Cassazione Civile, Ordinanza n. 13997/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di una società cooperativa agricola pronunciata dal Tribunale di Terni su ricorso di un creditore, al quale erano stati riuniti ulteriori ricorsi di altri creditori. La Corte d’appello di Perugia, all’esito di una nuova CTU, ha respinto il reclamo della cooperativa, ritenendo insussistente la natura agricola in senso rilevante ai fini dell’esclusione dal fallimento e affermando la mancanza di prova della prevalenza dell’attività di allevamento e dei conferimenti dei soci, nonché l’irrilevanza dei profili formali di iscrizione come impresa agricola. La ricorrente ha proposto due motivi: (1) nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, sostenendo che la Corte d’appello non avrebbe accolto l’eccezione sulla mancata rinnovazione della CTU, nonostante una modifica dei calcoli sulle unità foraggere da parte del consulente; (2) violazione della disciplina sui contratti agrari e della normativa che prevede la durata legale inderogabile dei contratti di affitto di fondo rustico, deducendo che la Corte avrebbe erroneamente escluso la prevalenza dei conferimenti dei soci, non applicando il regime derogatorio evocato dalla cooperativa in relazione a eventi sismici e alla durata del rapporto di affitto delle stalle del socio conferente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che il procedimento peritale avesse rispettato la scansione dell’art. 195 c.p.c., che la Corte territoriale avesse esaminato le osservazioni della parte e che la mancata rinnovazione della CTU rientrasse nella discrezionalità del giudice di merito, non essendo necessaria una specifica motivazione ove la richiesta sia superflua o irrilevante. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché introduceva una questione di merito non trattata espressamente nella sentenza impugnata e comunque assorbita dalla complessiva motivazione sulla non prevalenza dell’attività e dei conferimenti. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo, in relazione alla consulenza tecnica e al contraddittorio
La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite ... Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni ...
la scansione procedimentale prevista dalla norma è stata ritenuta rispettata; il deposito della bozza, le osservazioni delle parti e la valutazione finale del CTU soddisfano il contraddittorio
la rinnovazione delle indagini peritali è una facoltà discrezionale del giudice, esercitabile solo per gravi motivi, e il mancato esercizio non richiede una motivazione espressa se la richiesta è superflua o irrilevante
richiamato come parametro di nullità processuale dedotta dalla ricorrente nel primo motivo
richiamato come parametro di nullità processuale dedotta dalla ricorrente nel primo motivo
richiamato come parametro di nullità processuale dedotta dalla ricorrente nel primo motivo
richiamato come parametro organizzativo del contraddittorio nella consulenza tecnica
art. 2 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto di difesa
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto di difesa e del contraddittorio
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno del giusto processo e del contraddittorio
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 228 del 2001
si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile (...) prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico
la Corte d’appello ha escluso che nella specie ricorressero le condizioni di prevalenza richieste per la qualifica agricola della cooperativa
richiamato dalla ricorrente come disciplina dei contratti agrari e della durata legale
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo
richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità della clausola contrattuale difforme dalla durata legale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
richiamato come base dei ricorsi di creditori riuniti nel procedimento prefallimentare
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura di nullità della sentenza per vizi della consulenza tecnica d’ufficio è infondata se il procedimento peritale ha rispettato la scansione del contraddittorio prevista dall’art. 195 c.p.c. e il giudice di merito ha considerato le osservazioni critiche delle parti.
- La rinnovazione o integrazione della consulenza tecnica è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; il suo mancato disposto non determina di per sé nullità della decisione e non richiede una specifica motivazione espressa quando l’indagine richiesta risulti superflua o irrilevante.
- Le censure che introducono in cassazione una questione di merito non espressamente esaminata dalla sentenza impugnata, o comunque assorbita dalla ratio decidendi complessiva, sono inammissibili.
- Ai fini della qualifica di cooperativa agricola rilevante in sede concorsuale non bastano dati formali come iscrizione camerale, codice ATECO, partita IVA o altri indici documentali formali, dovendo risultare in concreto la prevalenza dell’attività agricola o dei conferimenti dei soci secondo i criteri normativi applicabili.
- La deduzione di eventi eccezionali o calamitosi idonei a incidere sulla prevalenza dell’attività deve essere sorretta da prova specifica e non può essere affidata a mere allegazioni o a singoli dati documentali non decisivi rispetto al quadro complessivo degli accertamenti fattuali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13884/2024 del 20/05/2024
- ordinanza_civile · 20 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13885/2024 del 20/05/2024
- ordinanza_civile · 20 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13886/2024 del 20/05/2024
- ordinanza_civile · 20 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13887/2024 del 20/05/2024
- ordinanza_civile · 20 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13888/2024 del 20/05/2024
- ordinanza_civile · 20 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13889/2024 del 20/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →