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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11064/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente pubblico contrattualizzato. Gli eredi del lavoratore chiedevano, in base alla decisione di primo grado, il pagamento di somme per ferie non godute e per lavoro straordinario asseritamente svolto e non retribuito. La Corte d'appello aveva ridotto la condanna, ritenendo non dovuto il compenso per lo straordinario in mancanza di previa autorizzazione dirigenziale prevista dal contratto collettivo integrativo e avendo accertato che parte dell'indennità per ferie residue era già stata pagata. Con il ricorso per cassazione gli eredi deducevano: 1) nullità/inammissibilità dell'appello dell'ente per difetto di specificità ex art. 434 c.p.c.; 2) violazione del divieto di domande ed eccezioni nuove e dei limiti alle produzioni in appello, assumendo che l'ente avesse introdotto nuove difese e nuovi documenti; 3) tardività della produzione del contratto collettivo integrativo in appello; 4) violazione degli artt. 115 c.p.c., 36 Cost. e 1340 c.c., sostenendo che le ore eccedenti il monte straordinario, secondo prassi interna, avrebbero dovuto essere pagate al termine del rapporto anche senza formale autorizzazione; 5) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 416 c.p.c. in tema di ferie non godute, perché l'onere di provare l'avvenuto pagamento di una parte del credito gravava sull'ente resistente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo per difetto di autosufficienza e specificità, osservando che il ricorso non riportava in modo adeguato né la sentenza di primo grado né il contenuto essenziale dell'atto d'appello e degli atti processuali rilevanti. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che nei giudizi di lavoro il testo del contratto collettivo può essere acquisito anche in appello e che il giudice può disporne la produzione o acquisizione officiosa. Ha respinto il quarto motivo, ribadendo che nel pubblico impiego contrattualizzato il diritto al compenso per lavoro straordinario presuppone la previa autorizzazione dell'ente, necessaria per ragioni di organizzazione, interesse pubblico e copertura di bilancio; una prassi di fatto contraria non può fondare il diritto al pagamento. Ha respinto anche il quinto motivo, precisando che non si trattava di un errore nel riparto dell'onere della prova, poiché la Corte territoriale aveva ritenuto provato un implicito riconoscimento del parziale pagamento delle ferie residue, con conseguente riduzione del credito residuo. Condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 434 c.p.c.

    nel rito del lavoro l'appello deve contenere una critica specifica e puntuale delle statuizioni impugnate; il ricorso per cassazione che deduce il vizio deve autosufficientemente riportare gli elementi necessari a verificarlo.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato come parametro generale di specificità dei motivi di appello, coerente con l'art. 434 c.p.c.

  • art. 345 c.p.c.

    in appello sono precluse le domande e le eccezioni nuove, non le nuove argomentazioni difensive.

  • art. 437 c.p.c.

    nel rito del lavoro consente l'acquisizione del testo dei contratti collettivi anche in appello e attribuisce poteri officiosi al giudice; il divieto di nuove prove non opera in modo assoluto sul contratto collettivo.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda la censura; non è sufficiente un rinvio per relationem.

  • art. 416 c.p.c.

    invocato per la preclusione alla produzione documentale, ma non ostacola, nel caso del contratto collettivo, l'acquisizione in appello nei modi consentiti dal rito del lavoro.

  • art. 115 c.p.c.

    non è violato quando il giudice valuta le prove e ritiene insussistente il diritto allo straordinario per mancanza di autorizzazione, trattandosi di apprezzamento di merito.

  • art. 36 Cost.

    richiamato per sostenere il diritto a una retribuzione proporzionata, ma ritenuto non idoneo a superare la disciplina collettiva che condiziona il pagamento dello straordinario all'autorizzazione.

  • art. 1340 c.c.

    la prassi contraria alla disciplina contrattuale non può integrare il contenuto del rapporto se si pone contra legem.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce a una parte il fatto costitutivo/impeditivo in modo errato; non quando ritiene provato, sulla base delle risultanze processuali, il pagamento parziale.

  • art. 2, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato per collegare l'autorizzazione allo straordinario ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

  • art. 40 d.lgs. n. 165 del 2001

    evocato per ribadire che la disciplina del trattamento economico del personale pubblico è rimessa alla contrattazione collettiva.

  • art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001

    il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale pubblico è determinato dalla contrattazione collettiva.

  • art. 97 Cost.

    l'autorizzazione preventiva allo straordinario è coerente con i principi di buon andamento e organizzazione della pubblica amministrazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, l'appello deve contenere una critica specifica e intelligibile della sentenza impugnata; in cassazione, chi deduce un error in procedendo deve riportare nel ricorso gli elementi processuali indispensabili per consentire il controllo diretto degli atti, non essendo sufficiente un rinvio per relationem.
  • In appello sono precluse le domande e le eccezioni nuove, ma non le nuove argomentazioni difensive a sostegno di questioni già introdotte nel giudizio.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il compenso per lavoro straordinario richiede la previa autorizzazione dell'amministrazione o del dirigente competente; la mera prassi interna o la registrazione informatica delle ore non equivale, di per sé, ad autorizzazione o ratifica valida.
  • La retribuzione del personale pubblico è governata dalla contrattazione collettiva: in difetto delle condizioni previste dal contratto collettivo per il pagamento dello straordinario, il diritto al compenso non sorge, neppure invocando in astratto il principio di proporzionalità retributiva.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisce erroneamente a una parte il fatto costitutivo o impeditivo in presenza di prova incerta; non quando, invece, ritenga provato un fatto decisivo sulla base delle risultanze processuali, compreso un pagamento parziale dedotto o riconosciuto negli atti di causa.
  • Nel rito del lavoro il testo del contratto collettivo può essere acquisito anche in appello mediante i poteri officiosi del giudice o richieste di informazioni alle organizzazioni sindacali, purché il giudice valuti le istanze e ne motivi l'eventuale rigetto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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