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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33409/2023 del 30/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per recuperare a tassazione maggiori imposte IRES, IVA e IRAP relative all'anno d'imposta 2006, sulla base di un processo verbale della Guardia di Finanza e di un accertamento presuntivo di maggiori ricavi fondato sulla percentuale di ricarico applicata alle merci giacenti. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società contribuente, ritenendo illegittimo l'accertamento perché gli operanti non avevano considerato l'eterogeneità della merce, la rappresentatività dei campioni, l'obsolescenza dei beni e gli sconti normalmente praticati, e perché la percentuale di ricarico risultante dal prospetto era inferiore a quella applicata dall'Ufficio. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omessa pronuncia e violazione delle norme processuali sull'appello, sostenendo che la CTR non aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità dei motivi e per novità delle questioni dedotte; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente/omesso esame, lamentando che il giudice di merito aveva accolto l'appello senza spiegare il metodo corretto di calcolo e senza considerare che i verificatori avevano esaminato analiticamente la merce; 3) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto obsoleta la merce senza prova; 4) violazione delle norme sull'accertamento presuntivo per non avere riconosciuto la correttezza dell'uso della media ponderale. La società ha resistito con controricorso, eccependo anche l'improcedibilità del ricorso per la firma digitale PEC e l'inammissibilità per eccessiva riproduzione di atti processuali.

La decisione

La Corte ha rigettato le eccezioni preliminari della contribuente sulla validità della notifica del ricorso e sull'autosufficienza, ritenendo equivalenti le firme digitali PAdES e CAdES e tollerabile, nel caso concreto, la riproduzione di atti del merito. Nel merito, ha ritenuto infondata la doglianza dell'Agenzia relativa al difetto di specificità dell'appello, ma ha accolto la censura concernente la proposizione in appello di motivi nuovi da parte della società contribuente, poiché l'atto di gravame aveva ampliato il thema decidendum introducendo una contestazione diversa da quella svolta in primo grado sulla correttezza dell'applicazione della media ponderale e sui correttivi per l'obsolescenza della merce. Per effetto di tale accoglimento, gli ulteriori motivi sono rimasti assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione staccata di Caltanissetta, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte richiama il requisito di sommaria esposizione dei fatti nel ricorso per cassazione e precisa che la riproduzione integrale di atti non è di per sé causa di inammissibilità se il contenuto rilevante è agevolmente espungibile e l'atto resta autosufficiente.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La riproduzione di atti può essere tollerata se è funzionale a illustrare specificamente le censure senza compromettere la specificità dei motivi.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia è richiamato ma escluso nei limiti in cui la decisione di merito implichi il rigetto implicito della questione preliminare.

  • art. 342 c.p.c.

    Nel processo tributario l'appello deve contenere motivi specifici, ma la specificità è interpretata in senso non formalistico.

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    L'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi va interpretata restrittivamente; basta una chiara e univoca volontà di contestare la decisione di primo grado, anche se espressa sinteticamente.

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    Il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni in senso stretto; nuove difese o nuovi motivi che ampliano il thema decidendum non sono consentiti se fondati su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel motivo di ricorso come parametro della motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come parametro del requisito di motivazione della sentenza.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per censurare l'apprezzamento delle prove e dei fatti allegati.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle risultanze probatorie da parte del giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare l'attribuzione dell'onere della prova in ordine all'obsolescenza della merce.

  • art. 39, comma 1, lett. d), e comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato come base dell'accertamento presuntivo dei maggiori ricavi.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato come base dell'accertamento IVA fondato su presunzioni.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    Richiamato nei motivi di merito della contribuente come parametro di motivazione dell'atto impositivo.

  • art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel ragionamento sulla novità dei motivi e sull'ampliamento della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi va applicata restrittivamente: è sufficiente che dall'atto risulti in modo chiaro, anche sintetico, la volontà di contestare la decisione di primo grado e le ragioni della doglianza.
  • Il divieto di nuove eccezioni in appello nel processo tributario riguarda le eccezioni in senso stretto; se il contribuente introduce in secondo grado una censura fondata su fatti o profili diversi da quelli dedotti in primo grado, la doglianza si traduce in un motivo nuovo o in una nuova domanda, vietata dagli artt. 24 e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992.
  • La nuova difesa non può essere utilizzata per ampliare il thema decidendum in appello rispetto alla causa petendi originaria; la verifica va compiuta confrontando i fatti allegati e il diverso contenuto della contestazione nei due gradi.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione di merito è logicamente incompatibile con l'accoglimento della questione preliminare non espressamente trattata, configurandosi in tal caso un rigetto implicito censurabile, se del caso, come violazione di legge e non solo come error in procedendo.
  • La riproduzione integrale di atti e documenti nel ricorso per cassazione non determina automaticamente inammissibilità se il materiale è agevolmente isolabile e il ricorso conserva una esposizione sufficientemente chiara e specifica dei fatti e dei motivi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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