Cassazione Civile, Ordinanza n. 34271/2025 del 27/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella esattoriale emessa per la riscossione dell’imposta di registro dovuta in relazione alla registrazione di una sentenza del Tribunale di Roma. In primo grado era stata accolta l’eccezione di incompetenza territoriale dell’agente della riscossione ed era stata annullata la cartella; la decisione era stata confermata in appello dalla CTR Lazio. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo la violazione dell’art. 360, n. 3, c.p.c. e la falsa applicazione della normativa sulla riscossione (art. 3 d.l. 203/2005; d.l. 193/2016; artt. 12, 24 e 46 d.P.R. 602/1973). Sosteneva che, dopo la riforma del sistema di riscossione e l’istituzione di Agenzia delle Entrate-Riscossione, la competenza dell’agente sarebbe unica e nazionale (salva la Sicilia), sicché la cartella poteva essere emessa e notificata dall’ufficio di Milano anche se la società impugnante aveva sede a Roma. La Corte ha però ritenuto che, nonostante l’accentramento organizzativo, permane la rilevanza della circoscrizione territoriale: l’emissione e la notifica della cartella devono avvenire da parte dell’ufficio dell’agente operante nel territorio del domicilio fiscale del contribuente. La sentenza affronta anche il tema dei coobbligati solidali, osservando che la disciplina che consente la notifica al primo intestatario con comunicazione agli altri non era stata dedotta come applicabile nel caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando la decisione impugnata che aveva annullato la cartella di pagamento per incompetenza territoriale dell’ufficio che l’aveva emessa e notificata. Ha affermato che, in tema di riscossione dei tributi, la competenza per l’emissione e la notificazione della cartella va individuata nell’agente della riscossione operante nell’ambito territoriale in cui il contribuente ha il domicilio fiscale, perché la riforma del servizio non ha eliminato l’assetto territoriale fondato sulle circoscrizioni. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, poiché la società contribuente non si è costituita in cassazione. La soccombenza dell’amministrazione pubblica è stata rilevata ai fini della prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge; la Corte ha esaminato il motivo nel merito e lo ha ritenuto infondato.
art. 3, comma 1, d.l. 203/2005 conv. in l. 248/2005
richiamato come parte della riforma che ha attribuito le funzioni di riscossione all’Agenzia delle Entrate mediante il sistema Equitalia, senza però eliminare la rilevanza delle circoscrizioni territoriali.
d.l. 193/2016 conv. in l. 225/2016
ha istituito Agenzia delle Entrate-Riscossione quale ente pubblico economico subentrante a Equitalia, con funzioni di riscossione sull’intero territorio nazionale, ma sempre in un’organizzazione che conserva articolazioni territoriali.
art. 12, comma 1, d.P.R. 602/1973
richiamato come norma che disciplina il rapporto tra ruolo, agente della riscossione e territorialità dell’operazione.
è stato interpretato nel senso che il ruolo deve essere consegnato all’agente della riscossione dell’ambito territoriale cui si riferisce il domicilio fiscale del contribuente.
la delega telematica ad altro concessionario/agente attiene al mero svolgimento materiale della riscossione e non sposta la competenza per emissione e notifica della cartella.
art. 1, commi 2 e 3, d.l. 193/2016 conv. in l. 225/2016
descrive Agenzia delle Entrate-Riscossione come ente strumentale sottoposto all’indirizzo operativo e al controllo dell’Agenzia delle Entrate.
art. 1, comma 13, lett. D e G, d.l. 193/2016 conv. in l. 225/2016
richiamato per evidenziare la flessibilità organizzativa dell’ente di riscossione, compatibile con una articolazione per circoscrizioni territoriali.
art. 1, comma 1, lett. A e D, l. 337/1998
richiamato come base della delega legislativa per il riordino della riscossione e per l’assetto territoriale dei concessionari.
ha definito l’"ambito" come la circoscrizione territoriale in cui il concessionario gestisce il servizio di riscossione.
prevedeva l’affidamento delle concessioni per ciascun ambito mediante procedure di evidenza pubblica.
ha sostituito la disciplina dell’art. 24 d.P.R. 602/1973, mantenendo il collegamento tra ruolo e ambito territoriale.
ha sostituito il titolo II del d.P.R. 602/1973, compreso l’art. 46 sulla delega.
richiamato per la competenza del giudice tributario, ancorata all’ambito territoriale dell’agente della riscossione che ha emesso l’atto impugnato.
art. 24 Cost.
evocato per sostenere che una diversa lettura imporrebbe al contribuente oneri difensivi eccessivi nell’impugnazione degli atti della riscossione.
art. 111 Cost.
richiamato insieme all’art. 24 Cost. per sottolineare le esigenze di effettività della tutela giurisdizionale.
art. 31, comma 4, d.P.R. 600/1973
richiamato in chiave di coerenza sistematica, poiché individua la competenza degli uffici in relazione al domicilio fiscale del soggetto obbligato.
artt. 67, 68 e 69, comma 1, d.P.R. 43/1988
richiamati nel passaggio dedicato ai coobbligati solidali e alla formazione di un’unica partita di ruolo con più intestatari.
menzionato solo per evidenziare l’attuale sostituzione delle commissioni tributarie con le corti di giustizia tributaria.
Massime di principio
- In tema di riscossione dei tributi, l’accentramento delle funzioni in capo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione non elimina la rilevanza delle circoscrizioni territoriali: la competenza per l’emissione e la notifica della cartella resta ancorata all’ufficio operante nel territorio del domicilio fiscale del contribuente.
- La delega telematica ad altro ufficio o agente della riscossione prevista dalla disciplina di settore riguarda il solo svolgimento materiale dell’attività di riscossione e non sposta la competenza sostanziale a emettere e notificare la cartella di pagamento.
- La competenza territoriale dell’agente della riscossione è funzionalmente coerente con il principio di correlazione tra domicilio fiscale del contribuente e ambito di operatività dell’ufficio, oltre che con i principi di speditezza e buon andamento dell’azione amministrativa.
- Ai fini della tutela giurisdizionale del contribuente, l’interpretazione delle regole sulla competenza deve evitare di imporre oneri difensivi eccessivi o irragionevoli, che rendano difficoltoso l’esercizio del diritto di difesa.
- In presenza di più coobbligati solidali, può essere legittima la formazione di un’unica partita di ruolo e la notifica al solo primo intestatario con comunicazione informativa agli altri; tuttavia, tale disciplina opera solo se ricorrono e sono dedotti i relativi presupposti fattuali e procedurali.
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