Sentenza del 22/07/2024 n. 20228 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda gli accertamenti per il periodo d’imposta 2006: alla società erano contestati Ires, Irap, Iva e accessori per 1.966.300 euro, oltre sanzioni e interessi, sulla base di un PVC relativo a una presunta frode carosello nella commercializzazione di telefoni, computer e accessori. Il PVC attribuiva alla società l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti per 70.517.685 euro e soggettivamente inesistenti per 2.942.056,35 euro, nonché l’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti per 68.353.259,39 euro verso clienti nazionali e 9.607.303 euro verso clienti comunitari. L’Agenzia ha censurato la sentenza della CTR per motivazione apparente e per violazione delle norme Iva e di quelle sulle rimanenze iniziali. Nel ricorso connesso, ha contestato la decisione relativa al maggior reddito imputato al socio per presunta distribuzione di utili da società a ristretta base sociale, sostenendo che il giudizio del socio dovesse essere sospeso in attesa della definizione di quello societario.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi per connessione ed economia processuale. Ha accolto il primo motivo dell’Agenzia contro la società: la motivazione della CTR era apparente, perché non consentiva di ricostruire l’iter logico della decisione e si limitava a negare genericamente la prova della consapevolezza della frode, senza esaminare in concreto gli elementi del PVC né distinguere le operazioni oggettivamente da quelle soggettivamente inesistenti. Anche i riferimenti alla struttura delle società fornitrici e a non meglio precisate sentenze favorevoli erano generici e non spiegavano l’annullamento delle diverse riprese. I restanti motivi contro la società sono stati dichiarati assorbiti, senza decisione sul merito delle contestazioni tributarie. La sentenza della CTR Campania n. 9046/2017 del 26 ottobre 2017 è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame motivato e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Per effetto della riunione, è stato dichiarato assorbito anche il ricorso dell’Agenzia contro la sentenza n. 9045/2017 relativa al socio A.A.; la Corte non ha quindi deciso nel merito la questione della sospensione del giudizio del socio.
Norme richiamate
l'istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall' art. 274 cod. proc. civ., in quanto volto a garantire l'economia ed il minor costo dei giudizi, oltre alla certezza del diritto, risulta applicabile anche in sede di legittimità, in relazione a ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi
La riunione può essere disposta anche in cassazione per ricorsi contro sentenze diverse, quando i giudizi sono connessi e la trattazione congiunta favorisce economia processuale e coerenza delle decisioni.
Art. 36, secondo comma, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992
In particolare, si è in presenza di una "motivazione apparente" allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento
La sentenza tributaria è nulla quando le ragioni esposte, pur materialmente presenti, non rendono comprensibile il percorso logico che conduce alla decisione e non consentono un effettivo controllo.
Art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
in entrambi i casi, invero - e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali - l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione
Il vizio di motivazione apparente, perplessa o incomprensibile costituisce un error in procedendo denunciabile in cassazione e comporta la nullità della sentenza quando emerge dal suo stesso testo.
Artt. 19 e 21 D.P.R. n. 633/1972
Sono stati invocati dall’Agenzia in relazione alla detrazione Iva e alle operazioni inesistenti, ma la Corte ha dichiarato assorbito il relativo motivo: non ne ha quindi definito l’applicazione al caso concreto.
Richiamato dall’Agenzia per contestare l’annullamento della ripresa relativa alle rimanenze iniziali; il motivo è rimasto assorbito e la Corte non ne ha deciso il merito.
Art. 570, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 570/1996
Richiamato dall’Agenzia insieme alla disciplina delle rimanenze iniziali; la relativa censura è stata assorbita e non è stata esaminata nel merito.
L’Agenzia sosteneva che il giudizio del socio dovesse essere sospeso in attesa del passaggio in giudicato della decisione sull’accertamento societario. La Corte non ha deciso tale questione, dichiarando il motivo assorbito in conseguenza della riunione.
Massime di principio
- Una decisione non è adeguatamente motivata se si limita ad affermazioni generiche o tautologiche e non spiega perché gli elementi probatori rilevanti siano stati ritenuti insufficienti o inattendibili. Se il percorso logico non è ricostruibile dal testo, la sentenza può essere cassata per motivazione apparente.
- Nelle contestazioni di frode Iva occorre distinguere tra operazioni oggettivamente inesistenti e soggettivamente inesistenti: la valutazione della consapevolezza del cessionario riguarda, in particolare, queste ultime e non sostituisce l’esame dell’effettività delle operazioni contestate come oggettivamente inesistenti.
- La regolarità formale della documentazione, l’esistenza di una struttura societaria o l’effettuazione dei pagamenti non bastano, da sole, a escludere una frode: il giudice deve valutarle insieme agli altri indizi e spiegare concretamente il peso attribuito a ciascuno.
- La cassazione per vizio di motivazione non equivale a una decisione definitiva sulla fondatezza dell’accertamento: i motivi di merito rimasti assorbiti possono essere esaminati dal giudice di rinvio, che dovrà pronunciarsi con motivazione effettiva.
- Ricorsi connessi, anche contro sentenze distinte, possono essere riuniti in cassazione; la riunione può comportare l’assorbimento di questioni processuali collegate, senza che esse siano decise nel merito.
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