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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48059/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza del 20/02/2020 con cui era stato dichiarato colpevole della contravvenzione prevista dall'art. 10-bis d.lvo n. 286/1998 e condannato a €3.500 di ammenda. Il primo motivo denunciava la nullità del giudizio per violazione dell'art. 143 c.p.p., poiché il decreto di citazione a giudizio non era stato tradotto in una lingua a lui nota (l'imputato aveva dichiarato di non comprendere l'italiano e conosceva l'arabo). Il difensore aveva eccepito la nullità in primo grado, eccezione respinta dal Giudice di Pace perché riteneva che l'imputato fosse comunque a conoscenza dell'imputazione tramite il verbale di elezione di domicilio tradotto in arabo. Il secondo motivo lamentava la mancata verifica riguardo al motivo di ingresso in Italia (turismo o studio), attinente al merito e non deciso nel provvedimento impugnato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la mancata traduzione del decreto di citazione indirizzato all'imputato alloglotta integra una nullità di tipo intermedio ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p., e non può essere sanata dal fatto che l'imputato avesse avuto conoscenza, tramite altro verbale (es. elezione di domicilio), della norma contestata. È stato quindi annullato il provvedimento impugnato e disposto il rinvio per un nuovo giudizio al Giudice di Pace di Ravenna in diversa persona fisica, con l'obbligo di rinnovare e ritualizzare la citazione dell'imputato, prevedendo la trascrizione/ traduzione del decreto in una lingua a lui nota. Il secondo motivo, attinente al merito (verifica del motivo d'ingresso), è stato dichiarato assorbito e non deciso.

Norme richiamate

  • art. 10-bis d.lvo n. 286/1998

    Norma incriminatrice cui si riferisce la contestazione di merito; utilizzata per identificare la fattispecie ascritta all'imputato

  • art. 143 cod. proc. pen.

    Impone l'obbligo di traduzione in lingua a lui nota degli atti di procedura (in particolare il decreto di citazione) quando l'imputato non comprende l'italiano; la Corte ha rilevato che la mancata traduzione del decreto di citazione integra una nullità rilevante

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    Classifica la nullità come "generale di tipo intermedio" quando manca la traduzione del decreto di citazione a giudizio per l'imputato alloglotta; la Corte l'ha richiamata per fondare l'annullamento

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Regola gli effetti delle nullità intermedie; richiamato insieme all'art. 178 per qualificare la gravità della violazione

  • Corte costituzionale, sent. 12/01/1993 n. 10

    Richiamata quale principio interpretativo secondo cui la mancata traduzione del decreto di citazione per l'imputato alloglotta comporta nullità da ritenersi non sanabile con elementi informali

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000 - Jakani)

    Affermato il principio consolidato che la mancata traduzione del decreto di citazione a giudizio integra una nullità generale di tipo intermedio

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 28562 del 08/03/2022 - ALI)

    Chiarito che l'obbligo di traduzione del decreto opera anche se l'imputato ha eletto domicilio presso il difensore: il difensore può ricevere l'atto ma non ha l'obbligo di tradurlo, quindi l'elezione di domicilio non sana la mancanza di traduzione

Massime di principio

  • Se l'imputato dichiara di non comprendere l'italiano, il decreto di citazione a giudizio deve essere tradotto in una lingua a lui nota: la mancata traduzione determina una nullità di rilevanza intermedia che può portare all'annullamento del giudizio
  • La conoscenza informale dell'accusa tramite altri atti (es. verbale di elezione di domicilio) non è sufficiente a sanare la mancanza della traduzione del decreto di citazione, perché questo atto ha funzioni formali specifiche (formulazione dell'imputazione e instaurazione del contraddittorio)
  • L'elezione di domicilio presso il difensore non esime dall'obbligo di tradurre il decreto: il difensore può ricevere gli atti ma non è tenuto a tradurli per l'imputato
  • In presenza di una eccezione tempestiva relativa alla mancata traduzione del decreto di citazione, il giudice deve valutarla e, in caso di omissione, dichiarare la nullità; la Corte di cassazione può annullare con rinvio per nuovo giudizio
  • Questioni diverse (es. verifica del motivo d'ingresso in Italia) restano separate e, se assorbite dal giudice di legittimità, dovranno essere eventualmente trattate in sede di merito nel nuovo giudizio

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