Sentenza n. 819/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, comprensiva della valutazione di incidenza ambientale, relativa all’ampliamento di un impianto per il recupero, la messa in riserva e il deposito preliminare di rifiuti
Esito
La controversia
La ricorrente aveva presentato il 4 marzo 2022 un’istanza ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 152/2006, comprensiva della valutazione di incidenza prevista dall’art. 5 del d.P.R. n. 357/1997, per un progetto di ampliamento di un impianto sito in Marsala. Dopo la richiesta e la trasmissione di chiarimenti, l’Amministrazione aveva comunicato la procedibilità dell’istanza e pubblicato la documentazione sul portale regionale il 9 maggio 2022. Nonostante il parere favorevole espresso il 18 maggio 2022 e le successive diffide del 5 giugno 2023 e dell’11 febbraio 2025, l’Amministrazione non aveva adottato il provvedimento conclusivo. La ricorrente ha quindi agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo la violazione dell’art. 2 della l. n. 241/1990 e dell’art. 19 del d.lgs. n. 152/2006. Nella seconda diffida era stata anche genericamente sollecitata l’attivazione del potere sostitutivo previsto dall’art. 19, comma 11, del d.lgs. n. 152/2006.
La decisione
Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha depositato il parere della Commissione tecnica specialistica del 30 dicembre 2025, favorevole in ordine alla valutazione di incidenza e alla non assoggettabilità a VIA, nonché il decreto dirigenziale generale n. 123 del 29 gennaio 2026, notificato il 2 febbraio 2026, con cui ha espresso parere positivo sulla valutazione di incidenza e disposto la non assoggettabilità del progetto alla VIA. Poiché l’Amministrazione ha adottato il provvedimento richiesto, la ricorrente ha dichiarato cessata la materia del contendere e il Collegio ha pronunciato tale declaratoria ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate. Il TAR ha comunque rilevato che l’Amministrazione aveva violato il termine procedimentale previsto dall’art. 19, comma 6-bis, del d.lgs. n. 152/2006: a seguito della pubblicazione della documentazione il 9 maggio 2022 e della decorrenza del termine per le osservazioni dall’8 giugno 2022, il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro il termine di 60 giorni, ossia entro l’8 agosto 2022. La compensazione è stata ritenuta giustificata anche dal fatto che la ricorrente non aveva documentato, dopo la scadenza del termine, l’effettiva attivazione del titolare del potere sostitutivo.
Norme richiamate
Disciplina la verifica di assoggettabilità a VIA e, nel comma 11, prevede il potere sostitutivo in caso di inerzia.
art. 19, comma 6-bis, d.lgs. 152/2006
Prevede il termine procedimentale di 60 giorni per la conclusione della verifica di assoggettabilità a VIA, termine ritenuto violato dall’Amministrazione nel caso concreto.
art. 19, comma 11, d.lgs. 152/2006
Rileva quale disposizione relativa all’attivazione del potere sostitutivo in caso di mancata conclusione del procedimento.
Disciplina la valutazione di incidenza ambientale, inclusa nell’istanza presentata dalla ricorrente.
Impone alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento entro il termine previsto e costituisce, insieme all’art. 19 del d.lgs. n. 152/2006, parametro della contestazione del silenzio.
Fondano l’azione avverso il silenzio dell’Amministrazione.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene un provvedimento idoneo a soddisfare la pretesa azionata.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio avverso il silenzio, l’Amministrazione adotta il provvedimento conclusivo richiesto, viene meno l’interesse alla decisione sull’inerzia e il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La verifica di assoggettabilità a VIA prevista dall’art. 19 del d.lgs. n. 152/2006 deve concludersi entro il termine procedimentale previsto dal comma 6-bis; la sua inosservanza integra un’inerzia illegittima dell’Amministrazione.
- Ai fini dell’attivazione del potere sostitutivo previsto dall’art. 19, comma 11, del d.lgs. n. 152/2006, il privato deve documentare l’effettiva attivazione del titolare del potere sostitutivo dopo la scadenza del termine procedimentale, non essendo sufficiente una sollecitazione generica contenuta in una diffida.
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