Cassazione Penale, Sentenza n. 48061/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per nullità del giudizio per violazione dell'art. 143 c.p.p. per omissione della traduzione in lingua araba del decreto di citazione a giudizio, nonostante l'imputato avesse dichiarato di non comprendere l'italiano; secondamente censura per omissione di verifica circa la finalità dell'ingresso in Italia (turismo o studio).
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: la mancata traduzione del decreto di citazione per l'imputato alloglotta costituisce una nullità generale di tipo intermedio (artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p.) e non è sanata dal solo verbale di elezione di domicilio tradotto. Anche l'elezione di domicilio presso il difensore non esonera l'obbligo di traduzione del decreto. Perciò la sentenza di condanna del Giudice di Pace del 20/02/2020 è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Ravenna in diversa persona; il giudice del rinvio dovrà procedere a rinnovata e rituale citazione dell'imputato, con trascrizione/ traduzione del decreto in lingua a lui nota. Il secondo motivo è stato ritenuto assorbito.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lvo n. 286/1998
Norma sostanziale richiamata quale fattispecie contestata all'imputato (contravvenzione in materia di immigrazione), oggetto della sentenza di primo grado
Imposta la regola sulla conoscenza della lingua da parte dell'imputato e l'obbligo, in relazione agli atti essenziali (tra cui il decreto di citazione), di garantire che siano comprensibili all'imputato; la sua violazione può determinare nullità
artt. 178 lett. c) e 180 cod. proc. pen.
Indicano le ipotesi di nullità generale/intermedia; la mancata traduzione del decreto di citazione rientra in tali nullità con conseguente annullamento dell'atto/processo
Corte cost. 12 gennaio 1993 n. 10
Richiamata dalla giurisprudenza per l'interpretazione dell'art. 143 c.p.p. circa le garanzie linguistiche dell'imputato alloglotta
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000 (Jakani)
Giurisprudenza consolidata che afferma che la mancata traduzione del decreto di citazione per imputato alloglotta integra una nullità generale di tipo intermedio
Sez. 1, n. 28562 del 08/03/2022 (ALI)
Chiarisce che l'obbligo di traduzione del decreto di citazione sussiste anche quando l'imputato abbia eletto domicilio presso il difensore; il difensore non è tenuto a tradurre gli atti per conto dell'imputato
Massime di principio
- La mancata traduzione del decreto di citazione a giudizio in una lingua conosciuta dall'imputato straniero costituisce nullità rilevante: può determinare annullamento della sentenza di condanna e rinvio per nuovo processo.
- La conoscenza dell'imputazione tramite altri atti tradotti (es. verbale di elezione di domicilio) non supplisce all'obbligo di traduzione del decreto di citazione, che ha funzioni autonome (formulazione dell'imputazione, manifestazione dell'esercizio dell'azione penale, instaurazione del contraddittorio).
- L'elezione di domicilio presso il difensore non esonera l'Autorità dall'obbligo di tradurre il decreto di citazione: il difensore non è tenuto a tradurre gli atti per l'imputato.
- Se l'eccezione di nullità viene sollevata tempestivamente, il giudice deve valutarla con riguardo alla tutela del diritto di difesa; in caso di violazione dell'art. 143 c.p.p. è necessario annullare e disporre la rinnovazione della citazione nella lingua nota all'imputato.
- Motivi ulteriori afferenti al merito (es. verifica delle ragioni dell'ingresso nel territorio) possono essere lasciati al giudice del rinvio e non precludono la censura sulla regolarità procedurale della citazione.
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