Cassazione Civile, Ordinanza n. 21314/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Due dipendenti di un'azienda sanitaria provinciale avevano agito per ottenere il riconoscimento di differenze retributive per asserito svolgimento di mansioni superiori dirigenziali. Esponevano di essere stati assunti con qualifica di collaboratore amministrativo professionale e poi inquadrati come esperti, e di aver ricevuto incarichi di responsabile di settore, sostenendo che, in base all'atto aziendale e all'organizzazione interna, quei settori dovessero essere presidiati da personale dirigenziale. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda, riconoscendo mansioni superiori per un certo periodo. In appello, però, la Corte territoriale aveva ritenuto che le mansioni concretamente svolte coincidessero con quelle proprie dei profili professionali rivestiti, escludendo la natura dirigenziale degli incarichi e valorizzando la prova testimoniale e l'interpretazione del regolamento dipartimentale. Con il ricorso per cassazione i lavoratori deducevano: 1) violazione degli artt. 63 d.lgs. 165/2001, 112 e 101 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe deciso su una questione non dibattuta, ossia l'illegittimità dell'assetto organizzativo aziendale; 2) violazione delle norme sul riassetto organizzativo sanitario e sull'ordinamento regionale, contestando la lettura degli atti di macro-organizzazione; 3) violazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, censurando la valutazione delle prove e la conclusione che le mansioni fossero solo quelle del profilo di appartenenza; 4) violazione delle norme sulle spese, assumendo che la condanna fosse sostanzialmente punitiva. La Cassazione ha però ritenuto che la ratio decidendi fosse il mancato svolgimento di funzioni dirigenziali in concreto, questione già oggetto del contraddittorio, e ha giudicato in parte infondato e in parte inammissibili i motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non fondata la doglianza sulla pretesa decisione "a sorpresa", perché la questione decisiva era già nel thema decidendum e nel contraddittorio; ha considerato inammissibile il motivo sull'assetto organizzativo perché la censura non colpiva la ratio decisiva e non indicava specifiche violazioni dei canoni ermeneutici; ha dichiarato inammissibile anche la censura sulla violazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, perché generica rispetto al percorso logico di confronto tra attività svolte, declaratorie contrattuali e prova testimoniale; ha infine dichiarato inammissibile il motivo sulle spese per difetto di specifiche deduzioni sul valore della causa e sui parametri applicati. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
impone al giudice, se intende fondare la decisione su una questione rilevata d'ufficio, di sottoporla al contraddittorio delle parti per evitare decisioni a sorpresa o della terza via
richiamato in relazione al divieto di pronunciare oltre o su questioni non devolute, ma ritenuto non violato nel caso concreto
art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001
invocato dai ricorrenti ma non ritenuto decisivo rispetto alla motivazione della sentenza impugnata
art. 52, commi 3 e 4, d.lgs. n. 165 del 2001
norma richiamata per rivendicare il diritto alle differenze retributive per mansioni superiori; la Corte ha però escluso che i fatti accertati integrassero mansioni dirigenziali superiori
art. 3, comma 1-bis, d.lgs. n. 502 del 1992
richiamato dalla Corte d'appello per escludere che l'atto aziendale potesse moltiplicare geometricamente gli incarichi dirigenziali tramite regolamenti interni
art. 15-ter, comma 1, d.lgs. n. 502 del 1992
richiamato nei motivi di ricorso in tema di organizzazione sanitaria, ma non decisivo nella soluzione della controversia
art. 6, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato nei motivi di ricorso sull'organizzazione amministrativa, ma non ritenuto decisivo
art. 3, comma 1, l.r. Calabria n. 2 del 196?
richiamato nei motivi di ricorso come norma regionale sull'organizzazione, senza rilievo decisivo nel giudizio di cassazione
art. 27, commi 1 e 3, CCNL 8 giugno 2000
la Corte ha ritenuto che gli incarichi conferiti non potessero rientrare nelle previsioni contrattuali della dirigenza sanitaria
art. 20 CCNL Dirigenza sanitaria
richiamato per la successiva attribuzione di posizioni organizzative, diverse dalle mansioni dirigenziali superiori rivendicate
artt. 21 e 36 CCNL Dirigenza sanitaria
richiamati per affermare che il conferimento della posizione organizzativa comportava solo l'indennità di funzione e non una novazione del rapporto
richiamato in tema di condanna alle spese secondo il principio di soccombenza
richiamato in tema di compensazione o regolazione delle spese, ma non ritenuto violato
invocato dai ricorrenti per sostenere una condanna punitiva, ma la censura è stata dichiarata inammissibile
richiamato nel motivo sulle spese, senza incidenza decisiva
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio sul riconoscimento delle mansioni superiori, il giudice deve seguire un percorso logico trifasico: accertare in fatto le attività concretamente svolte, individuare le declaratorie del contratto collettivo applicabili e confrontare le due risultanze; una censura di legittimità che non si misuri con tale percorso è generica e inammissibile.
- La nullità da decisione a sorpresa ricorre solo se la questione rilevata d'ufficio sia davvero estranea al contraddittorio e la parte dimostri quale concreta difesa avrebbe potuto svolgere; se la questione sullo svolgimento delle mansioni è già oggetto del thema decidendum e delle difese, non vi è violazione del contraddittorio.
- In materia di lavoro pubblico contrattualizzato, il diritto alle differenze retributive per mansioni superiori presuppone l'effettivo svolgimento di funzioni corrispondenti al livello rivendicato; non è sufficiente la mera denominazione dell'incarico o la collocazione organizzativa formale se le attività concretamente espletate restano quelle proprie del profilo di appartenenza.
- Gli atti organizzativi interni e i regolamenti dipartimentali non possono di per sé fondare l'attribuzione di una qualifica dirigenziale o la creazione di strutture dirigenziali in contrasto con il quadro normativo superiore e con la contrattazione collettiva.
- La semplice assegnazione di una posizione organizzativa o di un incarico funzionale non determina, senza ulteriori elementi, una novazione del rapporto di lavoro né il diritto al trattamento economico dirigenziale, ma solo quanto previsto dalla disciplina contrattuale applicabile.
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