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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21873/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (attore)

La controversia

La controversia origina da una domanda di risarcimento danni proposta da un soggetto che assumeva di avere subito un'aggressione fisica illecita da parte dell'altro. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello di Milano aveva confermato la condanna risarcitoria, ritenendo provati sia l'illecito sia le conseguenze dannose, incluse lesioni e spese medico-farmaceutiche, nonché il nesso causale con l'aggressione. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Con il primo deduceva violazione degli artt. 2697, 113 e 115 c.c./c.p.c. e vizi motivazionali, sostenendo che la corte di merito avesse creduto alla versione dell'attore senza prova sufficiente e senza considerare le critiche al quadro indiziario né consentirgli di provare la propria diversa ricostruzione. Con il secondo censurava, oltre agli stessi vizi, la valorizzazione nel giudizio civile della sentenza penale di patteggiamento e la ritenuta dimostrazione dei fatti a fondamento della domanda. Con il terzo contestava la violazione del principio di preponderanza dell'evidenza e ancora il mancato esame delle sue difese, anche quanto alla causalità dell'anosmia. Con il quarto contestava l'addebito di tutte le spese medico-farmaceutiche alla condotta illecita, negandone la riconducibilità causale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili, in presenza di doppia conforme in fatto, tutte le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c.; ha inoltre considerato inammissibili le doglianze formalmente formulate come violazioni degli artt. 2697, 113 e 115 c.p.c./c.c., perché miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione di merito delle prove e dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. Ha escluso anche il vizio di motivazione apparente, rilevando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione analitica, coerente e giuridicamente corretta sui riscontri probatori, sulla derivazione causale dell'anosmia e sulla riconducibilità delle spese medico-farmaceutiche all'illecito. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e, ritenendo il ricorso irragionevolmente implausibile, ha applicato anche la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione si configura solo se il giudice di merito attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesta la valutazione delle prove raccolte.

  • art. 113 c.p.c.

    La censura non può essere usata per sollecitare una rivalutazione del merito delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione ricorre solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola di giudizio; non basta dissentire dalla valutazione comparativa delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La scelta tra prove concorrenti e l'attribuzione di maggior forza persuasiva ad alcune rispetto ad altre attiene alla valutazione delle prove, non alla violazione dell'art. 115 c.p.c.

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    Non consente di dedurre sotto forma di violazione di legge una mera richiesta di nuova valutazione del fatto.

  • art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente è escluso quando la sentenza espone in modo analitico e coerente le ragioni del convincimento.

  • art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.

    Le censure sul fatto sono inammissibili in presenza di doppia conforme, operando il divieto di sindacato sul medesimo fatto decisivo già valutato in entrambi i gradi di merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In caso di doppia decisione conforme in fatto, il ricorso per cassazione è limitato ai motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 360 c.p.c.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    È stata applicata una condanna equitativa per responsabilità aggravata in ragione della totale implausibilità delle difese svolte nel ricorso.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    È stata disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende per l'irragionevole proposizione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza di patteggiamento è stata ritenuta non decisiva, poiché la decisione civile si fondava su ulteriori e autonomi elementi probatori.

  • art. 445 c.p.p.

    Si esclude che nel caso concreto il giudizio civile abbia attribuito alla sentenza di patteggiamento una efficacia probatoria decisiva.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme in fatto, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, restando precluso il sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c. nei limiti fissati dall'art. 348-ter c.p.c.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo quando il giudice individua erroneamente la parte onerata della prova; non quando la doglianza riguarda la sufficienza o la lettura delle prove acquisite.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o disconosce la regola della decisione secondo le prove ritualmente dedotte; non basta contestare il peso attribuito alle singole risultanze.
  • Il vizio di motivazione apparente è escluso quando la sentenza di merito espone una trama argomentativa analitica, coerente e logicamente comprensibile, anche se non condivisa dalla parte soccombente.
  • In cassazione non è deducibile, sotto la veste della violazione di legge, una censura che in realtà mira a una rivalutazione del merito e del nesso causale tra fatto illecito, lesioni e danni patrimoniali.
  • La sentenza di patteggiamento non assume, di per sé, valore decisivo nel giudizio civile quando la decisione di merito sia sorretta da autonomi riscontri probatori.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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