Cassazione Penale, Sentenza n. 33330/2023 del 28/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi lamentavano, in via principale, insufficienza e contraddittorietà della prova con riferimento a più capi di imputazione: per Ferì si sosteneva l'assenza di elementi probatori idonei a dimostrare la partecipazione ad associazione mafiosa e ai reati di traffico di stupefacenti (i collaboratori non avrebbero indicato il ruolo del ricorrente e le intercettazioni sarebbero riconducibili solo a spaccio di lieve entità); per Rubini si contestavano (a) profili processuali relativi all'impugnazione del Pubblico Ministero (presunta inammissibilità dell'appello e violazione del divieto di reformatio in peius) e (b) la carenza della prova indiziaria, basata a suo dire su un unicum di dichiarazioni del collaboratore Penna e su intercettazioni ritenute inidonee, nonché l'eventuale configurabilità di una mera connivenza non punibile invece che di una partecipazione attiva e stabile al sodalizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Ferì e ha rigettato i ricorsi di Rubini. Sono state pertanto confermate le condanne pronunciate in appello: per Ferì pena di anni 15 di reclusione per i capi confermati; per Rubini pena di anni 6 di reclusione per la partecipazione ad associazione mafiosa (riqualificazione confermata). La Corte ha ritenuto valide e logicamente coerenti le valutazioni del giudice di merito, sia in ordine all'apprezzamento delle intercettazioni e del loro valore probatorio diretto (soprattutto quando provengono da soggetti intranei all'associazione), sia quanto alla possibilità per il giudice d'appello di riconsiderare la qualificazione giuridica del fatto nell'ambito del controllo sull'impugnazione del Pubblico Ministero (conversione/valutazione del gravame). Sono state disposte condanne alle spese processuali a carico degli imputati: Ferì anche al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; Rubini e Ferì solidalmente al rimborso di euro 3.000 a favore del Ministero dell'Interno per spese di rappresentanza e difesa, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto configurata la partecipazione all'associazione di stampo mafioso anche in presenza di un ruolo di intermediario/organizzatore non necessariamente apicale, quando la condotta è continuativa, fiduciaria e funzionale al mantenimento e all'attività del sodalizio
Riferimento normativo per l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto sussistente la consorteria e la partecipazione del ricorrente sulla base di acquisizioni precedenti e di intercettazioni
La disciplina dei reati di traffico di stupefacenti comprende anche la figura dell'intermediazione/"procurare ad altri"; la Corte ha ritenuto che l'accordo a fungere da depositario o intermediario integri il reato anche se la sostanza non sia materialmente pervenuta
Norma sul concorso di persone nel reato, utilizzata per la riqualificazione di singole condotte in concorso con altri
art. 593, comma 1, e art. 178 cod. proc. pen.
Gli articoli concernono i limiti e le modalità di impugnazione: la Corte ha esaminato il tema dell'appello del Pubblico Ministero e della sua compatibilità rispetto alla qualificazione del fatto, richiamando la giurisprudenza sulla conversione dell'impugnazione
Disposizione che richiede specificità nella doglianza sulla motivazione: la Corte ha dichiarato aspecifico il motivo di Ferì che non ha indicato concretamente le parti in cui la motivazione mancherebbe o sarebbe illogica
Norma sull'importo delle spese: la Corte ha disposto la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali conformemente all'articolo
Richiami procedurali relativi alla richiesta di discussione orale e alle norme emergenziali; indicati nel ricorso e richiamati in udienza
I. 895/1967 (artt. 2 e 4) e d.l. 152/1991 (art. 7) (come citati nei capi d'imputazione)
Richieste come circostanze aggravanti/elementi per la qualificazione di taluni reati contestati (citati nel capo 8 e altri); la Corte ha valutato nel complesso la prova a carico
Massime di principio
- In tema di associazione mafiosa, intercettazioni di conversazioni tra soggetti intranei al sodalizio possono essere utilizzate direttamente e costituire prova forte della partecipazione, soprattutto se riguardano temi vitali per la consorteria e sono coerenti con i fatti noti
- Il ruolo di intermediario o "veicolatore" di messaggi del capo detenuto può configurare partecipazione all'associazione mafiosa se l'attività è continuativa, fiduciaria e funzionale al mantenimento dell'organizzazione; condotte episodiche o isolate possono invece non essere sufficienti
- Nelle impugnazioni, il giudice di legittimità non può rivedere rivalutazioni di merito sui fatti e sulla credibilità delle prove: la censura sulla motivazione deve essere specifica (art. 606 c.p.p.), altrimenti il ricorso è aspecifico o manifestamente infondato
- Il giudice d'appello può convertire e valutare gli atti di gravame del Pubblico Ministero nelle forme consentite dalla legge; ciò può comportare anche una diversa qualificazione giuridica del fatto se fondata su un esame secondo i parametri previsti
- Nel giudizio antico-storico sugli stupefacenti, l'accordo ad intermediare, custodire o consegnare sostanze destinata allo spaccio integra il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 anche se la consegna materiale non è accertata
- La fiducia nella valutazione delle fonti (collaboratori vs intercettazioni) spetta al giudice di merito: il giudice può porre le intercettazioni al centro del convincimento e usare le dichiarazioni di collaboratori come riscontro, purché vi sia un apparato argomentativo logico e coerente
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