Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25757/2022 del 01/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente impugnava per cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato l’avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2010, con recupero a tassazione di costi ritenuti non inerenti, non documentati o riferiti a fatture per operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti, oltre al recupero di IVA indebitamente detratta. I motivi erano quattro: 1) violazione dell’art. 2909 c.c. per mancato riconoscimento dell’efficacia vincolante di un precedente giudicato favorevole, relativo all’anno 2009, su costi fatturati da Agorà Trading s.r.l. e Machema s.r.l.; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione di efficacia espansiva del giudicato 2009; 3) violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che l’onere di provare l’inesistenza delle operazioni gravasse sull’Ufficio e non sul contribuente; 4) nullità della sentenza per motivazione insufficiente o apparente, perché la CTR avrebbe ignorato prove e allegazioni difensive sui costi fatturati da Agorà Trading, Trama Distribuzione, Machema e CMD Comunication.

La decisione

La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso, applicando la sospensione dei termini prevista dall’art. 6, comma 11, D.L. n. 119/2018 per le liti definibili. Nel merito ha rigettato tutti i motivi: ha escluso che il giudicato formatosi su annualità diverse potesse espandersi ai costi del 2010, osservando che la deducibilità dei costi e l’inerenza sono elementi variabili per ciascun periodo d’imposta e non coperti automaticamente da giudicato esterno; ha ritenuto la censura sull’onere della prova inammissibile per difetto di specificità e comunque infondata, poiché in tema di IVA, una volta che l’Amministrazione dimostri anche per presunzioni l’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente provare l’effettività delle prestazioni; ha infine escluso la motivazione apparente, rilevando che la sentenza impugnata conteneva un percorso argomentativo autonomo e sufficiente. Il ricorso è stato pertanto rigettato; sono stati dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato e non sono state liquidate spese per mancata costituzione dell’Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno vincola solo su un punto fondamentale comune e non si estende automaticamente alla deducibilità di costi e all’inerenza, che dipendono da elementi variabili per ciascun periodo d’imposta.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia è esclusa quando la questione sollevata è comunque assorbita o infondata alla luce della decisione resa sul giudicato e sull’autonomia delle annualità d’imposta.

  • art. 2697 c.c.

    In tema di IVA, se l’Ufficio prova anche per presunzioni l’oggettiva inesistenza delle operazioni, il contribuente deve provare l’effettiva esistenza delle prestazioni e la deducibilità dei costi.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge sostanziale processuale e civilistica.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se apparente, cioè se non consente di comprendere il fondamento della decisione; non basta il dissenso sulla valutazione delle prove.

  • art. 6, comma 11, D.L. n. 119/2018

    La sospensione straordinaria dei termini di impugnazione opera ex lege per le liti definibili, anche in assenza di concreta istanza di definizione.

  • D.L. n. 119/2018, convertito in L. n. 136/2018

    La sospensione dei termini ha reso tempestivo il ricorso notificato il 10.12.2019.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno nel processo tributario può esplicare efficacia vincolante solo per accertamenti relativi a un punto fondamentale comune e tendenzialmente permanente del rapporto, non per elementi che mutano da periodo a periodo, come la deducibilità di specifici costi e la loro inerenza.
  • L’autonomia dei periodi d’imposta impedisce di trasporre automaticamente a una diversa annualità l’accertamento favorevole ottenuto su un’altra annualità, salvo che si tratti di elementi costitutivi della fattispecie aventi carattere durevole.
  • In tema di IVA e costi dedotti, quando l’Amministrazione fornisce elementi presuntivi idonei a dimostrare l’oggettiva inesistenza delle operazioni, il contribuente deve offrire prova concreta dell’effettività delle prestazioni, non essendo sufficiente la mera regolarità formale delle fatture o della contabilità.
  • La motivazione è apparente solo se non rende percepibile il ragionamento decisionale; non ricorre nullità quando il giudice espone, anche sinteticamente, le ragioni di adesione alle prove indiziarie e di rigetto delle difese.
  • La sospensione straordinaria dei termini di impugnazione prevista per le liti definibili opera automaticamente quando ne ricorrano i presupposti oggettivi, anche senza domanda di definizione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.