario.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo semestrale di impugnazione è richiamato come parametro temporale per valutare la tardività dell'appello.

  • art. 615 c.p.c.

    L'opposizione originaria era stata qualificata dal primo giudice come opposizione all'esecuzione; da tale qualificazione discende il regime processuale applicato anche ai termini di impugnazione.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la questione di diritto era già stata decisa in senso conforme dalla giurisprudenza di legittimità.

  • artt. 3 e 24 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la disciplina è considerata ragionevole e non lesiva del diritto di difesa.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito della memoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni all'esecuzione, la sospensione feriale dei termini non opera per l'intero procedimento; la deroga si estende quindi anche ai termini per impugnare le sentenze rese nel giudizio, compreso il ricorso per cassazione.
  • Il regime dei termini di impugnazione va individuato in base alla qualificazione data dal giudice a quo all'azione proposta, secondo il principio dell'apparenza, e non in base al rito che si ritenga astrattamente applicabile.
  • La finalità di celerità perseguita dal legislatore nelle controversie esecutive giustifica una disciplina uniforme dei termini in tutti i gradi di giudizio, senza che ciò determini irragionevolezza o violazione del diritto di difesa.
  • È inammissibile, ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., il ricorso per cassazione che solleciti una soluzione già stabilmente affermata dalla giurisprudenza di legittimità.
  • La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata quando la scelta legislativa è sorretta da una ragione non arbitraria e coerente con la natura della controversia

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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