Cassazione Penale, Sentenza n. 48058/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Giudice di pace di Como che aveva dichiarato i tre colpevoli della contravvenzione di cui all'art. 10-bis d.lvo n. 286/1998 (ingresso e trattenimento illegali), accertata in Como il 13 luglio 2020. Il Procuratore ha denunciato la mancata verifica dell'applicabilità della causa di non punibilità prevista dal comma 2 dell'art. 10-bis, sostenendo che gli imputati erano stati fermati in territorio svizzero o in uscita dall'Italia, fattispecie che escluderebbe la punibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Como in diversa persona fisica. La Corte ha ritenuto la motivazione di primo grado carente e apparente: il giudice di pace non ha descritto compiutamente gli accertamenti della polizia né ha verificato/esaminato la questione relativa alla causa di non punibilità del comma 2 dell'art. 10-bis. Il giudice del rinvio dovrà rinnovare il giudizio e motivare adeguatamente, affrontando espressamente la verifica della possibile causa di non punibilità.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lvo n. 286/1998
Il comma 2 prevede una speciale causa di non punibilità quando l'illecito sia contestabile come effettuato in uscita dal territorio nazionale; la Corte ha rilevato che il giudice di primo grado non ha verificato né motivato se questa causa operasse rispetto agli accertamenti (località e attività di polizia di frontiera).
Massime di principio
- Se il fatto illecito è contestato in prossimità di una frontiera, il giudice deve accertare e motivare in modo esplicito il luogo e le circostanze della condotta: la qualificazione come "uscita dal territorio nazionale" può far operare cause di non punibilità.
- La decisione deve descrivere compiutamente gli accertamenti di polizia giudiziaria e confrontarsi con le deduzioni della difesa quando prospettano una diversa ricostruzione (es. controllo da parte della polizia di frontiera durante il transito verso l'estero).
- L'apparente o insufficiente motivazione sulla ricorrenza di una causa di non punibilità è motivo di annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
- Al giudice del rinvio non sono imposti vincoli di merito, ma è obbligato a colmare le carenze motivazionali censurate dalla Cassazione e a decidere espressamente sulla eventuale non punibilità prevista dalla norma.
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