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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13833/2025 del 23/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale emesso a seguito della rettifica di una dichiarazione Docfa presentata per un impianto eolico costituito da nove unità immobiliari in categoria D/1. La società aveva indicato una rendita catastale inferiore, mentre l'Ufficio l'aveva rettificata in misura molto più elevata. Dopo un primo accoglimento del ricorso del contribuente e una riforma in appello, la Cassazione aveva già cassato con rinvio, chiedendo al giudice di merito di verificare se la torre eolica dovesse o meno essere esclusa dal computo della rendita perché componente funzionale al processo produttivo e, in ogni caso, di rideterminare correttamente la rendita considerando i valori dei cespiti rilevanti. Nel giudizio di rinvio la corte tributaria aveva escluso il valore della torre dal calcolo e fissato la rendita in euro 4.490,00, richiamando una tabella contenuta in memoria dell'Ufficio e ritenendo che la questione sul metodo complessivo di calcolo esulasse dal perimetro del rinvio. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) motivazione apparente o inesistente della sentenza di rinvio; (2) violazione del principio di diritto dettato dalla precedente ordinanza di cassazione; (3) violazione degli artt. 383 e 384 c.p.c. per aver inteso il rinvio come limitato al solo scomputo della torre; (4) violazione dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015 per erronea determinazione della rendita; (5) omesso esame del fatto decisivo relativo al quesito al CTU; (6) omessa pronuncia sul motivo di riassunzione relativo al procedimento di calcolo della rendita.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza di rinvio solo apparente: il giudice di merito aveva escluso il valore della torre eolica ma non aveva spiegato in modo intelligibile quali componenti avesse considerato nella determinazione della rendita, con quali valori, né perché avesse preferito la propria ricostruzione a quella del CTU. La decisione non consentiva quindi il controllo sul rispetto del mandato conferito in sede di rinvio, che imponeva di rideterminare la rendita in modo completo e coerente con i criteri normativi e con le deduzioni delle parti. La Corte ha inoltre chiarito che, per gli impianti eolici, dopo la disciplina del 2015 e il rinvio alla circolare n. 6/T del 2012, la stima deve riguardare solo i cespiti residui non esclusi perché funzionali al processo produttivo, e deve comunque essere adeguatamente motivata con riferimento a tutte le voci del procedimento estimativo rilevanti. I motivi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza, la cui carenza integra nullità o motivazione apparente

  • art. 36, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato come norma sulla motivazione delle sentenze tributarie

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato in relazione al dovere del giudice di decidere secondo diritto

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per dedurre errori in procedendo, tra cui la motivazione apparente e l'omessa pronuncia

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per denunciare violazioni di legge e del principio di diritto fissato in sede rescindente

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per l'omesso esame di fatto decisivo

  • art. 383 c.p.c.

    richiamato in relazione agli effetti e ai limiti del giudizio di rinvio

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato per il vincolo del giudice di rinvio al principio di diritto della Cassazione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per l'omessa pronuncia

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato quale parametro del "minimo costituzionale" della motivazione

  • art. 10 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652

    richiamato per la determinazione della rendita catastale degli opifici e dei fabbricati a speciale destinazione con stima diretta

  • art. 8 d.P.R. n. 1142/1949

    richiamato per la non classificabilità delle unità immobiliari a destinazione speciale o particolare

  • art. 30 d.P.R. n. 1142/1949

    richiamato per l'accertamento della rendita con stima diretta per le unità indicate nell'art. 8

  • circolare Agenzia del Territorio n. 6/T del 30 novembre 2012

    considerata normativa tecnica recepita dalla legge e rilevante per i criteri estimativi con procedimento diretto o indiretto

  • art. 1, comma 244, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    ritenuto non abrogato dalla disciplina successiva; mantiene efficacia il rinvio alla circolare n. 6/T del 2012 sulle metodologie estimative

  • art. 1, commi 21 e 22, L. 28 dicembre 2015, n. 208

    interpretato come norma che ridefinisce l'oggetto della stima catastale escludendo macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali allo specifico processo produttivo

  • circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E dell'1 febbraio 2016

    richiamata come prassi amministrativa che ha dato attuazione operativa alla nuova disciplina, pur con un'impostazione non pienamente aderente alla successiva giurisprudenza sul trattamento delle torri eoliche

Massime di principio

  • Nel contenzioso catastale sugli impianti a destinazione speciale o particolare, il giudice di rinvio deve rideterminare la rendita in modo completo, indicando chiaramente quali componenti del compendio siano state considerate, con quali valori e secondo quale percorso logico-giuridico, così da rendere controllabile la decisione.
  • La motivazione è solo apparente quando, pur essendo graficamente presente, non consente di comprendere il fondamento della decisione né di verificare il rispetto del principio di diritto fissato dalla Cassazione; in tale caso la sentenza è cassabile per nullità.
  • In materia di impianti eolici, ai fini della rendita catastale vanno esclusi i cespiti che sono funzionali allo specifico processo produttivo, mentre la stima deve concentrarsi sui soli elementi residui rilevanti ai fini catastali.
  • L'art. 1, commi 21 e 22, L. 208/2015 non ha abolito il rinvio normativo alla circolare n. 6/T del 2012 sulle metodologie estimative degli immobili speciali, ma ne ha ridefinito l'oggetto, limitando la stima diretta al suolo, alle costruzioni e agli elementi strutturalmente connessi non esclusi dalla legge.
  • Nel procedimento estimativo indiretto basato sul costo, le voci accessorie come spese tecniche, profitto dell'imprenditore e oneri finanziari devono essere commisurate esclusivamente ai cespiti che rimangono rilevanti ai fini della rendita, e non a quelli esclusi perché strumentali al processo produttivo.

Come è indicizzato

MaterieCatastoAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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