Cassazione Civile, Ordinanza n. 32458/2025 del 12/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di intimazione emesso per il pagamento dell'IMU 2012 per complessivi euro 2.524,00. Il contribuente ha impugnato l'atto deducendo, in sostanza, la mancata o irregolare notifica dell'atto presupposto di accertamento e contestando che il giudice d'appello avesse esaminato anche il merito della pretesa tributaria. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che, quando si impugna la cartella o l'ingiunzione solo per far valere il difetto di notifica dell'atto prodromico, non vi sarebbe onere di contestare anche il merito dell'atto impositivo. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., oltre a vizi motivazionali, sostenendo che la CTR avesse attribuito erroneamente rilievo a certificazioni catastali e ad avvisi di accertamento asseritamente notificati ma non acquisiti in giudizio, e che non avesse valorizzato un testamento olografo prodotto dallo stesso ricorrente, dal quale avrebbe dovuto emergere la diversa titolarità di immobili rispetto a quelli oggetto di imposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la doglianza, pur formalmente prospettata come violazione di legge, non censurava correttamente la regola di interpretazione della domanda ma tendeva a contestare l'apprezzamento del giudice di merito che aveva interpretato il ricorso come esteso anche al merito della pretesa. Ha giudicato il secondo motivo infondato e in parte inammissibile: la lamentata falsa percezione dell'esistenza di prove documentali è stata qualificata come errore di fatto, rimediabile eventualmente con revocazione; la censura sull'omessa/errata valutazione delle prove è stata ritenuta diretta a ottenere una rivalutazione del merito, preclusa in cassazione; le doglianze ex art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c. sono state considerate non pertinenti, perché miravano a contestare la valutazione delle prove e non la ripartizione dell'onere probatorio o la violazione di regole legali di prova. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione del presupposto per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
La norma presuppone la qualificazione della domanda, attività riservata al giudice di merito; se il giudice interpreta l'impugnazione come estesa anche al merito della pretesa, la censura deve investire tale interpretazione e non la sola violazione della disposizione.
La censura di ultrapetizione non può essere usata per contestare la ricostruzione probatoria del giudice di merito, quando in realtà si mira a una diversa valutazione dei fatti e delle prove.
La violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello stabilito dalla legge o abbia affermato di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di una prova legale; non è configurabile quando si contesti la mera valutazione del materiale probatorio.
La violazione della norma sull'onere della prova sussiste solo se il giudice abbia invertito l'onere probatorio tra fatti costitutivi ed eccezioni; non quando la doglianza riguarda la valutazione delle prove raccolte.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il paradigma utilizzato per le censure di violazione di legge, ma non consente di introdurre doglianze che in realtà mirano a una rivalutazione dei fatti o dell'apprezzamento probatorio.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato come possibile veicolo del vizio in caso di travisamento del fatto processuale, se il travisamento non attiene alla mera valutazione del contenuto della prova.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è oggi circoscritto; non è consentita una nuova valutazione del merito, salvo omesso esame di un fatto decisivo nei limiti consentiti.
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando consista in un errore di fatto percettivo, è rimedio tipicamente azionabile mediante revocazione ordinaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8
È richiamata dalla CTR per affermare che, nella notifica a mezzo posta in caso di temporanea assenza del destinatario, occorre l'invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito; la sua mancanza impedisce di ritenere perfezionata la notifica in compiuta giacenza.
Massime di principio
- Chi impugna un atto della riscossione lamentando il difetto di notifica dell'atto presupposto può limitare la contestazione alla questione notificatoria; tuttavia, se il giudice di merito interpreta la domanda come estesa anche al merito della pretesa, la censura in cassazione deve investire proprio l'interpretazione della domanda e non limitarsi a invocare in astratto l'art. 19 del processo tributario.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia ripartito l'onere della prova in modo errato; non è invece deducibile quando si contesti soltanto il modo in cui il giudice ha apprezzato le prove offerte dalle parti.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. richiede l'allegazione di un errore nell'attribuzione del regime legale della prova; non basta lamentare che il giudice abbia dato maggiore o minore peso a determinati documenti.
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, se integra un errore di fatto percettivo, non va fatto valere con ricorso per cassazione sul merito, ma con il rimedio della revocazione ordinaria, ove ne ricorrano i presupposti.
- In sede di legittimità è preclusa la richiesta di una nuova valutazione del compendio probatorio: la Corte controlla solo la correttezza giuridica e la tenuta logico-formale della motivazione, non sostituisce il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
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