Cassazione Civile, Ordinanza n. 26535/2023 del 14/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso dell’IVA chiesta da una banca per l’anno 2010. L’Ufficio aveva respinto l’istanza perché la documentazione idonea a dimostrare l’esistenza del credito non era stata prodotta. Nei gradi di merito la contribuente aveva sostenuto che, decorso il termine di decadenza per l’esercizio dei poteri di controllo e rettifica, l’Amministrazione non potesse più contestare il credito IVA richiesto a rimborso. Con il ricorso per cassazione la società denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 30, 38-bis, 54 e 57 del d.P.R. n. 633/1972, degli artt. 8 e 10 della l. n. 212/2000 e degli artt. 3, 53 e 97 Cost., assumendo che la CTR avesse errato nel ritenere ammissibile il controllo sulla spettanza del credito anche oltre il termine decadenziale. La ricorrente lamentava inoltre una disparità di trattamento rispetto ai crediti richiesti in compensazione e sollevava questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità unionale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della CTR che aveva negato il rimborso. Ha ritenuto infondati i motivi di ricorso perché, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite, in tema di rimborso dell’eccedenza detraibile IVA l’Amministrazione può contestare l’esistenza del credito anche quando siano scaduti i termini per l’accertamento o la rettifica dell’imposta. La dichiarazione fiscale non costituisce titolo costitutivo del diritto al rimborso; il credito esiste solo se sussistono i fatti generatori e il contribuente resta onerato della prova dei relativi presupposti. Sono state quindi ritenute manifestamente infondate le questioni di costituzionalità e superflua la questione pregiudiziale unionale. Le spese sono state compensate integralmente, e la Corte ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 30 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato insieme alle altre norme sull’IVA per sostenere il diritto al rimborso del credito
art. 38-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato quale disciplina del rimborso IVA
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato quale norma sui poteri di controllo e rettifica
art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
il termine di decadenza limita i poteri di accertamento, ma non impedisce all’Amministrazione di contestare il credito IVA chiesto a rimborso
art. 8 l. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dalla ricorrente a sostegno della propria tesi difensiva
art. 10 l. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dalla ricorrente a sostegno della propria tesi difensiva
art. 3 Cost.
la disciplina non viola il principio di uguaglianza perché non vi è disparità irragionevole tra credito riportato a nuovo e credito chiesto a rimborso
art. 53 Cost.
la capacità contributiva impone che il rimborso spetti solo se il credito è effettivamente esistente; la dichiarazione non basta come titolo costitutivo
art. 97 Cost.
l’attività di contestazione del credito risponde all’obbligo dell’Amministrazione di assicurare la corretta riscossione dell’IVA
art. 23 Cost.
richiamato, insieme all’art. 53 Cost., per escludere che la dichiarazione fiscale assuma valore costitutivo del diritto al rimborso
richiamato per il deposito della memoria in cassazione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a base della denuncia di violazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- In tema di rimborso dell’eccedenza IVA, l’Amministrazione finanziaria può contestare l’esistenza del credito anche dopo la scadenza dei termini di decadenza per l’accertamento o la rettifica dell’imposta, se la contestazione riguarda un credito che non deriva da una mera sottostima dell’imposta dovuta ma dalla verifica dei suoi fatti generatori.
- La dichiarazione fiscale non ha di per sé valore costitutivo del diritto al rimborso: il credito IVA esiste solo se sono provati i presupposti sostanziali che lo fondano, e l’inerzia dell’Amministrazione non equivale ad accertamento o riconoscimento implicito del credito.
- Il contribuente che chieda il rimborso di un credito deve fornire la prova dei titoli giustificativi della pretesa; il decorso del tempo non trasferisce sull’Amministrazione l’onere di dimostrare l’inesistenza del credito.
- Non vi è violazione dei principi di uguaglianza, capacità contributiva, imparzialità amministrativa o tutela dell’affidamento per il solo fatto che il credito chiesto a rimborso sia contestabile oltre il termine decadenziale, poiché anche il credito riportato a nuovo resta soggetto alla contestazione del fisco.
- La pretesa di rimborso dell’eccedenza IVA può essere fatta valere dal contribuente, ma il relativo silenzio-rifiuto dell’Amministrazione è impugnabile e consente l’accertamento giudiziale pieno del rapporto tributario.
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