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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48228/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Longobardi ha impugnato per non averle riconosciuto le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., invocando anche lo status di "collaboratrice di giustizia" e il conseguente allontanamento dall'ambiente criminale. Di Finizio ha censurato la motivazione sulla sua partecipazione al sodalizio (contestando che la condotta configurasse partecipazione associativa ex art. 74 d.P.R. 309/1990 anziché una posizione di mero fornitore regolata dall'art. 73 d.P.R. 309/1990), lamentando omissioni motivazionali circa l'assoluzione da altra associazione, la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori e la rilevanza di intercettazioni; inoltre ha contestato l'applicazione dell'aumento per recidiva e il rifiuto delle attenuanti generiche in ragione di una presunta ammissione di ruolo di mero intermediario.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi (art. 606, comma 3, c.p.p.). Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito motivazione congrua e coerente circa la responsabilità di Di Finizio quale partecipante stabile al sodalizio (fornitore stabile di cocaina e crack, con rapporto durevole e credito vantato) e circa il rigetto delle attenuanti generiche per entrambi (per l'enorme disvalore della condotta di Longobardi e per l'assenza di segni di ravvedimento/attività lavorativa in Di Finizio); è stato confermato l'esito sanzionatorio e la decisione di merito nei limiti rilevanti. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma sulla associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha interpretato che la costante disponibilità a fornire droga e il rapporto durevole con gli spacciatori integra la partecipazione associativa quando sussistono coscienza e volontà di far parte dell'organizzazione e di favorirne il fine comune.

  • art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma che punisce l'attività di traffico di sostanze stupefacenti non necessariamente associativa; il ricorrente invocava la riqualificazione della fattispecie in termini di mera fornitura, contestazione ritenuta però infondata alla luce della prova di rapporti stabili e della partecipazione consapevole.

  • art. 62-bis c.p.

    Disposizione sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ricordato la distinzione tra attenuanti generiche e lo status di collaboratore (attenuante diversa), e ha ritenuto che, alla luce del disvalore della condotta e dei precedenti, le generiche non fossero riconoscibili nei casi concreti.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Norma di inammissibilità del ricorso per cassazione per motivi meramente riesaminatori o ripetitivi: la Corte l'ha applicata per dichiarare inammissibili i ricorsi che si limitavano a contestazioni di fatto o a ripetere le doglianze già respinte in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che prevede il versamento alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità per colpa del ricorrente; la Corte ha inflitto la sanzione di 3.000 euro a ciascun ricorrente valutando colpevolezza procedurale.

  • art. 8, d.l. n. 152 del 1991 (richiamato in giurisprudenza)

    Riferimento normativo richiamato in dottrina/giurisprudenza sulla collaborazione con la giustizia: la Corte distingue la collaborazione (che può integrare attenuanti specifiche) dalle attenuanti generiche, richiedendo valutazione autonoma e motivata.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se si limita a riproporre censure di fatto o a contestare la valutazione probatoria dei giudici di merito senza muovere profili di diritto; va dimostrato un vizio di motivazione che attenga al diritto.
  • La 'doppia conforme' (sentenza di primo e secondo grado allineate) con motivazione congrua rende particolarmente difficile il sindacato in Cassazione: bisogna individuare errori di diritto o illogicità manifesta nella motivazione.
  • La qualificazione della condotta come partecipazione ad un'associazione (art. 74 d.P.R. 309/1990) rispetto al mero ruolo di fornitore si fonda su elementi concreti: rapporto durevole, stabile disponibilità di stupefacente, coscienza e volontà di partecipare all'organizzazione, contributo al mantenimento del fine comune e comportamenti ulteriori (es. incontri con vertici).
  • Le attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e l'attenuante derivante dalla collaborazione sono istituti distinti: il riconoscimento dell'una non implica automaticamente l'altro; occorre valutazione motivata e separata di ciascuna situazione.
  • Per contestare aumenti di pena per recidiva o il diniego di attenuanti è necessario che la difesa evidenzi specifici profili di illegittimità o mancata motivazione da parte del giudice di merito, non solo argomentazioni alternative di fatto.
  • Quando si propone un ricorso per cassazione, evitare di sostituirsi al giudice di merito nella rilettura integrale della prova: la Suprema Corte sindaca soprattutto questioni di diritto e vizi di motivazione manifesti.

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