Cassazione Penale, Sentenza n. 48059/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza del 20/02/2020 con cui era stato dichiarato colpevole della contravvenzione prevista dall'art. 10-bis d.lvo n. 286/1998 e condannato a €3.500 di ammenda. Il primo motivo denunciava la nullità del giudizio per violazione dell'art. 143 c.p.p., poiché il decreto di citazione a giudizio non era stato tradotto in una lingua a lui nota (l'imputato aveva dichiarato di non comprendere l'italiano e conosceva l'arabo). Il difensore aveva eccepito la nullità in primo grado, eccezione respinta dal Giudice di Pace perché riteneva che l'imputato fosse comunque a conoscenza dell'imputazione tramite il verbale di elezione di domicilio tradotto in arabo. Il secondo motivo lamentava la mancata verifica riguardo al motivo di ingresso in Italia (turismo o studio), attinente al merito e non deciso nel provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la mancata traduzione del decreto di citazione indirizzato all'imputato alloglotta integra una nullità di tipo intermedio ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p., e non può essere sanata dal fatto che l'imputato avesse avuto conoscenza, tramite altro verbale (es. elezione di domicilio), della norma contestata. È stato quindi annullato il provvedimento impugnato e disposto il rinvio per un nuovo giudizio al Giudice di Pace di Ravenna in diversa persona fisica, con l'obbligo di rinnovare e ritualizzare la citazione dell'imputato, prevedendo la trascrizione/ traduzione del decreto in una lingua a lui nota. Il secondo motivo, attinente al merito (verifica del motivo d'ingresso), è stato dichiarato assorbito e non deciso.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lvo n. 286/1998
Norma incriminatrice cui si riferisce la contestazione di merito; utilizzata per identificare la fattispecie ascritta all'imputato
art. 143 cod. proc. pen.
Impone l'obbligo di traduzione in lingua a lui nota degli atti di procedura (in particolare il decreto di citazione) quando l'imputato non comprende l'italiano; la Corte ha rilevato che la mancata traduzione del decreto di citazione integra una nullità rilevante
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Classifica la nullità come "generale di tipo intermedio" quando manca la traduzione del decreto di citazione a giudizio per l'imputato alloglotta; la Corte l'ha richiamata per fondare l'annullamento
art. 180 cod. proc. pen.
Regola gli effetti delle nullità intermedie; richiamato insieme all'art. 178 per qualificare la gravità della violazione
Corte costituzionale, sent. 12/01/1993 n. 10
Richiamata quale principio interpretativo secondo cui la mancata traduzione del decreto di citazione per l'imputato alloglotta comporta nullità da ritenersi non sanabile con elementi informali
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000 - Jakani)
Affermato il principio consolidato che la mancata traduzione del decreto di citazione a giudizio integra una nullità generale di tipo intermedio
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 28562 del 08/03/2022 - ALI)
Chiarito che l'obbligo di traduzione del decreto opera anche se l'imputato ha eletto domicilio presso il difensore: il difensore può ricevere l'atto ma non ha l'obbligo di tradurlo, quindi l'elezione di domicilio non sana la mancanza di traduzione
Massime di principio
- Se l'imputato dichiara di non comprendere l'italiano, il decreto di citazione a giudizio deve essere tradotto in una lingua a lui nota: la mancata traduzione determina una nullità di rilevanza intermedia che può portare all'annullamento del giudizio
- La conoscenza informale dell'accusa tramite altri atti (es. verbale di elezione di domicilio) non è sufficiente a sanare la mancanza della traduzione del decreto di citazione, perché questo atto ha funzioni formali specifiche (formulazione dell'imputazione e instaurazione del contraddittorio)
- L'elezione di domicilio presso il difensore non esime dall'obbligo di tradurre il decreto: il difensore può ricevere gli atti ma non è tenuto a tradurli per l'imputato
- In presenza di una eccezione tempestiva relativa alla mancata traduzione del decreto di citazione, il giudice deve valutarla e, in caso di omissione, dichiarare la nullità; la Corte di cassazione può annullare con rinvio per nuovo giudizio
- Questioni diverse (es. verifica del motivo d'ingresso in Italia) restano separate e, se assorbite dal giudice di legittimità, dovranno essere eventualmente trattate in sede di merito nel nuovo giudizio
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