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Sentenza

Sentenza del 11/05/2018 n. 11534 - Corte di Cassazione

IVA - Immobile di proprietà di terzi - Detrazione - Diritto - Condizioni

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava, principalmente, la detraibilità dell'IVA relativa a lavori di ristrutturazione eseguiti su un immobile non di proprietà della contribuente, ma detenuto in locazione dalla società e appartenente alla controllante estera XXXX LLC. La Commissione Tributaria Regionale aveva escluso la detrazione perché l'immobile era inizialmente accatastato in categoria A/2, perché successivamente classificato D/2 e perché non era ammortizzabile in quanto di proprietà di terzi. La contribuente ha sostenuto che l'immobile fosse concretamente strumentale all'attività turistica programmata e che la detrazione non potesse essere negata né per la categoria catastale né per l'assenza della proprietà dell'immobile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i motivi relativi alla detraibilità dell'IVA sui lavori di ristrutturazione e ha stabilito che il diritto alla detrazione può spettare anche per immobili di proprietà di terzi, purché sussista un nesso di strumentalità con l'attività d'impresa o professionale, anche potenziale o prospettica. La categoria catastale non è decisiva e occorre verificare in concreto la destinazione dell'immobile. È stato invece confermato che il condono tombale previsto dalla legge n. 289 del 2002 non copre i crediti IVA. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo accertamento sulla concreta strumentalità dell'immobile e per la regolazione delle spese. Le questioni sulle sanzioni sono state dichiarate assorbite.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19

    Diritto alla detrazione dell'IVA

    La detrazione deve essere riconosciuta quando i beni o servizi acquistati sono utilizzati per operazioni inerenti all'attività economica del soggetto passivo. Il diritto non dipende necessariamente dalla proprietà del bene, ma dalla sua concreta strumentalità all'attività d'impresa o professionale.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19-bis.1, lett. i)

    Limitazioni alla detrazione per gli immobili

    Le limitazioni alla detrazione per determinate categorie di immobili non possono essere applicate in modo automatico sulla base della sola categoria catastale; occorre verificare la concreta destinazione e strumentalità del bene.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30, comma 2, lett. c)

    La disposizione riguarda le condizioni per ottenere il rimborso dell'IVA e non può essere interpretata come esclusione generale del diritto alla detrazione per lavori eseguiti su immobili di proprietà altrui.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9

    Il condono tombale non può comprendere o estinguere crediti IVA, anche alla luce dei principi del diritto dell'Unione europea che impediscono agli Stati membri di rinunciare al recupero di imposte armonizzate.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10

    Tutela dell'affidamento e della buona fede

    La tutela dell'affidamento presuppone uno specifico comportamento o atto dell'Amministrazione finanziaria sul quale il contribuente abbia fatto affidamento. La norma opera principalmente sul piano delle sanzioni e non determina automaticamente l'illegittimità del recupero dell'imposta.

  • Direttiva 17 maggio 1977, n. 388, art. 17, comma 2, lett. a), e Direttiva 28 novembre 2006, n. 112, art. 168, lett. a)

    Principio di neutralità dell'IVA e diritto alla detrazione

    Il diritto alla detrazione costituisce un principio fondamentale del sistema IVA e può essere negato solo in ipotesi eccezionali, tra cui l'assenza di un effettivo nesso con un'attività economica o la natura abusiva dell'operazione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8

    Disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa

    La disapplicazione delle sanzioni richiede una specifica allegazione e la prova di una reale e obiettiva incertezza interpretativa. Nel caso concreto la questione è stata dichiarata assorbita dal rinvio sulla detrazione.

Massime di principio

  • L'IVA sui lavori di ristrutturazione o manutenzione può essere detratta anche quando l'immobile è detenuto in locazione o appartiene a un terzo, se il bene è concretamente strumentale all'attività economica del soggetto che sostiene la spesa.
  • La strumentalità deve essere valutata in concreto, considerando l'effettiva o programmata destinazione imprenditoriale o professionale dell'immobile, e non la sola categoria catastale.
  • Anche un'attività non ancora iniziata può giustificare la detrazione se esistono elementi seri e verificabili che dimostrano la sua natura potenziale o prospettica.
  • Il diritto alla detrazione può venire meno se l'attività economica non viene intrapresa per cause imputabili al contribuente o se manca fin dall'origine un reale collegamento tra la spesa e un'attività economica.
  • La detrazione non può essere riconosciuta a chi agisce sostanzialmente come consumatore finale; la presenza di un contratto di locazione o di una struttura societaria non è sufficiente, da sola, a dimostrare la strumentalità.
  • L'Amministrazione può contestare operazioni artificiose o abusive, ma la semplice circostanza che l'immobile sia di proprietà di una società collegata o controllante non basta automaticamente a negare la detrazione.
  • Il condono IVA non consente, in via generale, di sanare o estinguere crediti IVA indebitamente detratti o rimborsati.

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