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Sentenza

Sentenza del 07/04/2025 n. 9099 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia aveva contestato ad A.A. l’omessa indicazione, per gli anni d’imposta 2004-2009, di investimenti e attività finanziarie detenuti all’estero e dei relativi trasferimenti, irrogando una sanzione complessiva di Euro 22.222.758,98. La Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva annullato le sanzioni per il 2004 e 2005 e quelle relative ai trasferimenti per il 2004-2008, confermando invece le sanzioni per omessa indicazione delle attività estere per il 2006, 2007 e 2008, rispettivamente pari a Euro 4.019.041,78, Euro 2.012.972,12 ed Euro 2.354.283,26. La Commissione tributaria regionale della Campania aveva rigettato gli appelli di entrambe le parti. In Cassazione l’Agenzia ha proposto cinque motivi: nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente; errata applicazione del raddoppio dei termini per attività detenute in Paesi a fiscalità privilegiata; ulteriore deduzione del raddoppio dei termini in ragione di ipotesi di reati tributari; omesso esame della prova che la fiduciaria Finnat non avesse assolto gli obblighi dichiarativi; violazione delle regole sull’onere della prova e sul valore della dichiarazione di un terzo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo dell’Agenzia: la CTR aveva confermato la decisione di primo grado mediante un richiamo per relationem, senza esaminare né confutare le specifiche censure d’appello dell’Ufficio, così da non rendere percepibili le ragioni della decisione. Gli altri quattro motivi sono stati dichiarati assorbiti, senza decisione sul merito delle questioni relative al raddoppio dei termini, agli obblighi dichiarativi e alla prova. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo giudizio e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi definita in via definitiva la debenza delle sanzioni.

Norme richiamate

  • Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La tecnica motivazionale per relationem è valida solo se i contenuti mutuati sono oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione sono espresse in modo chiaro, univoco ed esaustivo. Il giudice di appello, in particolare, è tenuto ad esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia di primo grado con riguardo ai motivi di impugnazione proposti.

    La motivazione per relationem non basta se il giudice d’appello si limita ad aderire alla sentenza di primo grado: deve mostrare di avere valutato autonomamente le specifiche censure e spiegare perché le respinge. L’omissione può determinare la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • Art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Una motivazione per relationem che non consenta di appurare l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello, deve considerarsi nulla.

    Nel processo tributario la sentenza d’appello deve illustrare le censure e le ragioni per cui sono disattese; il mero richiamo alla pronuncia impugnata è insufficiente quando impedisce di comprendere il thema decidendum e il percorso decisionale.

  • Art. 61 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    In tema di contenzioso tributario, la sentenza di appello è nulla per difetto di motivazione, ai sensi degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., se è completamente priva dell'illustrazione delle censure sollevate dall'appellante rispetto alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione a disattenderle, limitandosi a richiamare per relationem la sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, così da impedire l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento della decisione.

    La disposizione, richiamata dalla Corte insieme all’art. 36, conferma che anche nel giudizio tributario d’appello il giudice deve rendere comprensibile l’esame dei motivi di gravame; l’adesione non motivata alla decisione precedente comporta nullità.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La violazione del principio del c.d. minimo costituzionale è individuabile nei soli casi - che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all'articolo 132, comma 2, num. 4) c.p.c., e, nel processo tributario, all'art. 36, comma 2, num. 4), D.Lgs. n. 546/1992 - di "mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza della mera "insufficienza" o "contraddittorietà" della motivazione.

    Il vizio di nullità denunciabile in Cassazione riguarda le anomalie radicali della motivazione — tra cui quella apparente — e non la semplice insufficienza o contraddittorietà della valutazione motivazionale.

Massime di principio

  • In appello, il giudice può richiamare la motivazione di primo grado, ma deve dimostrare di avere esaminato le specifiche critiche e spiegare perché non le ritiene fondate; la mera adesione non motivata può rendere nulla la sentenza.
  • La motivazione è apparente quando, pur essendo formalmente presente, non permette di ricostruire il ragionamento seguito dal giudice. In Cassazione non basta invece lamentare una motivazione soltanto insufficiente o una diversa valutazione delle prove.
  • Se la Cassazione accoglie un motivo processuale relativo alla nullità della sentenza e dichiara assorbiti gli altri, le questioni di merito restano da decidere nel giudizio di rinvio: l’accoglimento del ricorso non equivale a una definitiva vittoria sul merito tributario.

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