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Sentenza

Sentenza del 10/04/2024 n. 9724 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.A. ha impugnato in Cassazione l’avviso comunale relativo all’ICI 2007, che richiedeva 20.883 euro oltre accessori. Per la serra B (3.500 mq) sosteneva che la classificazione rurale D-10 ottenuta con procedura DOCFA il 10 agosto 2012, convalidata il 30 maggio 2013, dovesse produrre effetti retroattivi e comportare l’esenzione anche per il 2007; contestava inoltre la rilevanza del precedente classamento provvisorio D-8. Per due manufatti su un alveo demaniale invocava la loro precarietà e non accatastabilità, oltre alla mancanza di titolarità. Ha inoltre impugnato il diniego comunale della definizione agevolata della lite prevista dalla legge n. 130/2022, sostenendo che il Comune non potesse rifiutarla discrezionalmente.

La decisione

La Cassazione ha respinto sia il ricorso contro il diniego della definizione agevolata sia il ricorso principale. Ha confermato che il Comune ha facoltà discrezionale, non obbligo, di estendere la definizione agevolata alle controversie locali. Quanto alla serra, ha precisato che la classificazione catastale rurale può rilevare per l’esenzione ICI e che il nuovo classamento conseguente alla DOCFA sostituisce quello provvisorio non impugnato; tuttavia, nel caso concreto, la DOCFA era una procedura ordinaria, con effetti dalla denuncia del 10 agosto 2012, non una domanda di variazione rurale con efficacia retroattiva quinquennale. Non poteva quindi giustificare l’esenzione per il 2007. I motivi relativi ai manufatti sono stati dichiarati inammissibili: la censura di omessa pronuncia non era autosufficiente e la tesi della precarietà e non accatastabilità costituiva una nuova ragione di impugnazione, distinta da quella proposta in primo grado sulla mancanza di proprietà. A.A. è stato condannato alle spese: 3.000 euro per compensi, oltre accessori, e 200 euro per esborsi; è stato inoltre dato atto dell’eventuale obbligo di versare un ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 5, comma 15, legge 31 agosto 2022, n. 130

    La Corte ha, infatti, osservato che: "In base del menzionato art. 5, comma 15, ‘Ciascun ente territoriale stabilisce, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale’. Per quanto la formulazione letterale sia equivoca, ritiene questo Collegio che i Comuni abbiano una mera facoltà, come tale discrezionale, di aderire alla definizione agevolata delle controversie nelle quali sono coinvolti."

    La disposizione non impone ai Comuni di aderire alla definizione agevolata: ciascun ente locale può decidere discrezionalmente se applicarla alle controversie che lo riguardano.

  • Artt. 117 e 119 Cost.

    Da questo punto di vista, la obiettiva mancanza di parametri letterali e logico-giuridici volti a sostenere, con assoluta certezza, l’asserita obbligatorietà dell’adesione non può che essere colmata in senso costituzionalmente orientato; e dunque nel senso della affermazione - non esclusione - dell’autonomia in materia dei Comuni, secondo quanto stabilito in linea generale, e seppure entro il perimetro delle prescrizioni statuali in materia di federalismo fiscale e di coordinamento del sistema tributario nazionale, dagli artt. 117 e 119 Cost.

    L’autonomia costituzionale degli enti locali, nei limiti delle regole statali sul federalismo fiscale e sul coordinamento tributario, giustifica la loro facoltà di scegliere se adottare la definizione agevolata.

  • Art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e art. 9 D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge n. 133/1994

    In tema di ICI, l’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come «rurale», con l’attribuzione della relativa categoria (A-6 o D-10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall’art. 9 del D.L. n. 557 del 1993, conv. in legge n. 133 del 1994, non è soggetto all’imposta, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 504 del 1992, come interpretato dall’art. 23, comma 1-bis del D.L. n. 207 del 2008, aggiunto dalla legge di conversione n. 14 del 2009.

    Per l’esenzione ICI la ruralità rileva quando risulta dal classamento catastale nelle categorie previste, in presenza dei requisiti di legge; la sola concreta utilizzazione agricola non sostituisce il corretto classamento.

  • Art. 23, comma 1-bis, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge n. 14/2009

    In tema di ICI, l’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come «rurale», con l’attribuzione della relativa categoria (A-6 o D-10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall’art. 9 del D.L. n. 557 del 1993, conv. in legge n. 133 del 1994, non è soggetto all’imposta, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 504 del 1992, come interpretato dall’art. 23, comma 1-bis del D.L. n. 207 del 2008, aggiunto dalla legge di conversione n. 14 del 2009.

    La norma interpretativa collega l’esclusione dall’ICI alla classificazione catastale rurale riconosciuta secondo i requisiti previsti dalla disciplina sulla ruralità.

  • Art. 7, comma 2-bis, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge n. 106/2011

    Al fine di risolvere le incertezze interpretative emerse per il riconoscimento della ruralità degli immobili, è successivamente intervenuta la L. n. 106 del 2011, art. 7 comma 2-bis, che ha attribuito ai contribuenti la facoltà di presentare domanda di variazione della categoria catastale (da A-6 a D-10) sulla base di autocertificazione attestante la presenza dei requisiti richiesti (di cui all’art. 9 D.L. n.557 del 1993); variazioni della categoria catastale cui la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto valore retroattivo, dal quinquennio antecedente alla presentazione della domanda.

    La procedura speciale di variazione catastale per il riconoscimento della ruralità, corredata dall’attestazione dei requisiti, può produrre effetti retroattivi nel quinquennio antecedente la domanda. Tale regime non si estende automaticamente a una DOCFA ordinaria.

  • Art. 13, comma 14-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge n. 214/2011

    In seguito, l’art. 13, comma 14-bis, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 ha stabilito che le domande di variazione di cui al predetto D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, producessero gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo.

    Le domande di variazione previste dalla procedura speciale producono gli effetti stabiliti per il riconoscimento della ruralità, lasciando fermo il classamento originario degli immobili abitativi.

  • Art. 2, comma 5-ter, D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge n. 124/2013

    L’art. 2, comma 5-ter, del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, ha stabilito che: «Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 3, comma 14 bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell’articolo 7, comma 2-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2011, n. 106, e l’inserimento dell’annotazione negli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui all’articolo 9 del decreto legge 30 dicembre n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda».

    La retroattività quinquennale riguarda le domande presentate secondo la specifica procedura di variazione catastale prevista dall’art. 7, comma 2-bis, e l’annotazione conseguente; non si applica a una DOCFA ordinaria.

  • Art. 384, quarto comma, cod. proc. civ.

    Tanto ricapitolato, osserva la Corte che detti motivi non possono essere accolti, sebbene per ragioni diverse da quelle espresse dal Giudice regionale, le quali possono essere modificate nella sede che occupa, nella ritenuta correttezza della decisione, a mente dell’art. 384, quarto comma, cod. proc. civ.

    La Cassazione può correggere la motivazione della decisione impugnata quando ne conferma il dispositivo, rigettando le censure per ragioni giuridiche diverse da quelle adottate dal giudice di merito.

  • Art. 112 cod. proc. civ.

    Nel delineato contesto, va osservato, che, stante l’omessa pronuncia da parte del Giudice regionale, i tre motivi non possono che ridursi alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. di cui alla sesta censura, che assume valore assorbente rispetto alle precedenti, e, sotto tale profilo, deve osservarsi che i profili di inammissibilità del motivo in esame concorrono.

    La censura di omessa pronuncia va esaminata come violazione dell’art. 112 c.p.c.; deve però consentire, attraverso un’esposizione autosufficiente, di verificare le domande e i motivi effettivamente sottoposti ai giudici di merito.

  • Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Va, infine, dato atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte del ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.

    Quando ricorrono i presupposti di legge per il rigetto dell’impugnazione, la parte ricorrente è tenuta al versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Gli enti locali non sono obbligati ad applicare una definizione agevolata delle liti tributarie prevista dalla legge statale quando la disposizione rimette loro l’adozione delle relative regole: la scelta è discrezionale e va esercitata nelle forme previste per gli atti dell’ente.
  • Per l’esenzione ICI degli immobili rurali è determinante la classificazione catastale pertinente. Se il classamento non corrisponde a quello necessario per l’esenzione, il contribuente deve contestarlo con gli strumenti appropriati; anche il Comune deve impugnare autonomamente un classamento che ritenga incompatibile con la tassazione.
  • La retroattività quinquennale della ruralità catastale è riservata alla specifica procedura di variazione prevista dalla legge. Una DOCFA ordinaria produce, nel caso deciso, effetti dalla data della denuncia e non può rendere esente un’annualità anteriore alla domanda.
  • La sopravvenuta variazione catastale può sostituire il precedente classamento, anche se quest’ultimo non era stato impugnato, ma l’efficacia temporale dipende dalla procedura utilizzata e non si estende automaticamente ad annualità precedenti.
  • In Cassazione, una censura di omessa pronuncia deve riportare in modo autosufficiente il contenuto della domanda originaria e del motivo d’appello, così da permettere il controllo sul fatto che la questione fosse stata effettivamente proposta.
  • Non è consentito introdurre in appello una nuova ragione di annullamento dell’atto, fondata su fatti e questioni diversi da quelli dedotti in primo grado; la nuova prospettazione può essere dichiarata inammissibile.
  • Le contestazioni relative a beni diversi o a distinti presupposti di esenzione devono essere formulate e documentate separatamente nei gradi di merito, perché la decisione può dipendere dal titolo specifico su cui si fonda ciascuna domanda.

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