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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48060/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato la sentenza del Giudice di pace di Como che aveva dichiarato Hamdi colpevole della contravvenzione di cui all'art. 10-bis d.lvo n. 286/1998 (accertata a Ponte Chiasso il 30/07/2020), denunciando violazione dell'art. 10-bis, comma 2, poiché gli imputati risultavano fermati in area di confine e, a tutto concedere, in uscita dal territorio nazionale verso la Svizzera; perciò sarebbe operante la speciale causa di non punibilità prevista dal comma secondo

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per carenza e apparente motivazione: il primo giudice non ha adeguatamente descritto gli accertamenti della polizia né ha verificato la possibile ricorrenza della causa di non punibilità di cui al comma 2 dell'art. 10-bis. Ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Como, in diversa persona fisica, disponendo che il giudice del rinvio rinnovi il giudizio evitando le stesse carenze motivazionali; la Cassazione non ha deciso nel merito sulla sussistenza della causa di non punibilità

Norme richiamate

  • art. 10-bis d.lvo n. 286/1998

    La Corte ha richiamato la norma nella parte in cui prevede una speciale causa di non punibilità quando l'illecito sia connesso a un transito o uscita dal territorio nazionale; ha ritenuto che il giudice di primo grado non abbia verificato se, dato il luogo dell'accertamento (Ponte Chiasso), si fosse nella fattispecie applicabile tale causa di non punibilità

Massime di principio

  • Nei reati di ingresso/sojourn irregolare in prossimità di frontiere (art. 10-bis), il giudice deve esaminare e motivare specificamente se l'accertamento è avvenuto nell'ambito di un transito/uscita dal territorio nazionale che possa integrare la causa di non punibilità prevista dal comma 2
  • Le annotazioni di polizia giudiziaria devono essere descritte e valutate esplicitamente nella motivazione della sentenza; una mera richiamazione senza confronto non è sufficiente e può determinare annullamento per carenza motivazionale
  • La Corte di cassazione può annullare la sentenza e disporre il rinvio quando rilevi mancanze nella verifica di eccezioni di non punibilità, senza decidere nel merito sulla loro sussistenza
  • In caso di rinvio la decisione va adottata da diversa persona fisica e il giudice del rinvio non è vincolato nel merito, dovendo però colmare le carenze motivazionali indicate dalla Cassazione
  • Per evitare annullamenti, in casi di accertamenti in aree di frontiera le parti e il giudice devono chiarire tempestivamente lo stato di transito/uscita e produrre/documentare elementi probatori che confermino o escludano la causa di non punibilità

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