Cassazione Penale, Sentenza n. 48062/2022 del 20/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione della sentenza del 22/07/2021 che aveva dichiarato il ricorrente colpevole della contravvenzione prevista dall'art. 10-bis d.lvo n. 286/1998 e lo aveva condannato a C 5.000 di ammenda. Primo motivo: nullità del giudizio di primo grado per violazione dell'art. 420-quater c.p.p., con la censura che l'imputato non avrebbe avuto conoscenza del processo. Secondo motivo: violazione di legge per mancata verifica se l'ingresso in Italia dell'imputato fosse avvenuto per motivi di turismo o di studio (aspetto rilevante ai fini della qualificazione del fatto).
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato. Ha rilevato che il Giudice di Pace ha dichiarato l'assenza dell'imputato ritenendolo domiciliato presso il difensore d'ufficio, procedendo però in violazione dell'art. 420-bis c.p.p.: l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è di per sé sufficiente a fondare la dichiarazione di assenza; il giudice deve verificare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale che renda certa la conoscenza del procedimento o la volontaria sottrazione. Per tale ragione la sentenza di primo grado è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio al Giudice di pace di Ravenna in diversa persona fisica. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito e non deciso nel merito.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lvo n. 286/1998
Norma sostanziale richiamata come titolo di reato della contravvenzione contestata: riguarda violazioni collegate all'ingresso/soggiorno irregolare degli stranieri (la Corte si limita a indicare la norma come fondamento della condanna di primo grado, senza entrare nel merito perche' il profilo sostanziale è stato assorbito).
art. 420-quater cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente quale parametro di illegittimità: il ricorso denunciava che l'imputato non avrebbe avuto conoscenza del processo. La Corte non si è soffermata sul rilievo specifico ex 420-quater, avendo invece riscontrato una violazione dell'art. 420-bis; il motivo è quindi stato valutato nel più ampio contesto delle garanzie sulla conoscenza del processo.
Principale norma applicata dalla Corte in ordine alla dichiarazione di assenza dell'imputato. Interpretazione affermata: la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non consente automaticamente di dichiarare l'assenza; il giudice deve verificare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale e la presenza di elementi che rendano certa la conoscenza del procedimento o la volontaria sottrazione dell'imputato. La Corte ha richiamato giurisprudenza di legittimità in tal senso (più sentenze citate).
Massime di principio
- La mera elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è sufficiente, di per sé, a legittimare la dichiarazione di assenza dell'imputato: il giudice deve accertare l'effettivo rapporto professionale e/o altri elementi che dimostrino la conoscenza del procedimento o la volontaria sottrazione.
- Se la dichiarazione di assenza è pronunciata in violazione dell'art. 420-bis c.p.p., ne deriva la nullità del giudizio e della sentenza di primo grado e l'obbligo di annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
- Le censure di merito (es. qualificazione della condotta ai fini dell'art. 10-bis) possono rimanere assorbite quando il giudizio di legittimità si risolve per vizi procedurali che comportano annullamento; il nuovo giudice dovrà eventualmente riesaminare anche il merito.
- In procedimenti penali con imputati stranieri, la verifica delle circostanze dell'ingresso e della finalità del soggiorno (turismo, studio, ecc.) può essere rilevante per la qualificazione della fattispecie, ma la sua valutazione può essere rimessa al giudice di merito nel nuovo processo se il vizio procedurale comporta annullamento.
- Per evitare nullità è buona prassi procedurale che il giudice verifichi sempre l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato quando si fonda la dichiarazione di assenza su domicili presso difensori d'ufficio, acquisendo, se necessario, informazioni sul rapporto tra imputato e difensore.
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